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Document 31979R2225

    Regolamento (CEE) n. 2225/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

    GU L 257 del 12.10.1979, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrog. impl. da 32006R1850

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2225/oj

    31979R2225

    Regolamento (CEE) n. 2225/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

    Gazzetta ufficiale n. L 257 del 12/10/1979 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0135
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0157
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0135
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0276
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0276


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2225/79 DEL CONSIGLIO

    del 9 ottobre 1979

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 235/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 del Consiglio , del 19 luglio 1977 , relativo alla certificazione del luppolo ( 3 ) , ha evidenziato che il controllo del peso netto del luppolo in coni , che deve essere indicato nel certificato , solleva talora difficoltà di carattere tecnico ; che è opportuno prevedere la facoltà di indicare nel certificato il peso lordo oltre al peso netto o al posto di questo ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 5 , punto 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 è sostituito dal testo seguente :

    « c ) il peso netto e/o il peso lordo ; » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 9 ottobre 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D . O ' MALLEY

    ( 1 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 34 del 9 . 2 . 1979 , pag . 4 .

    ( 3 ) GU n . L 200 dell ' 8 . 8 . 1977 , pag . 1 .

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