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Document 22010D0637

2010/637/UE: Decisione n. 1/2010 del Comitato misto di cooperazione doganale, del 24 giugno 2010 , a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea ed il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea ed in Giappone

GU L 279 del 23.10.2010, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/637/oj

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/71


DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE

del 24 giugno 2010

a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea ed il governo del Giappone

in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea ed in Giappone

(2010/637/UE)

IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE (in appresso «il CMCD»),

visto l’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea ed il governo del Giappone, sottoscritto il 30 gennaio 2008 (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 21;

considerando che una valutazione comune ha confermato che i programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea (in appresso «l’Unione») ed in Giappone sono iniziative riguardanti la sicurezza e la conformità ed ha indicato che le norme volte ad ottenere la qualifica sono compatibili e conducono a risultati equivalenti;

tenendo conto che tali programmi applicano norme di sicurezza internazionalmente riconosciute promosse dal quadro normativo SAFE adottato dall’Organizzazione mondiale delle dogane (in appresso «il quadro normativo SAFE»);

riconoscendo il carattere specifico della normativa e della gestione di ciascun programma;

ritenendo che, conformemente all’accordo, l’Unione ed il Giappone debbano sviluppare la cooperazione doganale al fine di facilitare gli scambi e che, mediante il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi AEO, si possa notevolmente aumentare la sicurezza in materia doganale e agevolare il funzionamento della catena di approvvigionamento commerciale internazionale; nonché

considerando che il riconoscimento reciproco consente all’Unione ed al Giappone di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori che hanno investito nella sicurezza della catena di approvvigionamento e sono stati qualificati sulla base dei programmi AEO,

DECIDE:

I

Riconoscimento reciproco e competenze di applicazione

1.

I programmi AEO dell’Unione e del Giappone sono riconosciuti reciprocamente compatibili ed equivalenti e le corrispondenti qualifiche di AEO ottenute sono reciprocamente accettate.

2.

Le autorità doganali di cui all’articolo 1, lettera c), dell’accordo (in appresso «le autorità doganali») sono competenti per l’applicazione della presente decisione.

3.

I programmi AEO di cui trattasi sono:

a)

il programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea (comprendente il certificato AEO «sicurezza» e il certificato AEO «sicurezza e semplificazioni doganali»);

[regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1) e regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificati dai regolamenti (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal titolo II bis del regolamento (CE) n. 1875/2006 (4) ]; e

b)

il programma giapponese di operatore economico autorizzato (codice doganale giapponese).

II

Compatibilità

1.

Le autorità doganali mantengono la coerenza tra i programmi e si assicurano che le norme applicate in ciascun programma rimangano compatibili per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

procedura di presentazione della domanda intesa ad ottenere la qualifica di AEO;

b)

valutazione delle domande; e

c)

concessione della qualifica di AEO e controllo della medesima.

2.

Le autorità doganali si accertano che i programmi operino nell’ambito del quadro normativo SAFE.

III

Vantaggi

1.

Ciascuna autorità doganale concede vantaggi analoghi agli operatori economici in possesso della qualifica di AEO conformemente al programma dell’altra autorità doganale,

che consistono, in particolare:

a)

nel tener debitamente conto della qualifica di AEO di un operatore autorizzato dall’altra autorità doganale nella valutazione dei rischi al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza; e

b)

nell’impegnarsi a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui cargo prioritari inviati da AEO potrebbero essere agevolati e spediti ove possibile da parte delle autorità doganali.

2.

Ciascuna autorità doganale può anche concedere ulteriori vantaggi intesi ad agevolare gli scambi a seguito del processo di revisione di cui alla parte V, paragrafo 2, della presente decisione.

3.

Ciascuna autorità doganale si riserva la facoltà di sospendere i vantaggi concessi agli aderenti al programma dell’altra autorità doganale conformemente alla presente decisione. Tale sospensione dei vantaggi da parte di un’autorità doganale è immediatamente comunicata, con la relativa motivazione, all’altra autorità doganale per consultazione.

4.

Ciascuna autorità doganale riferisce all’altra autorità doganale le irregolarità relative ad operatori economici in possesso di qualifica di AEO in base al programma dell’altra autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell’idoneità dei vantaggi e della qualifica concessi dall’altra autorità doganale.

IV

Scambio di informazioni e comunicazione

1.

Le autorità doganali attivano la comunicazione al fine di attuare efficacemente la presente decisione. Si scambiano informazioni e promuovono la comunicazione in merito ai loro programmi, in particolare:

a)

trasmettendo tempestivamente aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei loro programmi;

b)

impegnandosi in scambi di informazioni di reciproca utilità per quanto riguarda la sicurezza della catena di approvvigionamento; e

c)

garantendo un’efficace comunicazione interistituzionale tra la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea e l’Ufficio per l’Intelligence internazionale dell’amministrazione doganale del Giappone, volta a migliorare le prassi di gestione dei rischi riguardanti la sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli aderenti ai programmi.

2.

Gli scambi di informazioni sono eseguiti, conformemente all’accordo, in formato elettronico.

3.

Le informazioni ed i relativi dati, riguardanti in particolare gli aderenti ai programmi, vengono trasmessi sistematicamente in formato elettronico.

4.

Le informazioni da comunicare relative agli operatori economici autorizzati dai programmi AEO comprendono:

a)

il nome dell’operatore economico autorizzato in possesso della qualifica di AEO;

b)

l’indirizzo dell’operatore economico interessato;

c)

la qualifica dell’operatore economico interessato;

d)

la data di convalida o di autorizzazione;

e)

le sospensioni e le revoche;

f)

il numero di autorizzazione unico (ad esempio numero EORI o AEO); nonché

g)

altre informazioni che possono essere concordate dalle autorità doganali.

5.

Le autorità doganali garantiscono la protezione dei dati conformemente all’accordo, in particolare all’articolo 16.

6.

I dati comunicati vengono utilizzati unicamente ai fini dell’attuazione della presente decisione.

V

Consultazione e revisione

1.

Qualsiasi dubbio relativo all’attuazione della presente decisione deve essere risolto mediante consultazioni tra autorità doganali nell’ambito del CMCD.

2.

Il CMCD riesamina regolarmente l’attuazione della presente decisione. Questo processo di revisione può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:

a)

verifiche congiunte volte ad individuare i punti forti e le carenze nell’attuazione del riconoscimento reciproco;

b)

scambi di opinioni sulle informazioni da trasmettere e sui vantaggi, ivi compresi quelli futuri, da concedere agli operatori conformemente alla parte III, paragrafo 2, della presente decisione;

c)

scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività) o a seguito di questo, o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco;

d)

riesame delle condizioni per la sospensione dei vantaggi di cui alla parte III, paragrafo 3, della presente decisione; nonché

e)

revisione completa della presente decisione.

3.

La presente decisione può essere modificata da una decisione del CMCD.

VI

Considerazioni generali

1.

La presente decisione applica le vigenti norme dell’accordo e non costituisce un nuovo accordo internazionale.

2.

Tutte le attività di ciascuna autorità doganale ai sensi della presente decisione sono eseguite conformemente alle rispettive normative e regolamentazioni dell’Unione e del Giappone ed ai vigenti accordi internazionali dei quali sono parti.

3.

Il contenuto della presente decisione non pregiudica l’assistenza che le autorità doganali si prestano reciprocamente.

VII

Decorrenza, sospensione e termine

1.

La cooperazione a norma della presente decisione decorre dal 24 giugno 2010.

2.

Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione ai sensi della presente decisione, deve tuttavia comunicarlo per iscritto con almeno trenta (30) giorni di anticipo.

3.

Si può porre termine alla cooperazione ai sensi della presente decisione con una decisione del CMCD.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.

Per il Comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione europea

Walter DEFFAA

Direttore generale dell'Ufficio delle dogane e delle tariffe del ministero delle Finanze del Giappone

Toshiyuki OHTO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(4)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.


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