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Document 31978L0052

Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini

GU L 15 del 19.1.1978, p. 34–41 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/52/oj

31978L0052

Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 19/01/1978 pag. 0034 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0150
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0235
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0150
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0175
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0175


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1977

che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini

( 78/52/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che instaura un ' azione della Comunità per l ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi dei bovini ( 1 ) , in particolare l ' articolo 13 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , nel sancire nella direttiva 77/391/CEE i principi fondamentali di un intervento della Comunità a favore dell ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi , il Consiglio ha deciso di stabilire successivamente i criteri minimi cui dovrebbero soddisfare i piani nazionali di eradicazione delle malattie sopra menzionate per beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ;

considerando che il primo di tali criteri consiste nell ' accelerare i piani nazionali per condurre a buon fine nel più breve termine l ' eradicazione delle malattie in questione negli Stati membri i cui allevamenti bovini ne sono ancora affetti ; che a tal uopo è opportuno adottare o potenziare , per quanto possibile simultaneamente , apposite misure riguardanti in particolare il controllo degli allevamenti , il funzionamento dei laboratori , nonché l ' indennizzo corrisposto per i bovini macellati nel quadro dei piani di eradicazione ;

considerando che è d ' altronde necessario , a seconda delle malattie considerate , definire le condizioni di applicazione delle misure di macellazione , isolamento , pulizia e disinfezione , nonché quelle per l ' utilizzazione di taluni prodotti animali ;

considerando che per combattere il rischio di reinfezione è parimenti indispensabile controllare rigorosamente gli spostamenti dei bovini , soprattutto fra gli allevamenti di diverso stato sanitario e subordinarli all ' esito di talune prove ;

considerando che occorre fissare la data di effetto della direttiva 77/391/CEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità ai sensi della direttiva 77/391/CEE , ciascuno dei piani di eradicazione di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della suddetta direttiva deve soddisfare almeno ai criteri della presente direttiva per quanto riguarda gli allevamenti cui esso si applica .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

1 . per quanto riguarda la brucellosi nei bovini :

a ) allevamenti bovini di tipo B1 : gli allevamenti per i quali non sono noti gli antecedenti clinici né si conosce la situazione riguardo alla vaccinazione e allo stato sierologico ;

b ) allevamenti bovini di tipo B2 : gli allevamenti per i quali sono noti gli antecedenti clinici e si conosce la situazione quanto alla vaccinazione e allo stato sierologico e sui quali sono effettuate le prove abituali di controllo secondo le norme nazionali destinate a portare gli allevamenti agli stati di tipo B3 o B4 ;

c ) allevamenti bovini di tipo B3 : gli allevamenti indenni da brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 3 ) ;

d ) allevamenti bovini di tipo B4 : gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE .

2 . per quanto riguarda la tubercolosi bovina :

a ) allevamenti bovini di tipo T1 : gli allevamenti per i quali non sono noti gli antecedenti clinici e i dati riguardanti la reattività alla tubercolina ;

b ) allevamenti bovini di tipo T2 : gli allevamenti per i quali sono noti gli antecedenti clinici e si conosce la situazione quanto alla reattività alla tubercolina e sui quali sono effettuate le prove abituali di controllo secondo le norme nazionali destinate a portare gli allevamenti allo stato di tipo T3 ;

c ) allevamenti bovini di tipo T3 : gli allevamenti ufficialmente indenni da turbercolosi in conformità della direttiva 64/432/CEE ;

3 . animale sospetto : ogni bovino che presenta sintomi che facciano sospettare la presenza di tubercolosi , brucellosi o leucosi e per il quale una diagnosi appropriata non ha ufficialmente confermato o confutato l ' esistenza di una o più di dette malattie ;

4 . veterinario ufficiale : il veterinario designato dall ' autorità centrale competente dello Stato membro ;

5 . mezzi di trasporto : le parti riservate al carico negli autoveicoli , nei veicoli che circolano su rotaie , nelle aeronavi , nonché le stive delle navi o i contenitori per i trasporti via terra , mare o aria .

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché l ' azione di accelerazione , prevista nella direttiva 77/391/CEE , si traduca in ogni caso in una diminuzione sensibile del tempo necessario per condurre a buon fine i piani di eradicazione rispetto ai termini dei programmi in corso di attuazione .

Le misure da adottare a tal fine sono le seguenti :

1 . Aumento della proporzione dei bovini nazionali sottoposti alle misure di eradicazione e di prevenzione , in modo che si possa al più presto porre o mantenere sotto controllo gran parte o la totalità del patrimonio bovino .

2 . Calcolo degli indennizzi accordati per gli animali macellati su istruzioni del veterinario ufficiale in modo da risarcire adeguatamente gli allevatori .

3 . Aumento del personale di laboratorio e miglioramento delle condizioni per la realizzazione delle diagnosi di laboratorio _ qualora non sia ancora stato fatto _ in modo da raggiungere un livello sufficiente per le misure di lotta previste al punto 1 .

4 . Le disposizioni relative alla lotta contro le enzoozie debbono essere attuate in modo costante .

Per assicurare la piena efficacia dell ' accelerazione , gl Stati membri debbono fare in modo che tutte le misure di cui ai punti da 1 a 4 vengano attuate .

Articolo 4

1 . Ai fini del controllo ufficiale degli spostamenti dei bovini , gli Stati membri vigilano affinché detti animali siano registrati e identificati in modo durevole .

2 . Gli Stati membri fanno tenere , per ciascuna delle malattie che forma oggetto di un piano di eradicazione , un elenco ufficiale aggiornato degli allevamenti bovini che rientrano in detto piano ; in tali elenchi gli allevamenti devono essere classificati secondo il loro stato sanitario .

CAPITOLO II

Disposizioni particolari concernenti la brucellosi nei bovini

Articolo 5

Gli Stati membri vigilano affinché , nell ' ambito di un piano di eradicazione della brucellosi :

a ) il sospetto e l ' esistenza della brucellosi siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all ' autorità competente ;

b ) siano vietati i trattamenti terapeutici della brucellosi ;

c ) se praticata , la vaccinazione antibrucellare avvenga sotto controllo ufficiale , ma sia sospesa al più presto in modo che gli allevamenti possano passare allo stato di allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi .

Articolo 6

1 . Quando in un allevamento un animale e sospettato di essere affetto da brucellosi , le autorità competenti vigilano affinché siano attuati al più presto gli accertamenti ufficiali più appropriati per confermare o confutare la presenza di detta malattia .

In attesa dell ' esito di tali accertamenti , le autorità competenti ordinano :

_ la messa sotto sorveglianza ufficiale dell ' allevamento ,

_ il divieto di qualsiasi movimento verso o da tale allevamento , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio . Tuttavia il movimento dei bovini castrati di tale allevamento potrà essere autorizzato dalle competenti autorità , previo isolamento degli animali sospetti a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati ,

_ l ' isolamento all ' interno dell ' allevamento degli animali sospetti .

2 . Le misure di cui al paragrafo 1 vengono meno soltanto dopo dichiarazione ufficiale dell ' infondatezza del sospetto o dell ' inesistenza della brucellosi nell ' allevamento interessato .

3 . Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata , gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché :

_ qualsiasi movimento dei bovini verso o da tale allevamento sia vietato , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio ; tuttavia , lo spostamento degli animali castrati di questo allevamento potrà essere autorizzato dalle autorità competenti dopo le operazioni di isolamento e di marcatura , in vista della loro macellazione , degli animali infetti e dei bovini considerati infetti dalle autorità stesse , a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati ,

_ i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l ' esistenza della brucellosi e quelli che posson essere stati da loro contaminati siano isolati all ' interno dell ' allevamento ,

_ si proceda al più presto , nel rispetto della direttiva 64/432/CEE e della direttiva 78/51/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1977 , che proroga talune deroghe in materia di brucellosi e tubercolosi concesse alla Danimarca , all ' Irlanda e al Regno Unito ( 1 ) , agli esami per l ' accertamento della brucellosi nei bovini ,

_ i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l ' esistenza della brucellosi , i bovini per i quali uno degli esami di cui al terzo trattino abbia dato esito sfavorevole , nonché i bovini considerati infetti dalle autorità competenti vengano isolati e marcati sino alla macellazione prevista dall ' articolo 7 ,

_ il latte proveniente dalle vacche infette sia impiegato come alimento per animali degli allevamenti interessati unicamente dopo appropriato trattamento a caldo ,

_ fatte salve le disposizioni nazionali relative all ' alimentazione umana , il latte proveniente dalle vacche appartenenti ad un allevamento infetto , sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi un idoneo trattamento a caldo ,

_ le carcasse , le mezzene , i quarti , le parti , nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione ,

_ i feti , i vitelli nati morti , i vitelli morti di brucellosi dopo la nascita o la placenta siano accuratamente ed immediatamente eliminati e distrutti , a meno che non siano destinati ad analisi ,

( 1 ) Verdi pag . 32 della presente Gazzetta ufficiale .

_ il fieno , lo strame o qualsiasi materia e sostanza venuta a contatto con la vacca o il vitello infetti o la placenta siano immediatamente distrutti , bruciati o sotterrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ,

_ il controllo degli stabilimenti , ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali , sia effettuato nell ' ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisc che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di di propagazione della brucellosi ,

_ il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero del bestiame sia posto in un luogo inaccessibile agli animali d ' allevamento , cosparso di un disinfettante appropriato e immagazzinato per almeno tre settimane . L ' uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di letame o di terra non infetti . Le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati se non sono stati eliminati contemporaneamente al letame .

Articolo 7

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini nei quali è stata ufficialmente constatata la brucellosi , in seguito ad un esame batteriologico , anatomo-patologico o sierologico , e quelli considerati infetti dalle autorità competenti siano macellati sotto controllo ufficiale al più presto e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell ' esito delle prove e del conseguente obbligo , ai fini del piano di eradicazione , di macellare detti bovini entro tale termine .

Articolo 8

Gli Stati membri vigilano affinché :

1 . dopo l ' eliminazione , mediante macellazione , dei bovini di cui all ' articolo 7 e prima di ricostituire l ' allevamento , le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori , impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale . Il reimpiego dei pascoli su cui hanno precedentemente pascolato tali bovini non puo aver luogo prima di sessanta giorni dall ' allontanamento di detti bovin da detti pascoli ; le autorità competenti potranno tuttavia concedere una deroga a tale divieto per i bovini castrati , a condizione che essi possano uscire da tali pascoli solo per la macellazione o siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati ;

2 . i mezzi di trasporto , recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali , o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi . Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso ;

3 . il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato .

Articolo 9

Gli Stati membri vigilano affinché , dopo l ' eliminazione dei bovini di cui all ' articolo 7 ,

_ fatto salvo l ' articolo 11 , nessun bovino possa uscire dall ' allevamento in questione , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio . Tuttavia il movimento dei bovini castrati di tale allevamento potrà essere autorizzato dalle competenti autorità , a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati ,

_ esami per l ' accertamento della brucellosi siano effettuati nell ' allevamento in questione per confermare l ' eliminazione della malattia ,

_ il ripopolamento dell ' allevamento avvenga soltanto dopo che i bovini di età superiore ai 12 mesi ivi rimasti a tal fine abbiano presentato un risultato favorevole ad una o più prove per l ' accertamento della brucellosi . Tuttavia , per i bovini vaccinati conformemente alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE , questa prova potrà essere effettuata soltanto all ' età di 18 mesi .

Articolo 10

Gli Stati membri vigilano affinché gli allevamenti di tipo B1 e B2 siano sottoposti a controlli sierologici ufficiali finché raggiungano lo stato sanitario di tipo B3 o di tipo B4 .

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché :

i ) tutte le vacche e tutti i tori provenienti da un allevamento di tipo B1 e destinati ad un allevamento di tipo B2

_ se hanno un ' età superiore a 12 mesi , abbiano superato positivamente una prova sierologica ufficialmente approvata , praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato ,

_ dopo il loro arrivo , prima di essere ammessi nell ' allevamento di tipo B2 , siano isolati per un minimo di sessanta giorni e , se hanno un ' età superiore a 12 mesi , abbiano superato positivamente una nuova prova sierologica ufficialmente approvata ;

ii ) tutte le vacche e tutti i tori provenienti da un allevamento di tipo B2 e destinati ad un altro allevamento di tipo B2

_ se hanno un ' età superiore a 12 mesi , abbiano superato positivamente un esame sierologico ufficialmente approvato praticato entro i trenta giorni precedenti la loro entrata nell ' allevamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato ,

_ durante lo spostamento , non vengano a contatto con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore ;

iii ) il trasferimento di bovini tra gli allevamenti di tipo B3 e B4 venga effettuato conformemente alla direttiva 64/432/CEE .

Articolo 12

Gli Stati membri vigilano affinché :

_ siano prese misure ufficiali di controllo per evitare che un allevamento nel quale è stata eliminata la brucellosi sia reinfettato da altre fonti di infezione ,

_ l ' entrata e gli spostamenti di bovini negli allevamenti che sono oggetto di un piano di eradicazione siano sottoposti ad un controllo ufficiale ,

_ le misure relative al controllo degli spostamenti di cui al secondo trattino siano applicabili , ferme restando le misure comunitarie esistenti concernenti l ' ingresso negl allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi o l ' uscita da tali allevamenti .

CAPITOLO III

Disposizioni specifiche concernenti la tubercolosi bovina

Articolo 13

Gli Stati membri vigilano affinché , nell ' ambito di un piano di eradicazione della tubercolosi :

a ) il sospetto e l ' esistenza della tubercolosi siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all ' autorità competente ;

b ) siano vietati :

i ) i trattamenti terapeutici o desensibilizzanti della tubercolosi ,

ii ) la vaccinazione antitubercolare .

Articolo 14

1 . Quando in un allevamento un animale è sospettato di essere affetto da tubercolosi , le autorità competenti vigilano affinché siano attuati al più presto gli accertamenti ufficiali più appropriati per confermare o confutare la presenza di detta malattia .

In attesa dell ' esito di tali accertamenti , le autorità competenti ordinano :

_ la messa sotto sorveglianza ufficiale dell ' allevamento ,

_ il divieto di ogni spostamento verso o da tale allevamento , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio ,

_ l ' isolamento all ' interno dell ' allevamento degli animali sospetti .

2 . Le misure di cui al paragrafo 1 vengono meno soltanto dopo dichiarazione ufficiale dell ' infondatezza del sospetto o dell ' inesistenza della tubercolosi nell ' allevamento interessato .

3 . Quando la presenza della tubercolosi è ufficialmente confermata , gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché :

_ qualsiasi movimento dei bovini verso o da tale allevamento sia vietato , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio ,

_ i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l ' esistenza della tubercolosi e quelli che possono essere stati da loro contaminati siano isolati all ' interno dell ' allevamento ,

_ i bovini siano sottoposti senza indugio agli esami per l ' accertamento della tubercolosi ,

_ i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l ' esistenza della tubercolosi , i bovini per i quali uno degli esami di cui al terzo trattino abbia dato esito sfavorevole , nonché i bovini considerati infetti dalle autorità competenti , vengano isolati e marcati fino alla macellazione prevista dall ' articolo 15 ,

_ il latte proveniente dalle vacche infette sia implegato come alimento per animali degli allevamenti interessati unicamente dopo appropriato trattamento a caldo ,

_ fatte salve le disposizioni nazionali relative all ' alimentazione umana , il latte proveniente dalle vacche appartenenti ad un allevamento infetto , sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi un idoneo trattamento a caldo ,

_ le carcasse , le mezzene , i quarti , le parti , nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione ,

_ il controllo degli stabilimenti , ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali , sia effettuato nell ' ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisc che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di propagazione della tubercolosi ,

_ il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero del bestiame sia posto in un luogo inaccessibile agli animali dell ' allevamento , cosparso di u disinfettante appropriato e immagazzinato per almeno tre settimane . L ' uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di letame o di terra non infetti . Le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati se non sono stati eliminati contemporaneamente al letame .

Articolo 15

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini nei quali è stata ufficialmente constatata la tubercolosi , in seguito ad un esame batteriologico , anatomo-patologico o tubercolinico , e quelli considerati infetti dalle autorità competenti siano macellati sotto controllo ufficiale -al più presto e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell ' esito delle prove e del conseguente obbligo , ai fini del piano di eradicazione , di macellare detti bovini entro tale termine .

Tuttavia , per gli animali che abbiano presentato un risultato sfavorevole ad un esame per la ricerca della tubercolosi ma non presentino alcun sintomo clinico di tale malattia , le autorità competenti possono portare a tre mesi al massimo il termine previsto al primo comma ,

_ per la macellazione di una giovenca il cui parto è atteso prima della scadenza del termine di tre mesi ,

_ allorché dette autorità prescrivano la macellazione di tutti i bovini appartenenti ad un allevamento di più di 20 bovini in una regione in cui , per motivi di carattere tecnico inerenti alle capacità di macellazione dei mattatoi destinati a tale uso , non è possibile procedere a tale macellazione entro il termine di trenta giorni .

Articolo 16

Gli Stati membri vigilano affinché :

1 . dopo l ' eliminazione , mediante macellazione , dei bovini di cui all ' articolo 15 e prima di ricostituire l ' allevamento , le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori , impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale ;

2 . i mezzi di trasporto , recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali , o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi . Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso ;

3 . il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato .

Articolo 17

Gli Stati membri vigilano affinché , dopo l ' eliminazione dei bovini di cui all ' articolo 15 ,

_ fatto salvo l ' articolo 19 , nessun bovino possa uscire dall ' allevamento in questione , salvo autorizzazione dell ' autorità competente , per la macellazione senza indugio ,

_ esami per l ' accertamento della tubercolosi siano effettuati nell ' allevamento in questione per confermare l ' eliminazione della malattia ,

_ il ripopolamento dell ' allevamento avvenga soltanto dopo che i bovini di età superiore alle sei settimane ivi rimasti abbiano presentato un risultato favorevole ad una o più prove per l ' accertamento della tubercolosi .

Articolo 18

Gli Stati membri vigilano affinché , nell ' ambito di un piano di eradicazione della tubercolosi , la prova della intradermotubercolinizzazione ufficialmente controllata sia effettuata almeno ogni sei mesi su tutti i bovini di età superiore alle sei settimane negli allevamenti di tipo T1 e T2 finché non raggiungano lo stato sanitario dell ' allevamento di tipo T3 .

Articolo 19

Gli Stati membri vigilano affinché :

i ) tutti i bovini provenienti da un allevamento di tipo T1 e destinati ad un allevamento di tipo T2 :

_ abbiano superato positivamente una prova di intradermotubercolinizzazione praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato .

_ dopo il loro arrivo , prima di essere ammessi nell ' allevamento di tipo T2 , siano isolati per un minimo di sessanta giorni e abbiano superato positivamente una nuova prova ufficiale d ' intradermotubercolinizzazione :

ii ) tutti i bovini provenienti da un allevamento di tipo T2 e destinati ad un altro allevamento di tipo T2 :

_ abbiano superato positivamente una prova di intradermotubercolinizzazione praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato .

_ durante lo spostamento , non vengano a contatto con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore :

iii ) il trasferimento di bovini tra gli allevamenti di tipo T3 venga effettuato conformemente alla direttiva 64/432/CEE .

Articolo 20

Gli Stati membri vigilano affinché :

_ siano prese misure ufficiali di controllo per evitare che un allevamento nel quale e stata eliminata la tubercolosi sia reinfettato da altre tonti di infezione ,

_ l ' entrata e gli spostamenti di bovini negli allevamenti che sono oggetto di un piano di eradicazione siano sottoposti ad un controllo ufficiale ,

_ le misure relative al controllo degli spostamenti di cui al secondo trattino siano applicabili , ferme restando le misure comunitarie esistenti concernenti l ' ingresso negli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o l ' uscita da tali allevamenti .

CAPITOLO IV

Disposizioni specifiche relative alla leucosi bovina enzootica

Articolo 21

Fino all ' entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria e fatto salvo l ' articolo 4 , terzo comma , della direttiva 77/391/CEE sono applicabili le disposizioni nazionali relative all ' accertamento della leucosi nonche quelle relative alla qualificazione degli allevamenti nei confronti della leucosi .

Articolo 22

Gli Stati membri vigilano affinché nell ' ambito di un piano di eradicazione della leucosi :

a ) il sospetto e l ' esistenza della leucosi , in particolare i tumori del sistema linfatico e degli altri organi dei bovini , siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all ' autorita competente :

b ) siano vietati i trattamenti terapeutici e la vaccinazione contro la leucosi .

Articolo 23

Nonostante le misure adottate conformemente alle disposizioni nazionali in caso di sospetto di leucosi , quando la presenza della leucosi e ufficialmente confermata in un allevamento , gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché :

_ ogni spostamento dei bovini di tale allevamento sia vietato , salvo autorizzazione delle autorità competenti , per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio ,

_ l ' allevamento in questione sia isolato in modo che i bovini di tale allevamento non entrino in contatto con bovini che non appartengono allo stesso allevamento .

_ il latte proveniente dalle vacche infette sia impiegato come alimento per animali unicamente dopo appropriato trattamento a caldo o sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi detto trattamento ; l ' alimentazione di animali con latte che non abbia subito i trattamento a caldo potrà essere autorizzata negli allevamenti in cui tutti i bovini sono destinati ad essere macellati , conformemente all ' articolo 24 , punto 1 ) .

_ le carcasse , le mezzene , i quarti , le parti , nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione ,

_ il controllo degli stabilimenti , ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali , sia effettuato nell ' ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisc che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di propagazione della leucosi ,

_ l ' allevatore notifichi al veterinario ufficiale la morte o la macellazione d ' urgenza di bovini del suo allevamento .

Articolo 24

Gli Stati membri vigilano affinché , nell ' ambito del piano di eradicazione :

1 . qualora tale piano preveda la macellazione di tutti i bovini appartenenti ad un allevamento in cui la leucosi sia stata ufficialmente constatata , detti bovini siano macellati entro un termine che dovrà essere stabilito dalle autorità competenti ;

2 . qualora tale piano preveda solo la macellazione dei bovini nei quali la leucosi è stata ufficialmente constatata ed eventualmente anche di quelli che le autorità competenti ritengono infetti , la macellazione abbia luogo entro trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell ' esito delle prove e del conseguente obbligo , ai fini del piano di eradicazione , di macellare detti bovini entro tale termine .

Articolo 25

Gli Stati membri vigilano affinché , in caso di eliminazione di bovini di cui all ' articolo 24 , punto 2 ) :

_ nessun bovino possa uscire dall ' allevamento in questione , salvo autorizzazione dell ' autorità competente , per la macellazione senza indugio ,

_ esami per l ' accertamento della leucosi siano effettuati nell ' allevamento in questione per confermare l ' eliminazione della malattia ,

_ il ripopolamento dell ' allevamento avvenga soltanto con bovini provenienti da allevamenti considerati dalle autorità competenti non infetti da leucosi .

Articolo 26

Gli Stati membri vigilano affinché :

1 . dopo l ' eliminazione , mediante macellazione , dei bovini di cui all ' articolo 24 e prima di ricostituire l ' allevamento , le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori , impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale ;

2 . i mezzi di trasporto , recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali , o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi . Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso ;

3 . il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato .

Articolo 27

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini di un allevamento qualificato non sospetto non abbiano contatti con i bovini provenienti da allevamenti che non lo siano .

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 28

Prima della scadenza del periodo di tre anni previsto nella direttiva 77/391/CEE , la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull ' applicazione dei piani previsti in detta direttiva , corredata se necessario da proposte per procedere ad un ' armonizzazione delle profilassi nazionali .

Articolo 29

1 . La direttiva 77/391/CEE ha effetto a decorrere dal 1 * gennaio 1978 .

2 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per attuare i piani nazionali di accelerazione dell ' eradicazione , approvati conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 2 , della direttiva 77/391/CEE , alla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione e , per quanto riguarda i piani approvati durante il 1978 , entro e non oltre il 31 dicembre 1978 .

3 . La durata di realizzazione di tre anni prevista dall ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva 77/391/CEE decorre , per ogni Stato membro , dalla data fissata dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2 . Tuttavia , il finanziamento comunitario è comunque limitato alle macellazioni effettuate anteriormente al 1 * gennaio 1982 .

4 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , puo rinviare al massimo di un anno le date di cui ai paragrafi 2 e 3 , qualora l ' attuazione del piano entro la data prevista sia ostacolata , in alcuni Stati membri , da difficoltà rilevanti .

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 13 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

( 1 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 44 .

( 2 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .

( 3 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 .

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