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Document 31987L0101

    Direttiva 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati

    GU L 42 del 12.2.1987, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; abrog. impl. da 32008L0098

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/101/oj

    31987L0101

    Direttiva 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 12/02/1987 pag. 0043 - 0047
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0197
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0197


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 1986

    che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati

    (87/101/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 75/439/CEE (4) prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano garantite la raccolta e l'eliminazione innocua degli oli usati e affinché, per quanto possibile, detta eliminazione avvenga mediante riutilizzazione (rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione);

    considerando che la rigenerazione costituisce generalmente la valorizzazione più razionale degli oli usati, tenuto conto del risparmio energetico che essa consente di realizzare; che è pertanto opportuno dare la precedenza al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, quando i vincoli tecnici, economici e organizzativi lo consentano;

    considerando che allo stato attuale della legislazione comunitaria gli Stati membri possono, a certe condizioni, vietare la combustione degli oli usati nel proprio territorio; che la presente direttiva non intende modificare questa situazione;

    considerando che la combustione degli oli usati dà luogo ad effluenti gassosi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente se emesse in concentrazioni superiori a determinati limiti; che occorre pertanto adottare misure che stabiliscono le condizioni alle quali deve essere soggetta tale combustione;

    considerando che è opportuno migliorare l'efficacia della raccolta degli oli usati e rafforzare i controlli nel settore;

    considerando che, dato il carattere particolarmente pericoloso dei PCB/PCT, occorre rafforzare la legislazione comunitaria relativa alla rigenerazione degli oli usati contaminati da dette sostanze;

    considerando che gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, devono avere la possibilità di adottare misure più severe per la protezione dell'ambiente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 75/439/CEE è modificata come segue:

    1) gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal testo seguente:

    « Articolo 1

    Ai fini dell'applicazione della presente direttiva s'intende per:

    - olio usato:

    qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine e comandi idraulici;

    - eliminazione:

    il trattamento oppure la distruzione degli oli usati nonché il loro immagazzinamento o deposito sul o nel suolo;

    - trattamento:

    le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati, vale a dire la rigenerazione e la combustione;

    - rigenerazione:

    qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli;

    - combustione:

    utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto;

    - raccolta:

    il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni della direttiva 78/319/CEE (1), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.

    (1) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

    Articolo 3

    1. Per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.

    2. Qualora, a causa dei vincoli di cui al paragrafo 1, non si proceda alla rigenerazione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo.

    3. Qualora, a causa dei vincoli di cui ai paragrafi 1 e 2, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati.

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati:

    a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

    b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano affetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati;

    c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissate dalle disposizioni vigenti.

    Articolo 5

    1. Se necessario ai fini degli obiettivi della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 2, gli Stati membri attuano programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti.

    2. Qualora gli obiettivi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dalle autorità competenti.

    3. Per conseguire gli obiettivi previsti dagli articoli 2 e 4, gli Stati membri possono decidere di destinare gli oli usati a uno dei metodi di trattamento indicati all'articolo 3. A tal fine, essi possono instaurare i controlli appropriati.

    4. Per garantire l'osservanza delle misure adottate a norma dell'articolo 4, le imprese che raccolgono gli oli usati debbono essere sottoposte a registrazione e ad adeguato controllo da parte delle autorità nazionali competenti, compreso eventualmente un sistema di autorizzazioni.

    Articolo 6

    1. In osservanza delle misure adottate a norma dell'articolo 4, le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un'autorizzazione. Ove necessario, quest'ultima è concessa previo esame degli impianti.

    2. Salve restando le condizioni previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie con riferimento ad un obiettivo diverso da quello considerato dalla presente direttiva, l'autorizzazione può essere concessa alle imprese che effettuano la rigenerazione degli oli usati o li utilizzano come combustibile soltanto qualora l'autorità competente si sia accertata che sono state adottate tutte le adeguate misure di protezione della salute e dell'ambiente, compreso il ricorso alla migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi.

    Articolo 7

    Qualora gli oli usati siano rigenerati, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) il funzionamento dell'impianto di rigenerazione non causi all'ambiente un danno che potrebbe essere evitato.

    A tal fine gli Stati membri assicurano che i rischi connessi con la quantità di rifiuti della rigenerazione e con la loro tossicità e nocività siano ridotti al minimo e che i rifiuti in questione siano eliminati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE;

    b) gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non costituiscano rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/CEE e non contengano policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in concentrazioni superiori ai limiti previsti all'articolo 10.

    Gli Stati membri comunicano dette misure alla Commissione. In base a tali informazioni la Commissione sottoporrà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

    Articolo 8

    1. Salve le disposizioni della direttiva 84/360/CEE (1) e dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, qualora gli oli usati siano utilizzati come combustibile, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che il funzionamento dell'impianto non provochi nessun inquinamento apprezzabile dell'aria, in particolare mediante l'emissione di sostanze elencate nell'allegato. A tal fine:

    a) gli Stati membri si accertano che nel caso di combustione degli oli in impianti di potenza termica assorbita pari ad almeno 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore (PCI) siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato.

    Gli Stati membri possono in qualunque momento fissare valori limite più rigorosi di quelli indicati nell'allegato. Essi possono altresì fissare valori limite per sostanze e parametri diversi da quelli elencati nell'allegato;

    b) gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per assicurare che la combustione di oli usati in impianti aventi una potenza termica assorbita inferiore a 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore (PCI) sia soggetta ad un adeguato controllo.

    Essi comunicano dette misure alla Commissione. In base a tali informazioni la Commissione sottoporrà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

    2. Gli Stati membri si assicurano inoltre che:

    a) i rifiuti della combustione degli oli usati siano eliminati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE;

    b) gli oli usati utilizzati come combustibile non costituiscano rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/CEE e non contengano PCB/PCT in concentrazioni superiori a 50 ppm.

    3. Il rispetto dei valori limite figuranti in allegato può alternativamente essere assicurato mediante un sistema appropriato di controllo preventivo delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli oli usati o nelle miscele di oli usati e di altri combustibili liquidi destinate alla combustione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

    Nel caso di impianti in cui emissioni di sostanze elencate nell'allegato possono derivare addizionalmente dal riscaldamento dei prodotti, gli Stati membri assicurano mediante un sistema di controllo prestabilito che la proporzione di tali sostanze derivante dalla combustione degli oli usati non superi i valori limite fissati nell'allegato.

    (1) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20. »;

    2) l'articolo 7 diventa articolo 9;

    3) gli articoli 8 e 9 sono soppressi;

    4) è aggiunto l'articolo seguente:

    « Articolo 10

    1. Al momento dell'immagazzinamento e della raccolta, i detentori e le imprese di raccolta non devono mescolare oli usati con PCB e PCT ai sensi della direttiva 76/403/CEE (1) né con rifiuti tossici e pericolosi ai sensi della direttiva 78/319/CEE.

    2. Fatto salvo il paragrafo 3, le disposizioni della direttiva 76/403/CEE si applicano agli oli usati contenenti oltre 50 ppm di PCB/PCT.

    Gli Stati membri adottano inoltre le speciali misure tecniche necessarie ad assicurare che gli oli usati contenenti PCB/PCT siano eliminati senza danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.

    3. La rigenerazione degli oli usati contenenti PCB o PCT può essere consentita se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i PCB o i PCT oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano PCB/PCT oltre un limite massimo che non può comunque superare 50 ppm.

    4. Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla Commissione previa consultazione del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 78/319/CEE. 5. Gli oli usati contaminati da sostanze che rientrano nella definizione di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/CEE devono essere eliminati conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

    (1) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41. »;

    5) l'articolo 10 diventa articolo 11;

    6) l'articolo 11 diventa articolo 12 ed è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 12

    Ogni impresa che raccoglie, detiene e/o elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, qualsiasi informazione in ordine alla raccolta e/o all'eliminazione di oli usati oppure dei loro rifiuti. »;

    7) l'articolo 12 diventa articolo 13 ed è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 13

    1. Le imprese di cui all'articolo 6 sono sottoposte a controlli periodici ad opera dello Stato membro, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione.

    2. Le autorità competenti seguono l'evoluzione dello stato della tecnica e/o dell'ambiente al fine di sottoporre a revisione, se del caso, l'autorizzazione concessa ad un'impresa in conformità della presente direttiva. »;

    8) gli articoli 13 e 14 diventano rispettivamente gli articoli 14 e 15;

    9) è inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 16

    Gli Stati membri possono adottare, nell'osservanza delle disposizioni del trattato, misure di protezione dell'ambiente più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

    Tali misure possono anche includere, alle stesse condizioni, il divieto di combustione degli oli usati. »;

    10) gli articoli 15 e 16 diventano rispettivamente gli articoli 17 e 18;

    11) è aggiunto l'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù della presente direttiva possono essere applicate progressivamente alle imprese di cui all'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE, esistenti al momento della notifica della presente direttiva, nel termine di sette anni a decorrere da tale notifica (1).

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. SHAW

    (1) GU n. C 58 del 6. 3. 1985, pag. 3.

    (2) GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 269.

    (3) GU n. C 330 del 20. 12. 1985, pag. 32.

    (4) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 31.

    (1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 13 gennaio 1987.

    ALLEGATO

    Valori limite (1) di emissione per talune sostanze emesse nella combustione di oli usati negli impianti di potenza termica pari o superiore a 3 MW (PCI)

    1,3.4,6 // // // Sostanza inquinante // Valori limite mg/Nm3 // // // 1.2,3.4,6 // // Cd // 0,5 // // Ni // 1 // // // 1.2.3.4.5.6 // // // // o (2) // o (2) // // // // // // // // // Cr // // // Cr // // // Cu // // 1,5 // Cu // // // V // // // V // 5 // // Pb // // 5 // Pb 1.2.3.4,6 // // Cl // (3) // 100 // // F // (4) // 5 // // SO2 // (5) // - 1,2.3.4,6 // Polvere (totale) // (5) // -

    // // // (1) Questi valori limite, che non possono essere superati in occasione della combustione degli oli usati, indicano la concentrazione massima di emissione delle sostanze citate nel gas di scarico, riferiti al volume dello scarico in condizioni standard (273 K, 1013 hPa), previa detrazione del grado di umidità sotto forma di vapore acqueo e riferiti ad un tenore in volume di ossigeno del 3 % nello scarico gassoso.

    Nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 8, il tenore di ossigeno sarà tale da corrispondere alle normali condizioni operative nel particolare procedimento di cui trattasi.

    (2) Spetterà agli Stati membri stabilire quale di queste opzioni si applicherà nel loro paese.

    (3) Composti inorganici gassosi del cloro, considerati come acido cloridrico.

    (4) Composti inorganici gassosi del fluoro, considerati come acido fluoridrico.

    (5) Non è possibile determinare valori limite per queste sostanze nella presente fase. Gli Stati membri fisseranno indipendentemente norme di emissione relative agli scarichi di tali sostanze tenendo conto delle prescrizioni della direttiva 80/779/CEE (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30).

    DICHIARAZIONE

    Articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 75/439/CEE

    Il Consiglio ritiene che il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 3, rappresenti effettivamente un limite massimo risultante dal procedimento di rigenerazione. Tenendo presente l'opportunità di eliminare i PCB/PCT dall'ambiente, ovunque sia possibile, esso invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo per rimanere molto al di qua di tale limite. Inoltre invita la Commissione a rivedere detto limite ed a presentare opportune proposte per un nuovo limite entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva.

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