This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31977D0505
77/505/EEC: Council Decision of 25 July 1977 setting up a Standing Committee on Zootechnics
77/505/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente
77/505/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente
GU L 206 del 12.8.1977, p. 11–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
77/505/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 12/08/1977 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0052
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0027
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0027
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1977 che istituisce un comitato zootecnico permanente ( 77/505/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione , considerando che , nei casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze nel settore zootecnico , è opportuno istituire un comitato composto di esperti degli Stati membri per garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e per dare a quest ' ultima la possibilità di consultare degli esperti ; considerando che è inoltre auspicabile che tale cooperazione si estenda a tutti i settori che formano oggetto di una regolamentazione comunitaria in queste materie ; che a tal fine occorre autorizzare il comitato ad esaminare qualsiasi problema riguardante detti settori , DECIDE : Articolo 1 È istituito un comitato zootecnica permanente , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . Articolo 2 Il comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore zootecnico , nei casi e alle condizioni in esse previsti . Esso può inoltre prendere in esame ogni altro problema che rientri in tale settore e che sia sollevato dal presidente , o per iniziativa di quest ' ultimo o a richiesta di uno Stato membro . Articolo 3 Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente H . SIMONET RETTIFICHE Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 1830/77 della Commissione , del 3 agosto 1977 , relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 202 del 9 agosto 1977 ) Allegato , pagina 10 , partita G , n . 10 , anzichù : « 150 t : Fada » , leggi : « 100 t : Fada »