Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0056

    Direttiva 87/56/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli

    GU L 24 del 27.1.1987, p. 42–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/56/oj

    31987L0056

    Direttiva 87/56/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli

    Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1987 pag. 0042 - 0045
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0101
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 16 pag. 0101


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1986

    che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli

    (87/56/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 78/1015/CEE (4) fissa nel suo allegato I i limiti per il livello sonoro dei motocicli; che l'articolo 8 di detta direttiva prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, decide una riduzione dei limiti ammissibili per il livello sonoro di cui all'allegato I;

    considerando che all'adozione della direttiva 78/1015/CEE era stato sottolineato che essa costituiva un passo verso il miglioramento dell'ambiente, che occorreva continuare a promuovere lo sviluppo tecnico di motocicli meno rumorosi, che i valori limite allora fissati dovevano essere ridotti a circa 80 dB (A) prima del 1985, in particolare per i motocicli più potenti, e che i livelli da fissare dovevano tenere conto dei mezzi tecnici che potranno essere posti in atto a tale data;

    considerando che la protezione della popolazione in ambiente urbano dagli inquinamenti acustici esige misure atte a ridurre il livello sonoro dei motocicli; che una siffatta riduzione deve essere resa possibile dal progresso tecnico nel frattempo intervenuto o da promuovere nella costruzione di questi veicoli;

    considerando che a tal fine è opportuno modificare la direttiva 78/1015/CEE rendendo il metodo di misura più rappresentativo della reale utilizzazione dei motocicli nel flusso della circolazione urbana e riducendo il numero delle categorie di motocicli in funzione della diversa metodologia e per ravvicinare le disparità di trattamento tra dette categorie; che la fissazione di valori limite del livello sonoro per ciascuna di queste nuove categorie di motocicli rappresenta un passo verso un'effettiva riduzione del livello sonoro attualmente emesso da detti tipi di veicoli; che è opportuno procedere a queste riduzioni in due tappe per consentire ai costruttori di disporre di un termine sufficiente per migliorare i loro prodotti;

    considerando che dette riduzioni costituiscono un passo importante verso il miglioramento dell'ambiente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 78/1015/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. A decorrere dal 1o ottobre 1988:

    - negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli formano oggetto di un'omologazione nazionale, le prescrizioni tecniche armonizzate della direttiva 78/1015/CEE sono applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni nazionali ai fini del rilascio di una omologazione nazionale su domanda del costruttore o del suo mandatario;

    - negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli non formano oggetto di un'omologazione nazionale, l'immatricolazione non può essere rifiutata e la vendita, la messa in circolazione o l'uso di tali motocicli non possono essere vietati per il fatto che siano state osservate, anziché le corrispondenti prescrizioni nazionali, le prescrizioni tecniche armonizzate della direttiva 78/1015/CEE.

    2. A decorrere dalle date fissate nella tabella che figura al punto 2.1.1 dell'allegato I per l'omologazione nazionale delle tre categorie di motocicli:

    - gli Stati membri non possono più rilasciare il certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/1015/CEE per un tipo di motociclo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla suddetta direttiva;

    - gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di motociclo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla direttiva 78/1015/CEE.

    3. Due anni dopo le date di cui al paragrafo 2 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di nuovi motocicli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla direttiva 78/1015/CEE.

    Questo termine è tuttavia ridotto ad un anno per i nuovi motocicli della categoria 2 per quanto concerne l'osservanza del valore limite previsto per la prima tappa.

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o ottobre 1988 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1988.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. JOPLING

    (1) GU n. C 263 del 2. 10. 1984, pag. 5.

    (2) GU n. C 94 del 15. 4. 1985, pag. 142.

    (3) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 3.

    (4) GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 21.

    ALLEGATO

    MODIFICA DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 78/1015/CEE

    I punti 2.1.1, 2.1.4.3.1 e 2.1.4.3.2 sono sostituiti dai seguenti punti:

    1.2 // « 2.1.1. // Categorie di motocicli (limiti per il livello sonoro e date di entrata in vigore di questi limiti) // 2.1.1.1. // Le categorie di motocicli, i limiti massimi dei livelli sonori misurati nelle condizioni previste ai punti da 2.1.2 a 2.1.5, nonché le date di entrata in vigore di questi limiti sono i seguenti: 1.2,5 // // // Categorie di motocicli secondo la cilindrata (in cm3) // Valori limite del livello sonoro in dB (A) e date di entrata in vigore per l'omologazione di un tipo di motociclo // // // 1.2.3.4.5 // // 1a tappa limiti in db (A) // Date in entrata in vigore per l'omologazione // 2a tappa limiti in db (A) // Date di entrata in vigore per l'omologazione // // // // // // 1. µ80 // 77 // 1o ottobre 1988 // 75 // 1o ottobre 1993 // 2. >80µ175 // 79 // 1o ottobre 1989 // 77 // 31 dicembre 1994 // 3. >175 // 82 // 1o ottobre 1988 // 80 // 1o ottobre 1993 // // // // //

    1.2 // 2.1.1.2. // La data di entrata in vigore del valore limite per il livello sonoro dei motocicili della categoria 2 per quanto concerne la seconda tappa può essere modificata prima della fine del 1994 dal Consiglio su eventuale proposta della Commissione ». // « 2.1.4.3.1. // Motocicili con cambio di velocità non automatico // 2.1.4.3.1.1. // Velocità d'avvicinamento // // Il motociclo si avvicina alla linea AA' ad una velocità costante: // // - pari a 50 km/h oppure // // - corrispondente ad una velocità di rotazione del motore pari al 75 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II. // // Viene scelta la velocità meno elevata. // 2.1.4.3.1.2. // Scelta della marcia // 2.1.4.3.1.2.1. // I motocicili, indipendentemente dalla cilindrata del motore e muniti di un cambio con 4 marce o meno, sono sottoposti alla prova con la seconda marcia innestata. // 2.1.4.3.1.2.2. // I motocicli muniti di un motore con cilindrata non superiore a 175 cm3 e di un cambio di velocità con 5 o più marce sono sottoposti alla prova unicamente con la terza marcia innestata. // 2.1.4.3.1.2.3. // I motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 175 cm3 e di un cambio di velocità con 5 o più marce sono sottoposti ad una prova con la seconda marcia innestata e ad una prova con la terza marcia innestata. Si prende in considerazione la media delle due prove. // 2.1.4.3.1.2.4. // Qualora durante la prova eseguita con la seconda marcia innestata (vedi punti 2.1.4.3.1.2.1 e 2.1.4.3.1.2.3), il regime del motore all'avvicinarsi della linea di uscita del percorso di prova superi il 110 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II, la prova viene eseguita con la terza marcia innestata e viene considerato quale risultato della prova soltanto il livello sonoro misurato ». // « 2.1.4.3.2. // Motocicli muniti di un cambio automatico // 2.1.4.3.2.1. // Motocicli senza selettore a mano // 2.1.4.3.2.1.1. // Velocità d'avvicinamento // // Il motociclo si avvicina alla linea AA' a diverse velocità costanti di 30, 40 e 50 km/h oppure al 75 % della velocità massima su strada se questo valore è inferiore. Si sceglie la condizione che dà luogo al livello sonoro più elevato. // 2.1.4.3.2.2. // Motocicli muniti di un selettore a mano con X posizioni di marcia avanti // 2.1.4.3.2.2.1. // Velocità d'avvicinamento // // Il motociclo si avvicina alla linea AA' ad una velocità costante // // - inferiore a 50 km/h, con una velocità di rotazione del motore pari al 75 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II, oppure // // - pari a 50km/h con una velocità di rotazione del motore inferiore al 75 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II. // // Se nel corso della prova a velocità costante di 50 km/h si verifica una retrogradazione in prima, la velocità di avvicinamento del motociclo può essere aumentata sino ad un massimo di 60 km/h per evitare il passaggio a marce inferiori. // 2.1.4.3.2.2.2. // Posizione del selettore a mano // // Se il motociclo è munito di un selettore a mano con X posizioni di marce avanti, la prova deve essere eseguita con il selettore nella posizione più alta; non deve essere utilizzato il dispositivo volontario per il passaggio a marce inferiori (ad esempio il « Kickdown »). Nel caso in cui dopo la linea AA' si verifica un passaggio automatico ad una marcia inferiore, si ricomincia la prova utilizzando la posizione più alta - 1 e, all'occorrenza, la posizione più alta - 2, al fine di individuare la posizione più alta del selettore che garantisca lo svolgimento della prova senza il passaggio automatico ad una marcia inferiore (senza utilizzare il « Kickdown ») ».

    Top