Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L1269

Direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli

GU L 375 del 31.12.1980, p. 46–67 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2013; abrogato da 32009R0595

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1269/oj

31980L1269

Direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli

Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0046 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0060
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 10 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0060
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0134
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0134


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (80/1269/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi di talune legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, il metodo per misurare la potenza dei motori che deve essere impiegato per indicare la potenza del motore di un tipo di veicolo;

considerando che dette norme differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risultano ostacoli tecnici agli scambi per la cui eliminazione è necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse disposizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle loro attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/ora, esclusi i veicoli che si spostano su rotaie, nonché le trattrici e le macchine agricole.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale, né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti la potenza del motore, se questa è stata determinata conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati vengono adottate a norma della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione. (1)GU n. C 104 del 28.4.1980, pag. 9. (2)GU n. C 265 del 13.10.1980, pag. 76. (3)GU n. C 182 del 21.7.1980, pag. 3. (4)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (5)Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

Colette FLESCH

ALLEGATO I DETERMINAZIONE DELLA POTENZA DEI MOTORI

1. OMOLOGAZIONE CEE

1.1. Domanda di omologazione CEE

La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la potenza del motore viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. 1.1.1. La domanda deve essere corredata, in triplice copia: 1.1.1.1. dalla scheda informativa debitamente compilata;

1.1.1.2. dalle informazioni necessarie per compilare le appendici 1 o 2.

1.1.2. Se le prove vengono effettuate direttamente dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione, un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere messo a sua disposizione.

1.2. Documentazione

Se una domanda ai sensi del punto 1.1 viene accettata, l'autorità competente redige il documento il cui modello figura nell'allegato II. Per la compilazione di tale documento, la competente autorità dello Stato membro che procede all'omologazione CEE può utilizzare il verbale redatto da un laboratorio autorizzato o riconosciuto a norma delle disposizioni della presente direttiva.

2. SETTORE D'APPLICAZIONE

2.1. Il presente metodo riguarda i motori a combustione interna usati per la propulsione dei veicoli delle categorie M e N, quali sono definite nell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE appartenenti a una delle seguenti categorie: 2.1.1. motori a combustione interna a pistoni (ad accensione comandata o diesel), esclusi i motori a pistoni liberi;

2.1.2. motori a pistoni rotanti.

2.2. Il presente metodo riguarda i motori non sovralimentati o sovralimentati.

3. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva si intende per: 3.1. «potenza netta» : la potenza raggiunta al banco di prova, alla estremità dell'albero a gomiti o dell'organo equivalente, al regime adeguato e con i dispositivi ausiliari elencati nella seguente tabella 1. Se la misurazione della potenza si può effettuare soltanto sul motore munito di cambio di velocità, si tiene conto del rendimento assorbito da quest'ultimo;

3.2. «potenza netta massima» : il massimo dei valori della potenza netta misurati a piena ammissione del motore;

3.3. «dotazione di serie» : qualsiasi attrezzatura prevista dal costruttore per una determinata applicazione.

4. PRECISIONE DELLE MISURAZIONI DELLA POTENZA A PIENO CARICO

4.1. Coppia

4.1.1. Fatta salva l'eccezione di cui al punto 4.1.2, il dinamometro deve avere una portata tale da non essere usato nel primo quarto della scala. L'apparecchiatura di misura deve avere una precisione di ± 0,5 % del valore di fondo scala per tutta la scala di misura, escluso il primo quarto.

4.1.2. Tuttavia, si può usare l'intervallo compreso tra un sesto e un quarto dell'intera scala se la precisione dell'apparecchiatura, ad un sesto della scala, è pari a ± 0,25 % del valore di fondo scala.

4.2. Velocità di rotazione

La precisione di misure deve essere di ± 0,5 %. La velocità di rotazione del motore deve essere misurata preferibilmente mediante un contagiri e un cronometro sincronizzati automaticamente.

4.3. Consumo di carburante : complessivamente, ± 1 % per l'apparecchiatura impiegata.

4.4. Temperatura dell'aria di aspirazione del motore : ± 2 ºC.

4.5. Pressione barometrica : ± 2 mbar.

4.6. Pressione nel condotto di evacuazione dei gas di scarico (vedi nota 1 della tabella 1).

4.7. Pressione nel collettore di aspirazione : ± 0,5 mbar.

4.8. Pressione nel condotto di scarico : ± 2 mbar.

5. POTENZA NETTA DEL MOTORE

5.1. Prove

5.1.1. Dispositivi ausiliari

Durante la prova i dispositivi ausiliari inclusi specificati qui di seguito debbono restare montati sul motore e, nei limiti del possibile, al posto che occuperebbero per l'impiego considerato. 5.1.1.1. Dispositivi ausiliari inclusi

Nella seguente tabella 1 sono indicati i dispositivi ausiliari da lasciare montati durante la prova per determinare la potenza netta del motore.

5.1.1.2. Dispositivi ausiliari da escludere

Durante le prove vanno smontati i dispositivi ausiliari eventualmente montati sul motore che servono soltanto per l'uso vero e proprio del veicolo. A titolo di esempio, si fornisce qui di seguito un elenco non limitativo: - compressore d'aria per i freni

- pompa del servosterzo

- pompa del sistema di sospensione

- condizionatore d'aria

- dispositivo di raffreddamento dell'olio per la trasmissione idraulica e/o del cambio

Per i dispositivi non smontabili, la potenza che essi assorbono senza erogarne può essere determianta ed aggiunta alla potenza misurata. TABELLA 1

Dispositivi ausiliari da lasciare montati per la prova intesa a determinare la potenza netta del motore >PIC FILE= "T0013883">

>PIC FILE= "T0013884">

5.1.1.3. Dispositivi ausiliari per l'avviamento dei motori diesel

Per i dispositivi ausiliari di avviamento dei motori diesel occorre prendere in considerazione i due casi seguenti: 5.1.1.3.1. avviamento elettrico:

la dinamo è montata e alimenta, eventualmente, i dispositivi ausiliari indispensabili per il funzionamento del motore;

5.1.1.3.2. avviamento non elettrico:

se esistono dispositivi ausiliari indispensabili al funzionamento del motore alimentati elettricamente, la dinamo è montata ed alimenta detti dispositivi. Altrimenti, essa viene tolta. In ambo i casi, il sistema di generazione e di accumulazione dell'energia necessaria all'avviamento è montato e funziona a vuoto.

5.1.2. Prescrizioni di regolazione

Le prescrizioni di regolazione durante la prova per determinare la potenza netta sono indicate nella tabella 2

TABELLA 2

Prescrizioni di regolazione >PIC FILE= "T0013885">

5.1.3. Prova per determinare la potenza netta

5.1.3.1. La prova per determinare la potenza netta deve essere effettuata a piena ammissione per i motori ad accensione comandata e, per i motori diesel, con la pompa di iniezione a piena mandata ; il motore deve essere munito di tutti i dispositivi specificati nella tabella 1.

5.1.3.2. Le misurazioni vanno effettuate in condizioni di funzionamento stabilizzate. L'alimentazione di aria del motore deve essere sufficiente. I motori debbono essere già rodati secondo le raccomandazioni del costruttore. Le camere di combustione possono contenere depositi, ma in quantità limitata. Le condizioni di prova, ad esempio la temperatura dell'aria aspirata, debbono approssimarsi quanto più possibile alle condizioni di riferimento (vedi il punto 5.2) per ridurre al massimo l'incidenza del fattore di correzione.

5.1.3.3. La temperatura dell'aria aspirata dal motore deve essere misurata a non oltre 0,15 m dall'entrata del filtro dell'aria o, in mancanza di filtro, a 0,15 m dalla presa d'aria del collettore di aspirazione. Il termometro o la termocoppia debbono essere protetti contro l'irradiazione di calore ed essere posti direttamente nel flusso dell'aria. Essi vanno inoltre protetti contro gli spruzzi e le nebulizzazioni di carburante. Si deve usare un numero sufficiente di posizioni affinché il valore così ottenuto della temperatura media dell'aria aspirata sia rappresentativo. Il flusso dell'aria non deve essere disturbato dal dispositivo di misurazione.

5.1.3.4. Non si deve effettuare alcuna misurazione prima che la coppia, la velocità e le temperature siano rimaste sensibilmente costanti per almeno un minuto.

5.1.3.5. Dopo aver scelto un regime di rotazione per le misurazioni, il suo. valore non deve oscillare di ± 1 % di ± 10 g/min durante le letture ; viene preso in considerazione il più alto dei due valori.

5.1.3.6. I rilevamenti del carico al freno, del consumo di combustibile e della temperatura dell'aria aspirata debbono essere effettuati simultaneamente ; per il carico al freno e per il consumo di carburante, il valore da prendere in considerazione per la misurazione deve essere la media di due risultati stabilizzati, che differiscano di meno del 2 %.

5.1.3.7. Qualora si misurino la velocità di rotazione ed il consumo con un dispositivo azionato a mano, la durata della misurazione deve essere di almeno 60 s.

5.1.3.8. Carburante

5.1.3.8.1. Per i motori diesel si dovrà usare il carburante liquido descritto nell'allegato V alla direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (1), con l'aggiunta, eventualmente, di un carburante liquido o gassoso reperibile in commercio e raccomandato dal costruttore. Il carburante non deve contenere additivi antifumo.

5.1.3.8.2. Per i motori ad accensione comandata si dovrà usare un carburante reperibile in commercio, senza additivi supplementari. Si potrà usare anche il carburante descritto nell'allegato VI della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (2), modificata da ultimo dalla direttiva 78/665/CEE (3).

5.1.3.9. Raffreddamento del motore

5.1.3.9.1. Motori raffreddati a liquido

La temperatura del liquido di raffreddamento misurata all'uscita del motore va mantenuta a ± 5 ºC dalla temperatura superiore di taratura del termostato specificata dal costruttore. Se quest'ultimo non fornisce indicazioni, la temperatura deve essere di 80 ± 5 ºC.

5.1.3.9.2. Motori raffreddati ad aria

Per i motori raffreddati ad aria la temperatura in un punto precisato dal costruttore va mantenuta tra il valore massimo TM fissato dal costruttore e TM - 20 ºC.

5.1.3.10. La temperatura del carburante all'ingresso della pompa di iniezione o del carburatore deve essere mantenuta nei limiti fissati dal costruttore.

5.1.3.11. La temperatura del lubrificante, misurata nel carter o, eventualmente, all'uscita dello scambiatore di calore dell'olio, se questo esiste, deve essere compresa entro i limiti fissati dal costruttore.

5.1.3.12. La temperatura dei gas di scarico va misurata all'altezza della o delle flange del o dei collettori di scarico. Essa non dovrà superare il valore indicato dal costruttore.

5.1.3.13. Sistema di raffreddamento ausiliario

Se necessario, si può usare un sistema di raffreddamento ausiliario per mantenere le temperature entro i limiti di cui ai punti 5.1.3.9 - 5.1.3.12. (1)GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1. (2)GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1. (3)GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48.

5.1.4. Svolgimento delle prove

Le misurazioni vanno effettuate in corrispondenza di vari regimi di rotazione del motore, in numero sufficiente per definire completamente la curva di potenza a pieno carico compresa tra il regime di rotazione minimo e il regime di rotazione massimo del motore indicati dal costruttore. Questa gamma di variazioni del regime di rotazione deve comprendere il regime di rotazione al quale il motore eroga la massima potenza. Per ogni regime di rotazione si prende la media di due misurazioni stabilizzate.

5.1.5. Misurazioni dell'indice di fumo

Nel caso di motori diesel si deve controllare, durante la prova, che i gas di scarico siano conformi alle prescrizioni nell'allegato VI alla direttiva 72/306/CEE.

5.2. Fattori di correzione

5.2.1. Definizione

Il fattore di correzione è il coefficiente K per il quale va moltiplicata la potenza registrata al fine di determinare la potenza di un motore in rapporto alle condizioni atmosferiche di riferimento specificate al punto 5.2.2.

5.2.2. Condizioni atmosferiche di riferimento

5.2.2.1. Temperatura : 25 ºC.

5.2.2.2. Pressione secca (ps) : 990 mbar.

5.2.3. Condizioni da soddisfare nella sala di prova >PIC FILE= "T0013886">

5.2.4. Determinazione dei fattori di correzione

5.2.4.1. Caso dei motori ad accensione comandata (a carburatore o a iniezione)

Fattore Ka : il fattore di correzione si ottiene applicando la formula seguente (1): >PIC FILE= "T0013887">

dove:

T = temperatura sssoluta, in ºK, dell'aria aspirata dal motore;

ps = pressione atmosferica secca, in mbar, e cioè pressione barometrica totale meno pressione del vapore acqueo.

5.2.4.2. Caso dei motori diesel : fattore Kd 5.2.4.2.1. Motori diesel a quattro tempi, non sovralimentati, e motori diesel a due tempi

Il fattore di correzione si ottiene mediante la seguente formula (2): >PIC FILE= "T0013888">

dove:

T = temperatura assoluta, in ºK, dell'aria aspirata dal motore;

ps = pressione atmosferica secca, in mbar.

5.2.4.2.2. Motori diesel a quattro tempi sovralimentati

5.2.4.2.2.1. Turbocompressore azionato dai gas di scarico

La potenza non viene corretta. Tuttavia, quando la densità dell'aria ambiente differisce di oltre il 5 % della densità dell'aria alle condizioni di riferimento (25 ºC e 1 000 mbar), le condizioni di prova vanno indicate nel verbale.

5.2.4.2.2.2. Compressore ad azionamento meccanico

5.2.4.2.2.2.1. Il rapporto r viene definito mediante la seguente formula (3): >PIC FILE= "T0013889">

dove:

D = quantità di carburante iniettato per ciascun ciclo del motore, espressa in mm3;

V = cilindrata del motore, in litri;

P1 = pressione ambiente;

P2 = pressione nel collettore di aspirazione del motore;

T1 = temperatura ambiente, in ºK (secondo la definizione di cui al punto 5.1.3.3);

T2 = temperatura nel collettore di aspirazione del motore, in ºK.

5.2.4.2.2.2.2. Il fattore di correzione per i motori con compressore ad azionamento meccanico è identico a quello usato per i motori non sovralimentati quando r è superiore o pari a 50 mm3/l ed è pari a 1 quando r è inferiore a 50 mm3/l.

5.3. Verbale di prova

Il verbale di prova deve indicare i risultati e tutti i calcoli effettuati per ottenere la potenza netta indicata nell'allegato II, nonché le caratteristiche del motore indicate nelle appendici 1 o 2 del presente allegato.

5.4. Modifica del tipo di motore

Qualsiasi modifica del motore, con riferimento alle caratteristiche indicate nelle appendici 1 o 2 del presente allegato, deve essere notificata all'amministrazione competente. Questa amministrazione può decidere quanto segue: 5.4.1. ritenere che le modifiche apportate non rischiano di influire sensibilmente sulla potenza del motore, oppure

5.4.2. chiedere una nuova determinazione della potenza del motore, effettuando le prove che ritiene necessarie.

6. TOLLERANZE PER LA MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA

6.1. La potenza netta del motore determinata dal servizio tecnico potrà differire del ± 2 % dalla potenza netta indicata dal costruttore, con una tolleranza di 1,5 % per il regime di rotazione del motore.

6.2. La potenza netta di un motore in una prova di conformità della produzione potrà differire del ± 5 % dalla potenza netta determinata nella prova di omologazione di quel determinato tipo di motore.

Appendice 1

>PIC FILE= "T0013890"> >PIC FILE= "T0013891">

>PIC FILE= "T0013892">

>PIC FILE= "T0013893">

Appendice 2

>PIC FILE= "T0013894"> >PIC FILE= "T0013895">

>PIC FILE= "T0013896">

>PIC FILE= "T0013897">

ALLEGATO II

>PIC FILE= "T0013898""PIC FILE= "T0013899">

>PIC FILE= "T0013900">

>PIC FILE= "T0013901">

Top