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Document 31969L0335

Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

GU L 249 del 3.10.1969, p. 25–29 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 412 - 416

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32008L0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/335/oj

31969L0335

Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 03/10/1969 pag. 0025 - 0029
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0405
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0412
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0022


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( 1 ) GU n . 119 del 3 . 7 . 1965 , pag . 2057/65 .

( 2 ) GU n . 134 del 23 . 7 . 1965 , pag . 2227/65 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1969

concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

( 69/335/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il trattato ha per obiettivo di creare un'unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per raggiungere tale obiettivo è quella di promuovere la libera circolazione dei capitali ;

considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali , attualmente in vigore negli Stati membri , e cioe l'imposta sui conferimenti di capitali in societa e l'imposta di bollo sui titoli , danno luogo a discriminazioni , a doppie imposizioni e a disparita che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un'opportuna armonizzazione ;

considerando che l'armonizzazione di queste imposte sulla raccolta di capitali deve essere concepita in modo che le ripercussioni sui bilanci degli Stati membri siano per quanto possibile limitate ;

considerando che la riscossione di un'imposta di bollo da parte di uno Stato membro sui titoli degli altri Stati membri introdotti o emessi sul suo territorio è contraria alla natura stessa di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno ; che , inoltre , il mantenimento di un'imposta di bollo sull'emissione dei titoli nazionali di prestito , sull'introduzione o sull'emissione , sul mercato di uno Stato membro di titoli esteri , non è consigliabile dal punto di vista economico e si discosta inoltre dall'orientamento seguito dal diritto fiscale degli Stati membri in questo settore ;

considerando che , " cosi le cose , è opportuno sopprimere l'imposta di bollo sui titoli , sia che i titoli rappresentino capitali propri delle società , sia che rappresentino capitali di prestito , qualunque possa essere la loro provenienza ;

considerando che il concetto di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno presuppone che l'applicazione ai capitali raccolti nell'ambito di una società dell'imposta sulla raccolta di capitali non possa aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione , per non perturbare la circolazione dei capitali , debba essere di pari livello in tutti gli Stati membri ;

considerando che è quindi opportuno procedere ad un'armonizzazione di tale imposta , per quanto riguarda sia la struttura che le aliquote dell'imposta stessa ;

considerando che il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla presente direttiva e che è , pertanto , necessario sopprimere tali imposizioni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri applicano un'imposta sui conferimenti alle società di capitali , armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9 , in appresso denominata imposta sui conferimenti .

Articolo 2

1 . Le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni .

2 . Allorché la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trova in un paese terzo e la sua sede statutaria in uno Stato membro , le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria .

3 . Allorche la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trovano in un paese terzo , la messa a disposizione di una filiale situata in uno Stato membro di capitali investiti o di esercizio puo essere assoggettata all'imposta nello Stato membro sul territorio del quale si trova la filiale .

Articolo 3

1 . Sono considerate società di capitali , ai sensi della presente direttiva :

a ) le società di diritto belga , tedesco , francese , italiano , lussemburghese ed olandese , denominate rispettivamente :

_ société anonyme/naamloze vennootschap , Aktiengesellschaft , société anonyme , società per azioni , société anonyme , naamloze vennootschap ;

_ société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen , Kommanditgesellschaft auf Aktien , société en commandite par actions , società in accomandita per azioni , société en commandite par actions , commanditaire vennootschap op aandelen ;

_ société de personnes à responsabilité limitée/personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid , Gesellschaft mit beschraenkter Haftung , société à responsabilité limitée , società a responsibilità limitata , société à responsabilité limitée ;

b ) qualsiasi società , associazione o persona giuridica , le cui quote sociali rappresentative del capitale o del patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa ;

c ) qualsiasi società , associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro , i cui membri hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti della società , associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione .

2 . Per l'applicazione della presente direttiva , è assimilata alle società di capitali ogni altra società , associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro . Tuttavia , gli Stati membri possono non considerare queste ultime come tali ai fini dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti .

Articolo 4

1 . Sono sottoposte all'imposta sui conferimenti le operazioni seguenti :

a ) la costituzione di una società di capitali ;

b ) la trasformazione in società di capitali di una societa , associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali ;

c ) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura ;

d ) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura , remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso , bensi con diritti della stessa natura di quelli dei soci , quali il diritto di voto , la partecipazione agli utili o all'attivo risultante dalla liquidazione ;

e ) il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva di una società , associazione o persona giuridica la cui sede statutaria si trova in un paese terzo e che è considerata , per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti , come società di capitali in tale Stato membro ;

f ) il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede statutaria di una società , associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata , per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti , come società di capitali in questo Stato membro ;

g ) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva di una società , associazione o persona giuridica che è considerata , per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti , come società di capitali in quest'ultimo Stato membro , mentre non lo è nell'altro Stato membro ;

h ) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede statutaria di una società , associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata , per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti , come società di capitali in quest'ultimo Stato membro , mentre non lo è nell'altro Stato membro .

2 . Possono essere sottoposte all'imposta sui conferimenti le seguenti operazioni :

a ) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili , riserve o provvigioni ;

b ) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale , ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali ;

c ) il prestito contratto da una società di capitali se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società ;

d ) il prestito contratto da una società di capitali presso un socio , un congiunto o un figlio di un socio , nonché quello contratto presso un terzo quando esso è garantito da un socio , a condizione che tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale .

3 . Non si considera costituzione di società ai sensi del paragrafo 1 , lettera a ) , qualsiasi modifica dell'atto costitutivo o dello statuto di una società di capitali ed in particolare :

a ) la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso ;

b ) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società , associazione o persona giuridica che è considerata , per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti , come societa di capitali in ciascuno di detti Stati membri ;

c ) la modifica dell'oggetto sociale di una società di capitali ;

d ) la proroga di una società di capitali .

Articolo 5

1 . L'imposta è liquidata :

a ) nel caso della costituzione di una società di capitali , dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettere a ) , c ) e d ) : sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci , previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento ; gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta soltanto man mano che i conferimenti sono effettuati .

b ) nel caso della trasformazione in società di capitali o del trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali , di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettere b ) , e ) , f ) , g ) e h ) : sul valore reale dei beni di qualsiasi natura appartenenti alla società al momento della trasformazione o del trasferimento , previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a tale momento ;

c ) nel caso dell'aumento del capitale sociale mediante incorporazione di utili , riserve o provvigioni , di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , lettera a ) : sull'importo nominale di tale aumento ;

d ) nel caso dell'aumento del patrimonio sociale , di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , lettera b ) : sul valore reale delle prestazioni effettuate , previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di tali prestazioni ;

e ) nel caso dei prestiti , di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , lettere c ) e d ) : sull'importo nominale del prestito contratto .

2 . Nei casi previsti al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , l'importo sul quale l'imposta è liquidata non puo tuttavia essere inferiore al valore reale delle quote sociali attribuite o appartenenti a ciascun socio , ovvero all'importo nominale di tali quote sociali , se detto importo è superiore al loro valore reale .

3 . L'importo sul quale l'imposta è liquidata in caso di aumento del capitale sociale non comprende :

_ l'ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all'aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all'imposta sui conferimenti ;

_ l'ammontare dei prestiti contratti dalla società di capitali che vengono convertiti in quote sociali e che sono già stati sottoposti all'imposta sui conferimenti .

Articolo 6

1 . Ciascuno Stato membro puo escludere dalla base imponibile , determinata in conformita delle disposizioni dell'articolo 5 , l'ammontare dei conferimenti dei soci illimitamente responsabili delle obbligazioni di una società di capitali , nonché la quota di tali soci nel patrimonio sociale .

2 . Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 , sono sottoposti all'imposta sui conferimenti :

_ il trasferimento della sede della direzione effettiva della società di capitali in un altro Stato membro che non si avvale di tale facoltà ;

_ il trasferimento della sede statutaria della società di capitali , la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo , in un altro Stato membro che non si avvale di tale facoltà ;

_ ogni operazione in virtù della quale la responsabilità di un socio viene limitata alla sua partecipazione al capitale sociale , in particolare allorché la limitazione della responsabilità risulta da una trasformazione della società di capitali in una società di capitali di tipo diverso .

Nei casi di cui sopra , l'imposta sui conferimenti è liquidata sul valore della quota che , nel patrimonio sociale , appartiene ai soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società di capitali .

Articolo 7

1 . Fino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 :

a ) l'aliquota dell'imposta sui conferimenti non puo superare il 2 % , né essere inferiore all'1 % ;

b ) tale aliquota è ridotta del 50 % almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni , o uno o più rami della loro attività , ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti .

Questa riduzione è subordinata alla condizione che :

_ i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali ; gli Stati membri hanno la facoltà di estendere la concessione della riduzione a quei casi in cui i conferimenti sono remunerati mediante attribuzione di quote sociali , unitamente ad un versamento in contanti del 10 % al massimo del loro valore nominale ,

_ le società che partecipano all'operazione abbiano la sede della direzione effettiva , o la sede statutaria , sul territorio di uno Stato membro ;

c ) l'aliquota dell'imposta sui conferimenti puo essere ridotta allo 0,50 % fino al 1 * gennaio 1973 e all'1 % a decorrere da questa data in caso di costituzione o d'aumento del capitale sociale delle società a partecipazione finanziaria , aventi per solo scopo la partecipazione in altre imprese , nonché la gestione e la valorizzazione di dette partecipazioni , a condizione che queste società non esercitino alcuna attivita industriale o commerciale propria e non posseggano un ufficio commerciale aperto al pubblico .

2 . Per permettere al Consiglio di fissare le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti , la Commissione sottoporrà al Consiglio una proposta in merito anteriormente al 1 * gennaio 1971 .

3 . Nel caso dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera c ) , che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite , l'aliquota puo essere ridotta per la parte dell'aumento corrispondente alla riduzione del capitale , sempreché detto aumento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale .

4 . Quando uno Stato membro fa uso della facoltà di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , l'imposta sui conferimenti puo essere ridotta .

Articolo 8

Uno Stato membro puo esentare totalmente o parzialmente dall'imposta sui conferimenti le operazioni previste all'articolo 4 , paragrafi 1 e 2 , concernenti :

_ le società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica , quali le imprese di trasporto pubblico , portuali , di fornitura di acqua , gas , elettricità , di cui lo Stato o gli enti locali possiedono almeno la metà del capitale sociale ;

_ le società di capitali che , conformemente ai loro statuti ed in pratica , perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali , di beneficienza , di assistenza o di educazione .

Articolo 9

Talune categorie di operazioni o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni , riduzioni o maggiorazioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per permettere ad uno Stato membro di far fronte a situazioni particolari . Lo Stato membro che intende adottare una siffatta misura , si rivolge alla Commissione in tempo utile e ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 del trattato .

Articolo 10

Oltre all'imposta sui conferimenti , gli Stati membri non applicano , per quanto concerne le società , associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro , nessuna altra imposizione , sotto qualsiasi forma :

a ) per le operazioni previste all'articolo 4 ;

b ) per i conferimenti , prestiti o prestazioni , effettuati nel quadro delle operazioni previste all'articolo 4 ;

c ) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività , alla quale una società , associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro puo essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica

Articolo 11

Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione , sotto qualsiasi forma :

a ) la creazione , l'emissione , l'ammissione in borsa , la messa in circolazione o la negoziazione di azioni , di quote sociali o titoli della stessa natura , nonché di certificati di tali titoli , quale che sia il loro emittente ;

b ) i prestiti , ivi comprese le rendite , contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili , quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative , nonché la creazione , l'emissione , l'ammissione in borsa , la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri possono applicare , in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11 :

a ) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari , riscosse forfettariamente o no ;

b ) imposte di trasferimento , ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria , sul conferimento ad una società , associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro , di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio ;

c ) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società , associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro , nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali ;

d ) imposte sulla costituzione , iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche ;

e ) diritti di carattere remunerativo ;

f ) l'imposta sul valore aggiunto .

2 . Le imposte e i diritti di cui al paragrafo 1 , lettere da b ) a e ) , sono gli stessi , sia che la sede della direzione effettiva o la sede statutaria della società , associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro si trovino sul territorio dello Stato membro che li riscuote , sia che essi si trovino altrove . Tali imposte e diritti e tributi non possono inoltre essere superiori a quelli che sono applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che li riscuote .

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore al 1 * gennaio 1972 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adotteranno ulteriormente nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 17 luglio 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . J . WITTEVEEN

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