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Document 22007D0065
Decision of the EEA Joint Committee No 65/2007 of 15 June 2007 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2007, del 15 giugno 2007 , che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2007, del 15 giugno 2007 , che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
GU L 304 del 22.11.2007, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(32) | aggiunta | articolo 5 paragrafo 8 trattino | 01/01/2007 | |
Modifies | 21994A0103(32) | sostituzione | articolo 5 paragrafo 5 | 01/01/2007 |
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 65/2007
del 15 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2006 del 27 ottobre 2006 (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (2), rettifica nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
1) |
il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5) Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2004 e ai programmi di cui al nono e al decimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007.»; |
2) |
nel paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 366 del 21.12.2006, pag. 83.
(2) GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.