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Document 22023D0821

    Raccomandazione N. 2/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 sull’articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2023/821.]

    PUB/2023/432

    GU L 102 del 17.4.2023, p. 86–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    17.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 102/86


    RACCOMANDAZIONE N. 2/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

    del 24 marzo 2023

    sull’articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2023/821.]

    IL COMITATO MISTO,

    visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 166, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 166, paragrafo 3, dell’accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.

    (2)

    A norma dell’articolo 182 dell’accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo.

    (3)

    Se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale,

    HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

    Articolo 1

    Il comitato misto raccomanda all’Unione e al Regno Unito quanto segue:

    Se il collegio arbitrale ha statuito, a norma dell’articolo 175 dell’accordo di recesso, che il Regno Unito non ha rispettato l’articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, l’Unione e il Regno Unito convengono entro 30 giorni dalla notifica che, ai fini dell’esecuzione del lodo del collegio arbitrale e, a seconda dei casi, nella misura ivi stabilita, si applica l’atto dell’Unione come modificato o sostituito dall’atto specifico dell’Unione definito all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del lodo del collegio arbitrale all’Unione e al Regno Unito.

    Articolo 2

    Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.

    Fatto a Londra, il 24 marzo 2023.

    Per il Comitato misto

    I copresidenti

    Maroš ŠEFČOVIČ

    James CLEVERLY


    (1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


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