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Document 31982R3473
Commission Regulation (EEC) No 3473/82 of 23 December 1982 amending for the second time Regulation (EEC) No 3389/81 laying down detailed rules for export refunds in the wine sector
Regolamento (CEE) n. 3473/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3389/81 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
Regolamento (CEE) n. 3473/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3389/81 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
GU L 365 del 24.12.1982, pp. 30–31
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2001
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31981R3389 | modifica | articolo 3.1 | 16/12/1982 | |
| Modifies | 31981R3389 | aggiunta | articolo 3.3 | 16/12/1982 |
Regolamento (CEE) n. 3473/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3389/81 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1982 pag. 0030 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0181
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0209
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0181
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3473/82 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1982 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3389/81 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3474/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (5), prevede, per i vini di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 che superano i quantitativi normalmente vinificati quali sono determinati dal regolamento d'applicazione, un tasso di restituzione ridotto; che per garantire la buona gestione della misura, segnatamente sul piano amministrativo, è necessario introdurre precise norme di controllo; che è opportuno che tali vini siano menzionati distintamente nel certificato di analisi previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 843/82 (7); considerando che occorre cogliere la presente occasione per introdurre, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/81, un adattamento tecnico reso necessario dalla modifica della definizione di mosto di uve concentrato, apportata al regolamento (CEE) n. 3082/82 del Consiglio; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3389/81 è modificato come segue: 1. All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: « Il titolo di cui al primo comma, primo trattino, indica almeno: a) per i vini da tavola e per i vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d.: - il colore, - il titolo alcolometrico volumico totale, - il titolo alcolometrico volumico effettivo, - il tenore totale di acidità, - eventualmente, che si tratta di vini di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 che superano i quantitativi normalmente vinificati quali sono determinati dai regolamenti d'applicazione o il quantitativo di tali vini se si tratta di esportazioni di vini ottenuti mediante taglio o miscuglio; b) per i mosti di uve concentrati, la cifra fornita alla temperatura di 20 °C dal refrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 ». 2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: « 3. Se il vino da tavola per il quale è richiesta una restituzione risulta da un taglio o da un miscuglio di vini da tavola che beneficiano di tassi di restituzione differenti, l'importo della restituzione viene calcolato proporzionalmente ai quantitativi di vino da tavola impiegati nel taglio o nel miscuglio ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1982. Tuttavia, il testo modificato dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3389/81 si applica a decorrere dal 1o gennaio 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69. (4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6. (5) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24. (7) GU n. L 98 del 14. 4. 1982, pag. 10.