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Document 22007D0070

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2007, del 29 giugno 2007 , che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

GU L 304 del 22.11.2007, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/70(2)/oj

22.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2007

del 29 giugno 2007

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2005 del 21 ottobre 2005 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere il regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (3), è attualmente incluso nell'articolo 3 (Ambiente) del protocollo 31 dell'accordo.

(5)

È più corretto riferirsi al regolamento (CE) n. 1382/2003 sotto la denominazione «Trasporti e mobilità»; di conseguenza detto regolamento dovrebbe essere integrato nell'articolo 12 del protocollo 31 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’articolo 12 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

i)

il paragrafo 2 attuale viene rinumerato come paragrafo 4 e sostituito dal testo seguente:

«4.   Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle azioni e ai programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo»;

ii)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

1.«2.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:

32003 R 1382: regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (“programma Marco Polo”) (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1), modificato dal:

32004 R 0788: regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

1.3.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:

32006 R 1692: regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma “Marco Polo” relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (“Marco Polo II”) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1); rettifica nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12.»;

iii)

dopo il nuovo paragrafo 4 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi comunitari di cui ai paragrafi 2 e 3.»

2.   Il testo del paragrafo 7, lettera c), dell'articolo 3 del protocollo 31 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 14 del 19.1.2006, pag. 24.

(2)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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