This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31977L0187
Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses
Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
GU L 61 del 5.3.1977, p. 26–28
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2001; abrogato da 32001L0023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31998L0050 | aggiunta | articolo 7BIS | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | sostituzione | articolo 5 | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | sostituzione | titolo | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | sostituzione | articolo 6 | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | sostituzione | articolo 7 | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | aggiunta | articolo 4BIS | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | sostituzione | articolo 2 | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | aggiunta | articolo 7TER | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | sostituzione | articolo 1 | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | sostituzione | articolo 4 | 17/07/1998 | |
Modified by | 31998L0050 | sostituzione | articolo 3 | 17/07/1998 | |
Repealed by | 32001L0023 |
Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
Gazzetta ufficiale n. L 061 del 05/03/1977 pag. 0026 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0091
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0171
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0091
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0122
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0122
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti ( 77/187/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che l ' evoluzione economica implica , sul piano nazionale e comunitario , modifiche delle strutture delle imprese effettuate , tra l ' altro , con trasferimenti di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni ; considerando che occorre adottare le diposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore , in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ; considerando che sussistono differenze negli Stati membri per quanto riguarda l ' entità della protezione dei lavoratori in questo settore e che occorre attenuare tali differenze ; considerando che tali differenze possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune ; considerando che è quindi necessario promuovere il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia , ai sensi dell ' articolo 117 del trattato , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : SEZIONE I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 1 . La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese , si stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione . 2 . La presente direttiva si applica se e nella misura in cui l ' impresa , lo stabilimento o la parte di stabilimento da trasferire si trovi nel campo d ' applicazione territoriale del trattato . 3 . La presente direttiva non si applica alle navi marittime . Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva si intende : a ) per « cedente » , ogni persona fisica o giuridica che , in conseguenza di un trasferimento a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , perde la veste di imprenditore rispetto all ' impresa , allo stabilimento o a parte dello stabilimento ; b ) per « cessionario » , ogni persona fisica o giuridica che , in conseguenza di un trasferimento a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , acquisisce la veste di imprenditore rispetto all ' impresa , allo stabilimento o a parte dello stabilimento ; c ) par « rappresentanti dei lavoratori » , i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri , eccettuati i membri degli organi di amministrazione , di direzione o di controllo di società che in alcuni Stati membri occupano un posto in tali organi in qualità di rappresentanti dei lavoratori . SEZIONE II Mantenimento dei diritti dei lavoratori Articolo 3 1 . I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , sono , in conseguenza di tale trasferimento , trasferiti al cessionario . Gli Stati membro possono prevedere che il cedente , anche dopo la data del trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , sia responsabile , accanto al cessionario , degli obblighi risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro . 2 . Dopo il trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest ' ultimo per il cedente , fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell ' entrata in vigore o dell ' applicazione di un altro contratto collettivo . Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purchù esso non sia inferiore ad un anno . 3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia , d ' invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali , esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , per quanto riguarda i diritti , da essi maturati o in corso di maturazione , a prestazioni di vecchiaia , comprese quelle per i superstiti , dei regimi complementari citati al primo comma . Articolo 4 1 . Il trasferimento di un ' impresa , di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sù motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario . Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici , tecnici o d ' organizzazione che comportano variazioni sul piano dell ' occupazione . Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento . 2 . Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro , la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro . Articolo 5 1 . Qualora lo stabilimento conservi la propria autonomia , sussistono lo status e le funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , previsti dalle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri . Il primo comma non si applica se , in virtù delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative o della prassi degli Stati membri , esistono le condizioni necessarie alla nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o alla nuova formazione della rappresentanza dei lavoratori . 2 . Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , scada a causa del trasferimento , questi rappresentanti continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dalle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative o dalla prassi degli Stati membri . SEZIONE III Informazione e consultazione Articolo 6 1 . Il cedente ed il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , sui seguenti punti : - motivi del trasferimento , - conseguenze giuridiche , economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori , - misure previste nei confronti dei lavoratori . Il cedente è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile prima dell ' attuazione del trasferimento . Il cessionario è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile e in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente lesi nelle loro condizioni di impiego e di lavoro di trasferimento . 2 . Se il cedente o il cessionario prevedono misure nei confronti dei rispettivi lavoratori , essi sono tenuti ad avviare in tempo utili consultazioni in merito a tali misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo . 3 . Gli Stati membri le cui disposizioni legislative , regolamentari e amministrative prevedono la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ad un ' istanza di arbitrato per ottenere una decisione su misure da adottare nei confronti dei lavoratori , possono limitare gli obblighi previsti ai paragrafi 1e 2 ai casi in cui il trasferimento realizzato comporta una modifica a livello dello stabilimento che può implicare svantaggi sostanziali per una parte consistente dei lavoratori . L ' informazione e la consulazone devono almeno riferirsi alle misure previste nei confronti dei lavoratori . L ' informazione e la consultazione devono avere luogo in tempo utile , prima dell ' attuazione della modifica a livello dello stabilimento di cui al primo comma . 4 . Gli Stati membri possono limitare gli obblighi previsti ai paragrafi 1 , 2 e 3 alle imprese o agli stabilimenti che soddisfano , per quanto riguarda il numero di lavoratori occupati , le condizioni per l ' elezione o la designazione di un organo collegiale che rappresenti i lavoratori . 5 . Gli Stati membri possono prevedere che , qualora in un ' impresa o in uno stabilimento non vi siano rappresentanti dei lavoratori , i lavoratori interessati debbono essere informati in precedenza dell ' imminenza del trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 . SEZIONE IV Disposizioni finali Articolo 7 La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative , regolamentari o amministrative più favorevoli al lavoratori . Articolo 8 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 9 Entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di due anni previsto dall ' articolo 8 , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione , che sarà sottoposta al Consiglio , sull ' applicazione della presente direttiva . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) GU n . C 95 del 28 . 4 . 1975 , pag . 17 . ( 2 ) GU n . C 255 del 7 . 11 . 1975 , pag . 25 .