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Document 31970L0311

Direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 133 del 18.6.1970, p. 10–13 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 375 - 378

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/311/oj

31970L0311

Direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 18/06/1970 pag. 0010 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0139
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0323
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0139
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0375
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0221
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0221


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/311/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i dispositivi di sterzo;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i dispositivi di sterzo se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 3

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente (1)GU n. C 160 del 18.12.1969, pag. 7. (2)GU n. C 10 del 27.1.1970, pag. 18. (3)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addí 8 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

ALLEGATO

1. DEFINIZIONI 1.1. Dispositivo di sterzo

Per «dispositivo di sterzo» si intende il dispositivo completo che ha la funzione di ottenere il cambiamento della direzione di marcia del veicolo.

Il dispositivo di sterzo può comprendere: - l'organo di comando

- la trasmissione

- le ruote direttrici

- eventualmente, un dispositivo speciale atto a produrre l'energia ausiliaria o l'energia indipendente.

1.1.1. Organo di comando

Per «organo di comando» si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il veicolo.

1.1.2. Trasmissione 1.1.2.1. Nei veicoli a motore, per «trasmissione» si intende l'insieme degli elementi compresi tra l'organo di comando e le ruote direttrici, esclusi i dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. La trasmissione può essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica o mista.

1.1.2.2. Nei rimorchi, per «trasmissione» si intende l'insieme degli elementi che trasmettono alle ruote direttrici le forze necessarie per ottenere il cambiamento della direzione di marcia del veicolo.

1.1.3. Ruote direttrici

Per «ruote direttrici» si intendono le ruote la cui direzione rispetto al veicolo può essere modificata direttamente o indirettamente per ottenere il cambiamento della direzione di marcia del veicolo.

1.1.4. Dispositivo speciale

Per «dispositivo speciale» si intende la parte del dispositivo di sterzo che fornisce l'energia ausiliaria o l'energia indipendente. L'energia ausiliaria e l'energia indipendente possono essere prodotte con sistema meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico o misto (per esempio con pompe idrauliche, compressori pneumatici, accumulatori).

1.2. Varie categorie di dispositivi di sterzo 1.2.1. A seconda della sorgente dell'energia trasmessa alle ruote direttrici, si distinguono le seguenti categorie di dispositivi di sterzo: 1.2.1.1. sterzo manuale nel quale tale energia è fornita esclusivamente dall'energia muscolare del conducente;

1.2.1.2. servo-sterzo nel quale tale energia è fornita dall'energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4;

1.2.1.3. autosterzanti nei quali tale energia è fornita esclusivamente dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.

1.3. Forza sul comando

Per «forza sul comando» si intende la forza esercitata dal conducente sull'organo di comando per dirigere il veicolo.

2. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO 2.1. Prescrizione generale 2.1.1. Il dispositivo di sterzo deve garantire una guida facile e sicura del veicolo ; se è necessario il veicolo deve essere munito di un dispositivo di servo-sterzo.

2.2. Prescrizioni particolari 2.2.1. Organo di comando 2.2.1.1. L'organo di comando dev'essere maneggevole e facilmente impugnabile ; esso dev'essere concepito in modo da permettere una sterzatura progressiva. Il senso del movimento impreso all'organo di comando deve corrispondere chiaramente al voluto mutamento della direzione di marcia del veicolo.

2.2.1.2. La forza sul comando per ottenere un raggio minimo di volta di 12 m, partendo dalla tangente non può superare i 25 kg. Nei dispositivi di servo-sterzo, nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare, la forza sul comando richiesta non deve superare i 60 kg.

2.2.1.3. Per il controllo della prescrizione di cui al precedente punto 2.2.1.2., si fa descrivere al veicolo, partendo in rettilineo, una spirale ad una velocità di 10 km/h. Fino al momento in cui l'organo di comando passa nella posizione corrispondente all'inserimento del veicolo in un cerchio di 12 m di raggio, si rileva la forza sul comando la quale non deve superare i valori prescritti. La durata della manovra (tempo intercorso dal momento in cui l'organo di comando comincia ad essere azionato fino al momento in cui esso raggiunge la posizione per la misura) non deve essere superiore a 4 secondi nei casi normali e a 6 secondi nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare. Si deve effettuare una sterzatura verso destra e una verso sinistra.

All'atto della prova il veicolo deve avere il peso massimo tecnicamente ammesso ; inoltre la ripartizione del peso stesso sugli assi e la pressione dei pneumatici devono corrispondere alle indicazioni fornite dal costruttore.

2.2.2. Trasmissione 2.2.2.1. La guida del veicolo deve poter essere assicurata anche in caso di guasto totale o parziale dei meccanismi di trasmissione idraulica, pneumatica o elettrica.

2.2.2.2. Le trasmissioni meccaniche debbono essere concepite in modo da sopportare le sollecitazioni alle quali sono soggette durante il funzionamento. Esse debbono essere facilmente accessibili agli effetti della manutenzione e del controllo.

2.2.3. Ruote direttrici 2.2.3.1. Le ruote direttrici non debbono essere esclusivamente le ruote posteriori. Tale prescrizione non si applica ai semirimorchi.

2.2.3.2. I veicoli a motore le cui ruote posteriori sono pure direttrici devono essere sottoposti alla prova seguente: 2.2.3.2.1. Il conducente deve poterli mantenere in linea retta, senza manovra anormale, su una strada piana e orizzontale ad una velocità di 80 km/h o alla velocità massima per costruzione quando questa è inferiore a 80 km/h.

2.2.3.3. Anche i rimorchi devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 2.2.3.2.1. ad una velocità di 80 km/h o alla velocità tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore, nei casi seguenti: - qualora il rimorchio sia dotato di più di un treno di ruote direttrici

- qualora si tratti di un semirimorchio con almeno un treno di ruote direttrici.

2.2.4. Dispositivi speciali 2.2.4.1 I dispositivi autosterzanti non sono ammessi.

2.2.4.2 Quando un dispositivo di servo-sterzo non dispone di una propria sorgente di energia ausiliaria, esso deve comportare un serbatoio di energia. Se l'energia utilizzata è aria compressa, il serbatoio d'aria compressa deve essere protetto da una valvola limitatrice senza riflusso.

2.2.4.3 La guida del veicolo deve poter essere assicurata anche in caso di guasto del dispositivo speciale.

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