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Document 31979L0869
Council Directive 79/869/EEC of 9 October 1979 concerning the methods of measurement and frequencies of sampling and analysis of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States
Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri
Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri
GU L 271 del 29.10.1979, p. 44–53
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007; abrogato da 300L0060
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31975L0440 | cancellazione | articolo 5.2 | 11/10/1981 | |
Modifies | 31975L0440 | modifica | articolo 5.3 | 11/10/1981 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31981L0855 | modifica | articolo 11.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 11985IN01/10 | modifica | articolo 11.2 | 01/01/1986 | |
Derogated in | 31990L0656 | 31/12/1992 | |||
Modified by | 31991L0692 | sostituzione | articolo 8 | 23/12/1991 | |
Modified by | 11994NN01/08/A | modifica | articolo 11.2 | 01/01/1995 | |
Repealed by | 32000L0060 | 22/12/2007 | |||
Modified by | 32003R0807 | cancellazione | articolo 10.2 | 05/06/2003 | |
Modified by | 32003R0807 | sostituzione | articolo 11 | 05/06/2003 |
Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri
Gazzetta ufficiale n. L 271 del 29/10/1979 pag. 0044 - 0053
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0220
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0146
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0190
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1979 relativa ai metodi di misura , alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ( 79/869/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) prevede l ' unificazione o l ' armonizzazione dei metodi di misura al fine di rendere comparabili i risultati delle misurazioni dell ' inquinamento intraprese nella Comunità ; considerando che la direttiva 75/440/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ( 5 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 2 , prevede l ' adozione di una politica comunitaria relativa alla frequenza dei campionamenti e dell ' analisi dei parametri , nonchù ai metodi di misura ; considerando che una disparità tra le disposizioni già applicate o in via di elaborazione negli Stati membri per quanto concerne i metodi di misura e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei singoli parametri ai fini della determinazione della qualità delle acque superficiali può creare disuguaglianze nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto all ' articolo 100 del trattato ; considerando che si rivela necessario integrare tale ravvicinamento delle legislazioni con un ' azione della Comunità intesa a conseguire , mediante una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre dunque prevedere a tal fine alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione a tal uopo richiesti , deve essere fatto ricorso all ' articolo 235 del trattato ; considerando che appare necessario stabilire , per le analisi effettuate negli Stati membri , metodi di misura di riferimento comuni per la determinazione dei valori dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche , chimiche e microbiologiche delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ; considerando che per controllare la qualità delle acque superficiali occorre procedere regolarmente ad un numero minimo di prelievi di campioni allo scopo di misurare i parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ; considerando che la frequenza minima dei campionamenti e delle analisi di ciascun parametro deve essere tanto più elevata quanto maggiori sono il volume d ' acqua estratto e la popolazione approvvigionata ; che tale frequenza deve essere più elevata quando , a causa del deterioramento della qualità delle acque , il rischio aumenta ; considerando che il progresso tecnico e scientifico può imporre una rapida adozione di alcune delle disposizioni di cui all ' allegato I della presente direttiva , per tener conto in particolare di eventuali variazioni dei livelli dei parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ; che per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tal fine è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico e scientifico , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riguarda i metodi di misura di riferimento e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE . Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva , si intende per : - « metodo di misura di riferimento » : la designazione di un principio di misura o la descrizione succinta di un procedimento operativo che consentano di determinare i parametri indicati nell ' allegato I della presente direttiva ; - « limite di rilevamento » : il valore minimo del parametro esaminato che può essere rilevato ; - « precisione » : l ' intervallo entro cui deve trovarsi il 95 % dei risultati di misurazioni eseguite su un unico campione , seguendo sempre lo stesso metodo ; - « esattezza » : la differenza tra il valore reale del parametro esaminato e il valore medio sperimentale ottenuto . Articolo 3 1 . Le analisi dei campioni d ' acqua prelevati riguardano i parametri di cui all ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ai quali sono stati attribuiti valori I e/o G . 2 . Nei limiti del possibile gli Stati membri ricorrono ai metodi di misura di riferimento di cui all ' allegato I della presente direttiva . 3 . Devono essere rispettati i valori per il limite di rilevamento , la precisione e l ' esattezza dei metodi di misura utilizzati per controllare i parametri indicati nell ' allegato I della presente direttiva . Articolo 4 1 . Le frequenze minime annuali dei campionamenti e delle analisi di ogni parametro sono indicate nell ' allegato II della presente direttiva . I prelievi dei campioni devono , per quanto possibile , essere ripartiti nel corso dell ' anno in modo da ottenere un ' immagine rappresentativa della qualità dell ' acqua . 2 . I campioni di acqua superficiale devono essere rappresentativi della qualità dell ' acqua nel luogo di estrazione , quale è definito all ' articolo 5 , paragrafo 4 , della direttiva 75/440/CEE . Articolo 5 I recipienti contenenti i campioni , gli agenti o metodi utilizzati per conservare una parte del campione per l ' analisi di uno o più parametri , il trasporto , la custodia e la preparazione per l ' analisi dei campioni non devono poter causare modifiche significative dei risultati dell ' analisi . Articolo 6 1 . Le autorità competenti degli Stati membri fissano le frequenze dei campionamenti e delle analisi di ciascun parametro per ogni luogo di estrazione . 2 . Le frequenze dei campionamenti e delle analisi non possono essere inferiori alle frequenze minime annuali indicate nell ' allegato II della presente direttiva . Articolo 7 1 . Qualora da un ' indagine svolta dalle autorità competenti su acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile risulti che i valori ottenuti nella misurazione dei parametri sono , in taluni casi , nettamente migliori rispetto ai valori stabiliti dagli Stati membri ai sensi dell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE , lo Stato membro interessato può ridurre in tali casi la frequenza dei campionamenti e delle analisi . 2 . Se non si registra nessun inquinamento nei casi di cui al paragrafo 1 , nù alcun rischio di deterioramento della qualità della acque e se queste ultime sono di qualità superiore rispetto a quella indicata nella colonna A 1 dell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE , le autorità interessate possono decidere che non è necessaria una analisi regolare . Articolo 8 1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione , su sua richiesta , ogni informazione pertinente concernente : - i metodi di analisi utilizzati , - la frequenza delle analisi . 2 . La Commissione predispone , ad intervalli regolari , un rapporto di sintesi fondato sulle informazioni così raccolte . Articolo 9 Per tener conto in particolare delle variazioni dei livelli dei parametri indicati all ' allegato II della direttiva 75/440/CEE le modifiche necessarie all ' adeguamento al progresso tecnico : - dei metodi di misura di riferimento indicati nell ' allegato I della presente direttiva ; - del limite di rilevamento , dell ' esattezza e della precisione di tali metodi ; - dei materiali raccomandati per il recipiente , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 11 della presente direttiva . Articolo 10 1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 9 è istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso scientifico e tecnico , qui di seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 11 1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è adito dal proprio presidente ad iniziativa di quest ' ultimo , oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . a ) La Commissione adotta le misure prospettate , se conformi al parere del comitato . b ) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate dalla Commissione . Articolo 12 1 . La direttiva 75/440/CEE è modificata come segue : a ) l ' articolo 5 , paragrafo 2 , è soppresso b ) nell ' articolo 5 , paragrafo 3 , le parole « di cui al paragrafo 2 » sono sostituite dalle parole « dei parametri concernenti la qualità dell ' acqua in questione » . 2 . Il paragrafo 1 ha efficacia entro due anni dalla notifica della presente direttiva . Articolo 13 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 9 ottobre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente D . O ' MALLEY ( 1 ) GU n . C 208 dell ' 1 . 9 . 1978 , pag . 2 . ( 2 ) GU n . C 67 del 12 . 3 . 1979 , pag . 48 . ( 3 ) GU n . C 128 del 21 . 5 . 1979 , pag . 4 . ( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 26 . ALLEGATO I Metodi di misura di riferimento per la determinazione dei valori I e/o C dei parametri di cui alla direttiva 75/440/CEE ( A ) * ( B ) * ( C ) * ( D ) * ( E ) * ( F ) * ( G ) * * Parametri * Limite di rilevamento * Precisione ± * Esattezza ± * Metodi di misura di riferimento ( 1 ) * Materiali raccomandati per il recipiente * 1 * pH unità pH * - * 0,1 * 0,2 * - Elettrometria * * * * * * * La misura viene eseguita sul posto al momento del campionamento senza trattamento preliminare del campione * * 2 * Colore ( dopo filtrazione semplice ) mg Pt/l * 5 * 10 % * 20 % * - Filtrazione su membrana di fibra di vetro * * * * * * * - Metodo fotometrico , secondo gli standard della scala platino-cobalto * * 3 * Totale materie in sospensione mg/l * - * 5 % * 10 % * - Filtrazione su membrana da 0,45 (...) m , essiccazione a 105° C e pesata * * * * * * * - Centrifugazione ( tempo minimo 5 m , accelerazione media 2 800/3 200 g ) , essiccazione a 105° C e pesata * * 4 * Temperatura °C * - * 0,5 * 1 * - Termometria * * * * * * * La misura viene eseguita sul posto al momento del campionamento , senza trattamento preliminare del campione * * 5 * Conduttività a 20° C (...) S/cm * - * 5 % * 10 % * - Elettrometria * * 6 * Odore Fattore di diluizione a 25° C * - * - * - * - Diluizioni successive * Vetro * 7 * Nitrati mg/l NO3 * 2 * 10 % * 20 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 8 * Fluoruri mg/l F * 0,05 * 10 % * 20 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare previa distillazione se necessaria * * * * * * * - Elettrodi ionici specifici * * 9 * Cloro organico totale estraibile mg/l Cl * * * * * * 10 * Ferro disciolto mg/l Fe * 0,02 * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico , previa filtrazione su membrana ( 0,45 (...) m ) * * * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare , previa filtrazione su membrana da 0,45 (...) m * * 11 * Manganese mg/l Mn * 0,01 ( 2 ) * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * 0,02 ( 3 ) * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 12 * Rame ( 10 ) mg/l Cu * 0,005 * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * * * * - Polarografia * * * * 0,02 ( 4 ) * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * * * * * * - Polarografia * * 13 * Zinco ( 10 ) mg/l Zn * 0,01 ( 2 ) * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * 0,02 * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 14 * Boro ( 10 ) mg/l B * 0,1 * 10 % * 20 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * Materiali non contenenti quantitativi rilevanti di boro * * * * * * - Spettrometria di assorbimento atomico * * 15 * Berillio mg/l Be * * * * * * 16 * Cobalto mg/l Co * * * * * * 17 * Nichelio mg/l Ni * * * * * * 18 * Vanadio mg/l V * * * * * * 19 * Arsenico ( 10 ) mg/l As * 0,002 ( 2 ) * 20 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * 0,01 ( 5 ) * * * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 20 * Cadmio ( 10 ) mg/l Cd * 0,0002 * 30 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * 0,001 ( 5 ) * * * - Polarografia * * 21 * Cromo totale ( 10 ) mg/l Cr * 0,01 * 20 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 22 * Piombo ( 10 ) mg/l Pb * 0,01 * 20 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * * * * * * - Polarografia * * 23 * Selenio ( 10 ) mg/l Se * 0,005 * * * - Spettrometria di assorbimento atomico * * 24 * Mercurio ( 10 ) mg/l Hg * 0,0001 * 30 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico senza fiamma ( vaporizzazione a freddo ) * * * * 0,0002 ( 5 ) * * * * * 25 * Bario ( 10 ) mg/l Ba * 0,02 * 15 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * * 26 * Cianuro mg/l CN * 0,01 * 20 % * 30 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 27 * Solfati mg/l SO4 * 10 * 10 % * 10 % * - Gravimetria * * * * * * * - Complessometria con EDTA * * * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 28 * Cloruri mg/l Cl * 10 * 10 % * 10 % * - Determinazione volumetrica ( metodo di Mohr ) * * * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 29 * Tensioattivi ( che reagiscono al blu di metilene ) mg/l ( Lauril Solfato ) * 0,05 * 20 % * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 30 * Fosfati mg/l P2O5 * 0,02 * 10 % * 20 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 31 * Fenoli ( indice fenoli ) mg/l C6H5OH * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * Vetro * * * 0,0005 * 0,0005 * 0,0005 * - Metodo 4-amminoantipirina * * * * 0,001 ( 6 ) * 30 % * 50 % * - Metodo alla paranitroanilina * * 32 * Idrocarburi disciolti o emulsionati mg/l * 0,01 * 20 % * 30 % * - Spettrofotometria all ' infrarosso previa estrazione al tetracloruro di carbonio * Vetro * * * 0,04 ( 3 ) * * * - Gravimetria previa estrazione mediante etere di petrolio * * 33 * Carburi aromatici policiclici ( 10 ) mg/l * 0,00004 * 50 % * 50 % * - Misura della fluorescenza in UV , previa cromatografia su strato sottile * Vetro o alluminio * * * * * * - Misura comparativa rispetto a un miscuglio di 6 sostanze standard aventi la stessa concentrazione ( 8 ) * * 34 * Antiparassitari mg/l * 0,0001 * 50 % * 50 % * - Cromatografia in fase gassosa o liquida previa estrazione mediante solventi adeguati e purificazione * Vetro * * - Totale ( parathion , HCH , dieldrina ) ( 10 ) * * * * Identificazione dei componenti del miscuglio * * * * * * * Determinazione quantitativa ( 9 ) * * 35 * Domanda chimica ossigeno ( COD ) mg/l O2 * 15 * 20 % * 20 % * - Metodo al bicromato di potassio * * 36 * Tasso di saturazione dell ' ossigeno disciolto % * 5 * 10 % * 10 % * - Metodo di Winkler * Vetro * * * * * * - Metodo elettrochimico * * 37 * Domanda biochimica ossigeno ( BOD5 ) a 20° C senza nitrificazione mg/l O2 * 2 * 1,5 * 2 * - Determinazione dell ' O2 disciolto prima e dopo incubazione di 5 giorni a 20 ± 1° C al buio . Aggiunta di un inibitore di nitrificazione * * 38 * Azoto kjeldahl ( tranne azoto di NO2 e NO3 ) mg/l N * 0,5 * 0,5 * 0,5 * - Mineralizzazione , distillazione secondo il metodo kjeldahl e determinazione dell ' ammonio mediante spettrofotometria di assorbimento molecolare o determinazione volumetrica * * 39 * Ammoniaca mg/l NH4 * 0,01 ( 2 ) * 0,03 ( 2 ) * 0,03 ( 2 ) * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * * * 0,1 ( 3 ) * 10 % ( 3 ) * 20 % ( 3 ) * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * * 40 * Sostanze estraibili con cloroformio mg/l * ( 11 ) * - * - * - Estrazione a pH neutro , mediante cloroformio purificante , evaporazione sotto vuoto a temperatura ambiente , pesata del residuo * Vetro * 41 * Carbonio organico totale ( TOC ) mg/l C * * * * * 42 * Carbonio organico residuo dopo flocculazione e filtrazione su membrana ( 5 (...) m ) * * * * * * 43 * Coliformi totali /100 ml * 5 ( 2 ) * * * -Coltura a 37° C su terreno solido specifico appropriato a tal fine ( quale agar al lattosio , al tergitol , endo agar , brodo al teepol 0,4 % ) con ( 2 ) o senza ( 7 ) filtrazione e conta delle colonie . I campioni devono essere diluiti o , se del caso , concentrati in modo da contenere da 10 a 100 colonie . Se necessario , individuare mediante gassificazione * Vetro sterilizzato * * * 500 ( 7 ) * * * * * * * 5 ( 2 ) * * * -Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette in tre diluizioni . Trapianto delle provette positive su terreno di conferma . Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) . Temperatura d ' incubazione 37° C ± 1 * * * * 500 ( 7 ) * * * * * 44 * Coliformi fecali /100 ml * 2 ( 2 ) * * * - Coltura a 44° C su terreno solido specifico appropriato a tal fine ( quale agar al lattosio , al tergitol , endo agar , brodo al teepol 0,4 % ) con ( 2 ) o senza ( 7 ) filtrazione e conta delle colonie . I campioni devono essere diluiti o , se del caso , concentrati in modo da contenere da 10 a 100 colonie . Se necessario , individuare mediante gassificazione * Vetro sterilizzato * * * 200 ( 7 ) * * * * * * * 2 ( 2 ) * * * - Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette in tre diluizioni . Trapianto delle provette positive su terreno di conferma . Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) . Temperatura d ' incubazione 44° C ± 0,5 * * * * 200 ( 7 ) * * * * * 45 * Streptococchi fecali /100 ml * 2 ( 2 ) * * * - Coltura a 37° C su terreno solido specifico appropriato a tal fine ( per esempio alla sodioazide ) con ( 2 ) o senza ( 7 ) filtrazione e conta delle colonie . I campioni devono essere diluiti o , se del caso , concentrati in modo da contenere da 10 a 100 colonie * Vetro sterilizzato * * * 200 ( 7 ) * * * * * * * 2 ( 2 ) * * * - Metodo di diluizione in brodo di sodioazide in almeno tre provette con tre diluizioni . Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number ) = numero più probabile * * * * 200 ( 7 ) * * * * * 46 * Salmonelle ( 12 ) * 1/5 000 ml * * * - Concentrazione mediante filtrazione ( su membrana o su filtro appropriato ) ; inoculazione su terreno di prearricchimento ; arricchimento , trapianto su agar di isolamento , identificazione * Vetro sterilizzato * * * 1/1 000 ml * * * * * ( 1 ) I campioni di acque superficiali prelevati nel luogo di estrazione vengono analizzati e misurati previa eliminazione , mediante filtrazione semplice ( vaglio a rete ) , dei residui galleggianti come legno , plastica . ( 2 ) Per le acque della categoria A1 valore G . ( 3 ) Per le acque delle categorie A2 e A3 . ( 4 ) Per le acque della categoria A3 . ( 5 ) Per le acque delle categorie A1 , A2 , A3 valore I . ( 6 ) Per le acque della categoria A2 valore I e A3 . ( 7 ) Per le acque delle categorie A2 e A3 valore G . ( 8 ) Miscuglio di sei sostanze standard aventi la stessa concentrazione , da prendere in considerazione : fluorantrene ; benzo 3 , 4 fluorantrene ; benzo 11 , 12 fluorantrene ; benzo 3 , 4 pirene ; benzo 1 , 12 perilene ; indeno / 1 , 2 , 3 - cd / pirene . ( 9 ) Miscuglio di tre sostanze aventi la stessa concentrazione da prendere in considerazione : parathion , esaclorocicloesano , dieldrina . ( 10 ) Se il tenore dei campioni di materie in sospensione è elevato al punto da rendere necessario un trattamento preliminare speciale di tali campioni , i valori dell ' esattezza riportati nella colonna E del presente allegato potranno eccezionalmente essere superati e costituiranno un obiettivo . Questi campioni devono essere trattati in maniera tale che l ' analisi copra la quantità maggiore delle sostanze da misurare . ( 11 ) Poichù non tutti gli Stati membri si avvalgono correntemente di tale metodo , non è sicuro che possa essere raggiunto il valore del limite di rilevamento necessario per il controllo dei valori della direttiva 75/440/CEE . ( 12 ) Assenza in 5 000 ml ( A1' G ) e assenza in 1 000 ml ( A2' G ) ALLEGATO II Frequenza di minima annua dei campionamenti e dell ' analisi di ciascun parametro della direttiva 75/440/CEE Popolazione * A 1 ( * ) * A 2 ( * ) * A 3 ( * ) * I ( ** ) * II ( ** ) * III ( ** ) * I ( ** ) * II ( ** ) * III ( ** ) * I ( ** ) * II ( ** ) * III ( ** ) * * 10 000 * ( *** ) * ( *** ) * ( *** ) * ( *** ) * ( *** ) * ( *** ) * 2 * 1 * ( *** ) ( 1 ) * > 10 000 - * 30 000 * 1 * 1 * ( *** ) * 2 * 1 * ( *** ) * 3 * 1 * 1 * > 30 000 - * 100 000 * 2 * 1 * ( *** ) * 4 * 2 * 1 * 6 * 2 * 1 * > 100 000 * 3 * 2 * ( *** ) * 8 * 4 * 1 * 12 * 4 * 1 * ( * ) Qualità delle acque superficiali , allegato II della direttiva 75/440/CEE . ( ** ) Classificazione dei parametri secondo la frequenza . ( *** ) Frequenza che sarà stabilita dalle autorità nazionali competenti . ( 1 ) Essendo inteso che queste acque superficiali sono destinate alla produzione di acqua potabile , si raccomanda agli Stati membri di procedere almeno a un campionamento annuale delle acque di tale categoria ( A3 , III , * 10 000 ) . CATEGORIE I * II * III * Parametri * Parametri * Parametri * 1 * pH * 10 * Ferro disciolto * 8 * Fluoruri * 2 * Colore * 11 * Manganese * 14 * Boro * 3 * Totale materie in sospensione * 12 * Rame * 19 * Arsenico * 4 * Temperatura * 13 * Zinco * 20 * Cadmio * 5 * Conduttività * 27 * Solfati * 21 * Cromo totale * 6 * Odore * 29 * Tensioattivi * 22 * Piombo * 7 * Nitrati * 31 * Fenoli * 23 * Selenio * 28 * Cloruri * 38 * Azoto kjeldahl * 24 * Mercurio * 30 * Fosfati * 43 * Coliformi totali * 25 * Bario * 35 * Domanda chimica ossigeno ( COD ) * 44 * Coliformi fecali * 26 * Cianuro * 36 * Tasso di saturazione dell ' ossigeno disciolto * * * 32 Idrocarburi disciolti o emulsionati * 37 * Domanda biochimica ossigeno ( BOD5 ) * * * 33 * Carburi aromatici polociclici * * * * * 34 * Antiparassitari - Totale * 39 * Ammoniaca * * * 40 * Sostanze estraibili con cloroformio * * * * * 45 * Streptococchi fecali * * * * * 46 * Salmonelle