EUR-Lex El acceso al Derecho de la Unión Europea

Volver a la página principal de EUR-Lex

Este documento es un extracto de la web EUR-Lex

Documento 31990D0420

90/420/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio

GU L 222 del 17.8.1990, p. 49/49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/420/oj

31990D0420

90/420/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 17/08/1990 pag. 0049 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0255
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0255


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1990

relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio

(90/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che il Regno di Danimarca ha informato in data 13 agosto 1987 la Commissione dell'intenzione di stabilire condizioni specifiche per la commercializzazione di ventitré sostanze, secondo il disposto dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE, con il motivo che tali sostanze non sono classificate ed etichettate adeguatamente e presentano di conseguenza un grave pericolo per la salute;

considerando che la Commissione ha consultato gli Stati membri in conformità del disposto dell'articolo 23;

considerando che la Commissione ha esaminato la dimostrazione del carattere cancerogeno del di(2-etilesil)ftalato ed ha consultato gli esperti appositamente designati dagli Stati membri che hanno qualifiche specifiche in materia di questioni cancerogene, mutagene o teratogene;

considerando che la maggioranza degli esperti ha ritenuto che l'attuale dimostrazione non è sufficiente per giustificare la classificazione e l'etichettatura della sostanza in questione come sostanza cancerogena o come irritante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il di-(2-etilesil)ftalato non va classificato ed etichettato come sostanza cancerogena o come sostanza irritante.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1o gennaio 1991.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

Arriba