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Document 31974R1728
Regulation (EEC) No 1728/74 of the Council of 27 June 1974 on the coordination of agricultural research
Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola
Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola
GU L 182 del 5.7.1974, p. 1–3
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 11979HN01/02/A | modifica | articolo 8.3 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31985R3768 | modifica | articolo 8.3 | 01/01/1986 | |
Modified by | 11994NN01/09 | modifica | articolo 8.3 | 01/01/1995 | |
Modified by | 32003R0806 | sostituzione | articolo 8 | 05/06/2003 | |
Modified by | 32003R0806 | cancellazione | articolo 7.3 | 05/06/2003 |
Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 05/07/1974 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0013
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0226
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0226
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1728/74 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1974 concernente il coordinamento della ricerca agricola IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , considerando che un efficace coordinamento della ricerca nel settore dell'agricoltura deve aver lo scopo di organizzare , nel modo più confacente all'interesse generale , gli sforzi intrapresi negli Stati membri , di utilizzare in modo efficace i risultati di questi sforzi , di orientarli in un senso conforme alle esigenze della politica agricola comune e di mettere in comune i mezzi di ricerca per lo studio di problemi che rivestono un'importanza particolare per la Comunità ; considerando che , per pervenire a tale scopo , occorre prevedere lo scambio di informazioni e una consultazione reciproca sui programmi di ricerca agricola esistenti o previsti negli Stati membri ; considerando che in vari casi il coordinamento a livello comunitario di talune azioni nazionali di ricerca permette di raggiungere lo scopo perseguito ; considerando che queste misure possono tuttavia apparire insufficienti sia per la loro natura sia perché le disponibilità degli Stati membri non consentono a questi ultimi di accrescere gli sforzi in materia di ricerca per rispondere pienamente alle esigenze della politica agricola comune ; che in tali casi la Comunità deve poter sostenere e completare gli sforzi intrapresi negli Stati membri per meglio soddisfare le esigenze in materia di ricerca e rispondere così a quelle della politica agricola comune ; considerando che , poiché il coordinamento della ricerca agricola è strettamente legato alla politica agricola comune e quindi gli sforzi riguardano in modo tutto particolare il coordinamento della ricerca applicata , è necessario assicurare la più rapida utilizzazione possibile dei risultati della ricerca da parte degli agricoltori ; considerando che per le esigenze del coordinamento , a causa della complessità dei problemi scientifici da studiare e delle azioni da svolgere , è auspicabile una stretta e costante cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri ; considerando che nell'ambito della politica generale elaborata dalla Commissione nel settore della scienza e della tecnologia con l'aiuto degli organismi consultivi competenti , l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione costituisce il mezzo più atto a sviluppare la cooperazione , dato che tale comitato puo aiutare e consigliare utilmente la Commissione nell'eseguire i compiti che le sono affidati per il coordinamento della ricerca agricola ; considerando che il coordinamento degli sforzi nazionali richiede una conoscenza approfondita della situazione della ricerca agricola in ciascuno Stato membro e una sufficiente informazione sulle altre ricerche concernenti l'agricoltura ; che è necessario fissare le modalità secondo cui i dati così raccolti saranno resi accessibili agli utilizzatori ; considerando che occorre far sì che i risultati delle ricerche cui partecipa la Comunità siano messi a sua disposizione ; considerando che per permettere l'utilizzazione dei risultati ottenuti occorre promuoverne la diffusione e la divulgazione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune , il coordinamento e la promozione a livello comunitario degli sforzi intrapresi negli Stati membri in materia di ricerca agricola sono assicurati alle condizioni previste dal presente regolamento . 2 . Il coordinamento e la promozione di cui al paragrafo 1 sono realizzati in concordanza con la politica generale adottata dalla Comunità nel settore della scienza e della tecnologia . TITOLO I Informazione e consultazione Articolo 2 E istituito un sistema di informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione alle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 . Articolo 3 1 . Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni scientifiche , economiche e finanziarie riguardanti le azioni di ricerca agricola avviate o previste sotto la loro autorità . Essi si sforzano di fornire alla Commissione le medesime informazioni riguardanti le azioni di ricerca agricola avviate o previste da organismi che non dipendono dalla loro autorità . 2 . La Commissione tiene un inventario permanente delle azioni di cui al paragrafo 1 . 3 . Dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 7 , la Commissione fissa le modalità secondo le quali sono messi a disposizione degli interessati i dati raccolti , in particolare quelli che risultanto dall'inventario di cui al paragrafo 2 . Articolo 4 1 . La Commissione studia in permanenza gli orientamenti e le tendenze della ricerca agricola negli Stati membri . A questo scopo istituisce una consultazione con gli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 7 . 2 . La Commissione organizza scambi di informazione , in particolare mediante seminari , scambi di ricercatori , missioni di studio e perizie scientifiche . TITOLO II Azioni specifiche Articolo 5 1 . Fatte salve eventuali raccomandazioni della Commissione agli Stati membri , il Consiglio , deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato , decide : a ) il coordinamento , a livello comunitario , di alcune azioni nazionali di ricerca , che permetta un'organizzazione razionale dei mezzi utilizzati , un efficace sfruttamento dei risultati ed un orientamento conforme agli obiettivi della politica agricola comune ; b ) l'attuazione dei progetti comuni destinati a rafforzare o completare gli sforzi intrapresi negli Stati membri in settori che rivestono un'importanza comunitaria particolare . 2 . Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 . Articolo 6 1 . La Commissione , previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 , prende le misure che permettano di mettere a disposizione della Comunità i risultati ottenuti con l'applicazione dell'articolo 5 , paragrafo 1 . 2 . La Commissione applica i mezzi atti a promuovere la divulgazione dei risultati scientifici che possono far progredire la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune e segnatamente i risultati dei progetti previsti all'articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) . TITOLO III Disposizioni generali e finanziarie Articolo 7 1 . E istituito un comitato permanente della ricerca agricola , in appresso denominato " comitato " , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . La Commissione assicura la necessaria concordanza tra i lavori del comitato e quelli del comitato per la ricerca scientifica e tecnica . 3 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 8 1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Nel comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti . 4 . La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione . Tuttavia , qualora le misure non siano conformi al parere formulato dal comitato , sono immediatemente comunicate dalla Commissione al Consiglio . In tal caso la Commissione puo rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione . Il Consiglio , che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 del trattato , puo prendere una decisione diversa nel termine di un mese . Articolo 9 Il comitato puo prendere in esame ogni altro problema che il suo presidente gli abbia sottoposto per sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . Articolo 10 Se si fa ricorso all'articolo 5 , paragrafo 1 , il Consiglio , deliberando secondo la procedura prevista in tale paragrafo , decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità . Articolo 11 La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul coordinamento della ricerca agricola , contenente in particolare : _ informazioni sulle strutture nazionali della ricerca agricola ; _ un panorama degli sviluppi della ricerca agricola nella Comunità ; _ un panorama delle azioni avviate nel quadro del presente regolamento ; _ uno studio prospettico dell'evoluzione della ricerca agricola negli Stati membri e del coordinamento a livello comunitario di tale ricerca che sarebbe desiderabile alla luce degli obiettivi della politica agricola comune . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Lussemburgo , addì 27 giugno 1974 . Per il Consiglio Il Presidente K . GSCHEIDLE