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Document 31974R1728

    Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola

    GU L 182 del 5.7.1974, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1728/oj

    31974R1728

    Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 05/07/1974 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0013
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0237
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0013
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0226
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0226


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1728/74 DEL CONSIGLIO

    del 27 giugno 1974

    concernente il coordinamento della ricerca agricola

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ,

    considerando che un efficace coordinamento della ricerca nel settore dell'agricoltura deve aver lo scopo di organizzare , nel modo più confacente all'interesse generale , gli sforzi intrapresi negli Stati membri , di utilizzare in modo efficace i risultati di questi sforzi , di orientarli in un senso conforme alle esigenze della politica agricola comune e di mettere in comune i mezzi di ricerca per lo studio di problemi che rivestono un'importanza particolare per la Comunità ;

    considerando che , per pervenire a tale scopo , occorre prevedere lo scambio di informazioni e una consultazione reciproca sui programmi di ricerca agricola esistenti o previsti negli Stati membri ;

    considerando che in vari casi il coordinamento a livello comunitario di talune azioni nazionali di ricerca permette di raggiungere lo scopo perseguito ;

    considerando che queste misure possono tuttavia apparire insufficienti sia per la loro natura sia perché le disponibilità degli Stati membri non consentono a questi ultimi di accrescere gli sforzi in materia di ricerca per rispondere pienamente alle esigenze della politica agricola comune ; che in tali casi la Comunità deve poter sostenere e completare gli sforzi intrapresi negli Stati membri per meglio soddisfare le esigenze in materia di ricerca e rispondere così a quelle della politica agricola comune ;

    considerando che , poiché il coordinamento della ricerca agricola è strettamente legato alla politica agricola comune e quindi gli sforzi riguardano in modo tutto particolare il coordinamento della ricerca applicata , è necessario assicurare la più rapida utilizzazione possibile dei risultati della ricerca da parte degli agricoltori ;

    considerando che per le esigenze del coordinamento , a causa della complessità dei problemi scientifici da studiare e delle azioni da svolgere , è auspicabile una stretta e costante cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri ;

    considerando che nell'ambito della politica generale elaborata dalla Commissione nel settore della scienza e della tecnologia con l'aiuto degli organismi consultivi competenti , l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione costituisce il mezzo più atto a sviluppare la cooperazione , dato che tale comitato puo aiutare e consigliare utilmente la Commissione nell'eseguire i compiti che le sono affidati per il coordinamento della ricerca agricola ;

    considerando che il coordinamento degli sforzi nazionali richiede una conoscenza approfondita della situazione della ricerca agricola in ciascuno Stato membro e una sufficiente informazione sulle altre ricerche concernenti l'agricoltura ; che è necessario fissare le modalità secondo cui i dati così raccolti saranno resi accessibili agli utilizzatori ;

    considerando che occorre far sì che i risultati delle ricerche cui partecipa la Comunità siano messi a sua disposizione ;

    considerando che per permettere l'utilizzazione dei risultati ottenuti occorre promuoverne la diffusione e la divulgazione ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune , il coordinamento e la promozione a livello comunitario degli sforzi intrapresi negli Stati membri in materia di ricerca agricola sono assicurati alle condizioni previste dal presente regolamento .

    2 . Il coordinamento e la promozione di cui al paragrafo 1 sono realizzati in concordanza con la politica generale adottata dalla Comunità nel settore della scienza e della tecnologia .

    TITOLO I

    Informazione e consultazione

    Articolo 2

    E istituito un sistema di informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione alle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 .

    Articolo 3

    1 . Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni scientifiche , economiche e finanziarie riguardanti le azioni di ricerca agricola avviate o previste sotto la loro autorità .

    Essi si sforzano di fornire alla Commissione le medesime informazioni riguardanti le azioni di ricerca agricola avviate o previste da organismi che non dipendono dalla loro autorità .

    2 . La Commissione tiene un inventario permanente delle azioni di cui al paragrafo 1 .

    3 . Dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 7 , la Commissione fissa le modalità secondo le quali sono messi a disposizione degli interessati i dati raccolti , in particolare quelli che risultanto dall'inventario di cui al paragrafo 2 .

    Articolo 4

    1 . La Commissione studia in permanenza gli orientamenti e le tendenze della ricerca agricola negli Stati membri . A questo scopo istituisce una consultazione con gli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 7 .

    2 . La Commissione organizza scambi di informazione , in particolare mediante seminari , scambi di ricercatori , missioni di studio e perizie scientifiche .

    TITOLO II

    Azioni specifiche

    Articolo 5

    1 . Fatte salve eventuali raccomandazioni della Commissione agli Stati membri , il Consiglio , deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato , decide :

    a ) il coordinamento , a livello comunitario , di alcune azioni nazionali di ricerca , che permetta un'organizzazione razionale dei mezzi utilizzati , un efficace sfruttamento dei risultati ed un orientamento conforme agli obiettivi della politica agricola comune ;

    b ) l'attuazione dei progetti comuni destinati a rafforzare o completare gli sforzi intrapresi negli Stati membri in settori che rivestono un'importanza comunitaria particolare .

    2 . Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 .

    Articolo 6

    1 . La Commissione , previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 , prende le misure che permettano di mettere a disposizione della Comunità i risultati ottenuti con l'applicazione dell'articolo 5 , paragrafo 1 .

    2 . La Commissione applica i mezzi atti a promuovere la divulgazione dei risultati scientifici che possono far progredire la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune e segnatamente i risultati dei progetti previsti all'articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) .

    TITOLO III

    Disposizioni generali e finanziarie

    Articolo 7

    1 . E istituito un comitato permanente della ricerca agricola , in appresso denominato " comitato " , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

    2 . La Commissione assicura la necessaria concordanza tra i lavori del comitato e quelli del comitato per la ricerca scientifica e tecnica .

    3 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

    Articolo 8

    1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Nel comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti .

    4 . La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione . Tuttavia , qualora le misure non siano conformi al parere formulato dal comitato , sono immediatemente comunicate dalla Commissione al Consiglio . In tal caso la Commissione puo rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

    Il Consiglio , che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 del trattato , puo prendere una decisione diversa nel termine di un mese .

    Articolo 9

    Il comitato puo prendere in esame ogni altro problema che il suo presidente gli abbia sottoposto per sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    Articolo 10

    Se si fa ricorso all'articolo 5 , paragrafo 1 , il Consiglio , deliberando secondo la procedura prevista in tale paragrafo , decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità .

    Articolo 11

    La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul coordinamento della ricerca agricola , contenente in particolare :

    _ informazioni sulle strutture nazionali della ricerca agricola ;

    _ un panorama degli sviluppi della ricerca agricola nella Comunità ;

    _ un panorama delle azioni avviate nel quadro del presente regolamento ;

    _ uno studio prospettico dell'evoluzione della ricerca agricola negli Stati membri e del coordinamento a livello comunitario di tale ricerca che sarebbe desiderabile alla luce degli obiettivi della politica agricola comune .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Lussemburgo , addì 27 giugno 1974 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K . GSCHEIDLE

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