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Document 31982L0937

Terza direttiva 82/937/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1982, che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali

GU L 383 del 31.12.1982, pp. 11–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/937/oj

31982L0937

Terza direttiva 82/937/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1982, che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1982 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0223
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0235
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0223
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0235


*****

TERZA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1982

che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali

(82/937/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/510/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che, data l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le disposizioni dell'allegato della direttiva 77/101/CEE,

considerando che occorre procedere a diversi adattamenti delle disposizioni particolari previste per taluni alimenti semplici, soprattutto per quanto riguarda la loro denominazione, la loro descrizione e i requisiti di composizione per essi fissati; che occorre inoltre completare l'elenco delle sostanze minerali;

considerando inoltre che appare necessario indicare per alcuni alimenti di origine animale sgrassati che il prodotto deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici; che sarà opportuno studiare se questo requisito debba essere esteso ad altri alimenti di origine animale e vegetale e, se del caso, limitare il tenore di detti residui;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 77/101/CEE, parte B, « Disposizioni particolari », è modificato come segue:

1. Ai punti 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20, 1.23, 1.25, 1.27, 1.30, 1.32, 1.33, 1.39, l'indicazione « max. 12 % » che figura nella colonna 6, « Requisiti di composizione », per l'umidità, è sostituita dall'indicazione « max. 12,5 % ».

2. Il punto 2.8.1 è modificato come segue:

a) Il testo della descrizione che figura nella colonna 3 è sostituito dal seguente:

« Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento, di giovani piante foraggere i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento o il pre-essiccamento ».

b) L'indicazione « min. 16 % » che figura nella colonna 6, « Requisiti di composizione », per la proteina greggia è sostituita dall'indicazione « min. 15,5 % ».

3. Il punto 2.8.2 è modificato come segue:

a) Il testo della descrizione che figura nella colonna 3 è sostituito dal seguente:

« Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento, dell'erba medica, Medicago sativa L. e Medicago varia Martyn, i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento.

Questo prodotto può contenere il 20 % circa di erbe o di trifoglio essiccati artificialmente, eventualmente pre-essiccati, insieme all'erba medica ».

b) L'indicazione « min. 18 % » che figura nella colonna 6, « Requisiti di composizione » per la proteina greggia è sostituita dall'indicazione « min. 17 % ».

4. Il punto 2.8.3 è modificato come segue:

a) Il testo della descrizione che figura nella colonna 3 è sostituito dal seguente:

« Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento del trifoglio giovane, Trifolium spp., i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento.

Questo prodotto può contenere il 20 % circa di erbe o di erba medica essiccate artificialmente, eventualmente pre-essiccate, insieme al trifoglio ».

b) L'indicazione « min. 18 % » che figura nella colonna 6, « Requisiti di composizione », per la proteina greggia è sostituita dall'indicazione « min. 17 % ».

5. Ai punti 3.2.2 e 3.2.3 il testo della descrizione della colonna 3 è completato dal testo seguente:

« deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici ».

6. Al punto 3.2.4 il testo della descrizione della colonna 3 è modificato nella maniera seguente:

a) Il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente: « Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di carcasse e di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo, eventualmente sgrassate con un procedimento appropriato ».

b) La seguente frase è aggiunta dopo la parola « viscere »:

« deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici ».

7. Ai punti 3.2.5 e 3.2.8 il testo della descrizione della colonna 3 è completato dal testo seguente:

« deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici ».

8. Il punto 4.6 è modificato come segue:

a) La denominazione « Fosfato bicalcico » della colonna 2 è sostituito dalla denominazione seguente:

« Idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) ».

b) Il testo della descrizione della colonna 3 è sustituito dal testo seguente:

« Idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) tecnicamente puro ».

9. Il punto 4.9 è modificato come segue:

a) La denominazione « Fosfato monocalcico » della colonna 2 è sostituito dalla denominazione seguente:

« Bis-(diidrogenofosfato) di calcio (fosfato monocalcico) ».

b) Il testo della descrizione della colonna 3 è sostituito dal testo seguente:

« Prodotto principalmente costituito da bis-(diidrogenofosfato di calcio (fosfato monocalcico) tecnicamente puro ».

10. Il seguente punto 4.10 è aggiunto:

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // 4.10 // Diidrogenofosfato di ammonio (fosfato monoammonico) // Prodotto costituito principalmente di deidrogenofosfato di ammonio (fosfato monoammonico) tecnicamente puro // Fosforo totale Azoto // - // Fosforo totale min. 25 % // X // // // // // // //

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi

- all'articolo 1, punti 5, 6, lettera b), e 7, il 1o luglio 1983;

- alle altre disposizioni della presente direttiva, il 1o gennaio 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 126 del 21. 5. 1980, pag. 12.

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