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Document 31972R0922

    Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta

    GU L 106 del 5.5.1972, p. 1–1 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(II) pag. 393 - 394

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/922/oj

    31972R0922

    Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 05/05/1972 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0129
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0377
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0129
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0393
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0223
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0224
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0224


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 100 del 27 . 4 . 1972 , pag . 1 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 922/72 DEL CONSIGLIO

    del 2 maggio 1972

    che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE .

    visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 845/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ( 1 ) , in particolare l'articolo 2 , paragrafo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che l'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 845/72 prevede la concessione di un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste da tale articolo ;

    considerando che , al fine di semplificare l'applicazione del regime di aiuto , è opportuno limitare in ogni Stato membro la concessione dell'aiuto stesso ai bachi da seta allevati sul territorio di questo Stato ;

    considerando che , per garantire il buon funzionamento di tale regime , è opportuno definire i beneficiari dell'aiuto e precisare talune condizioni di concessione di quest'ultimo ;

    considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo amministrativo inteso a garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per i prodotti che possono costituirne oggetto ;

    considerando che al fine di assicurare l'applicazione uniforme di detto regime è opportuno precisare le modalità di calcolo dell'aiuto ;

    considerando che è opportuno limitare la validita del presente regolamento a un periodo sufficiente per apprezzarne l'efficacia ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

    Articolo 1

    Per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali definite negli articoli seguenti s'applicano alla concessione dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità , previsto dall'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 845/72 .

    Articolo 2

    1 . Su richiesta presentata dal bachicoltore ogni Stato membro concede l'aiuto per i bachi da seta allevati sul proprio territorio .

    2 . Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l'aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano ottenuto i telaini da un organismo riconoscluto è che , dopo aver portato a termine l'allevamento . abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto .

    3 . L'allevamento dei bachi da seta si considera portato a termine quando i telaini utilizzati abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli , da determinarsi .

    Articolo 3

    Gli Stati membri produttori istituiscono un controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione .

    Articolo 4

    L'importo dell'aiuto è calcolato per telaino .

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 2 maggio 1972 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . THORN

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