EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A1022(01)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America - Proprietà intellettuale

GU L 284 del 22.10.1998, p. 37–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/591/oj

Related Council decision

21998A1022(01)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America - Proprietà intellettuale

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 22/10/1998 pag. 0037 - 0044


ACCORDO di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «la Comunità»,

da una parte, e

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA,

dall'altra,

in seguito denominati «le Parti»,

CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America stanno conducendo ricerche e attività tecnologiche in alcuni settori di interesse comune e che le Parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo a condizione di reciprocità;

VISTA la dichiarazione sulle relazioni CE-USA del 23 novembre 1990, la nuova agenda transatlantica e il piano d'azione comune UE-USA, adottati il 3 dicembre 1995 a Madrid;

DESIDERANDO stabilire una base formale per la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che consenta di estendere a rafforzare le attività svolte in cooperazione in settori di interesse comune e di promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano attività svolte in cooperazione in settori d'interesse comune in cui conducono attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «attività svolta in cooperazione», qualunque attività che le Parti intraprendono o sostengono finanziariamente a norma del presente accordo, compresa la ricerca congiunta;

b) «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto di ricerche congiunte e qualsiasi altro dato relativo alle attività svolte in cooperazione;

c) «proprietà intellettuale», la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d) «ricerca congiunta», ricerca condotta con il finanziamento di una delle Parti o di entrambe, che comporti la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che degli Stati Uniti d'America e che sia designata per iscritto come ricerca congiunta dalle Parti o da agenzie e organismi scientifici e tecnologici delle Parti, oppure, se il finanziamento è erogato da una sola Parte, dalla Parte finanziatrice e dai partecipanti al progetto;

e) «partecipante», qualsiasi persona fisica o giuridica, come per esempio agenzie e organismi scientifici e tecnologici delle Parti, privati, imprese, centri di ricerca, università, controllate di società europee e statunitensi o qualunque altro soggetto giuridico che partecipi ad attività in cooperazione.

Articolo 3

Principi

Le attività in cooperazione sono svolte sulla base dei principi seguenti:

a) il vantaggio reciproco fondato sulla ripartizione equilibrata dei vantaggi previsti dall'accordo tra le Parti;

b) l'offerta reciproca di opportunità di intraprendere attività in cooperazione;

c) la parità di condizioni e di trattamento;

d) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull'attività svolta in cooperazione.

Articolo 4

Settori di attività in cooperazione

a) Le attività di cooperazione si svolgono nei settori seguenti:

- ambiente (compresa la ricerca sul clima);

- biomedicina e sanità (compresa la ricerca sull'AIDS, le malattie infettive e l'uso di stupefacenti);

- agricoltura;

- scienze della pesca;

- ricerca ingegneristica;

- energia non nucleare;

- risorse naturali;

- scienze dei materiali e metrologia;

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- telematica;

- biotecnologia;

- scienze e tecnologie marine;

- ricerca nel campo delle scienze sociali;

- trasporti;

- politica scientifica e tecnologica, gestione, formazione e mobilità dei ricercatori.

b) Le Parti possono modificare il presente elenco su raccomandazione del gruppo consultivo paritetico menzionato all'articolo 6, secondo le rispettive procedure vigenti.

c) Le Parti possono condurre congiuntamente attività in cooperazione con terzi.

Articolo 5

Modalità dell'attività svolta in cooperazione

a) Nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle politiche applicabili, le Parti favoriscono nella massima misura possibile l'adesione di partecipanti alle attività in cooperazione a norma del presente accordo, con l'obiettivo di offrire opportunità comparabili di partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

b) Le attività svolte in cooperazione possono assumere le forme seguenti:

1. progetti di ricerca coordinati e progetti di ricerca congiunta;

2. task force congiunte;

3. studi in comune;

4. organizzazione in comune di seminari, conferenze, simposi e workshop;

5. formazione di ricercatori e tecnici;

6. scambi o condivisione di attrezzature e materiali;

7. visite e scambi di personale scientifico, di personale tecnico e di personale di altre categorie;

8. scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, nonché informazioni in materia di prassi, leggi, regolamenti e programmi riguardanti la cooperazione a norma del presente accordo.

Ove opportuno, tali attività in cooperazione hanno luogo in base ad accordi di attuazione stipulati tra gli organi esecutivi delle Parti, ovvero tra le rispettive agenzie e organismi scientifici e tecnologici. Tali accordi possono disciplinare la natura e la durata della cooperazione in un determinato settore o per un fine specifico, il regime di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'allegato, il sistema di finanziamento, la ripartizione dei costi ed altri aspetti rilevanti.

Articolo 6

Coordinamento e agevolazione di attività in cooperazione

a) Il coordinamento e l'agevolazione di attività in cooperazione a norma del presente accordo sono attuati dal Dipartimento di Stato, per conto del governo degli Stati Uniti d'America, e dalla Commissione europea, per conto della Comunità, che agiscono come organi esecutivi delle Parti.

b) Gli organi esecutivi istituiscono un gruppo consultivo paritetico (in seguito denominato «GCP») preposto alla supervisione della cooperazione scientifica e tecnologica intrapresa a norma del presente accordo. Il GCP è formato da un numero limitato e uguale di rappresentanti ufficiali per ciascuna Parte.

c) Il GCP può tenere consultazioni su temi generali di ricerca e di tecnologia, scambiare informazioni, istituire, ove opportuno, task force e gruppi di lavoro, consultare esperti secondo le necessità e svolgere ogni altro compito che faciliti per le Parti la comprensione reciproca delle rispettive attività e programmi connessi alla scienza e alla tecnologia.

d) I compiti GCP comprendono:

1. la supervisione delle attività previste dal presente accordo e la formulazione di pertinenti raccomandazioni;

2. la formulazione di raccomandazioni a norma dell'articolo 4, lettera b);

3. la consulenza delle Parti sulle possibili vie per incrementare la cooperazione in base ai principi enunciati nel presente accordo;

4. la redazione di una relazione annuale, destinata alle Parti, sul livello, lo stato di avanzamento e l'efficacia delle attività in cooperazione intraprese in forza del presente accordo;

5. l'esame dell'efficienza e dell'effettiva applicazione dell'accordo.

e) Il GCP si riunisce una volta all'anno, salvo diverso accordo delle Parti. Le riunioni si tengono alternativamente nella Comunità o negli Stati Uniti d'America. Il GCP stabilisce le proprie procedure interne, che sono soggette all'approvazione delle Parti.

f) Le decisioni del GCP sono adottate per consenso. Ad ogni riunione viene redatto un verbale in cui sono annottate le decisioni e i principali punti discussi. Il suddetto verbale è approvato dalle persone che le Parti hanno designato per presiedere in comune la riunione.

Articolo 7

Aspetti finanziari e giuridici

a) Le attività in considerazione sono subordinate alla disponibilità di fondi sufficienti e all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle politiche applicabili, nonché dei programmi della Comunità e degli Stati Uniti d'America.

b) Ciascuna Parte sostiene i costi relativi all'espletamento delle funzioni di sua competenza a norma del presente accordo, ivi compresi i costi della partecipazione alle riunioni del GCP. Tuttavia, i costi direttamente connessi alle riunioni del GCP, diversi dalle spese di viaggio e di soggiorno, sono direttamente sostenuti dalla Parte ospitante.

Articolo 8

Circolazione del personale e delle apparecchiature

Ogni Parte adotta le misure necessarie e si adopera, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale, dei dati e delle apparecchiature impiegati nelle attività in cooperazione di cui al presente accordo.

Articolo 9

Regime di proprietà intellettuale

L'attribuzione e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del presente accordo sono disciplinate dalle disposizioni dell'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 10

Altri accordi e disposizioni transitorie

a) Ove opportuno, le Parti si adoperano per ricondurre ai termini del presente accordo nuove intese in materia di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il governo degli Stati Uniti d'America che rientrino nell'ambito dell'articolo 4.

b) Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi tra le Parti, né da accordi o intese avvenuti tra ciascuna delle Parti e terzi non partecipanti, ivi compresi gli accordi e le intese tra le rispettive agenzie ed organismi scientifici e tecnologici e uno Stato membro della Comunità.

Articolo 11

Campo d'applicazione territoriale

Il presente accordo si applica nei territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso indicate, e nel territorio degli Stati Uniti d'America, fatta salva la possibilità di intraprendere attività in cooperazione in alto mare, nello spazio extra-atmosferico, o nei territori di paesi terzi, a norma del diritto internazionale.

Articolo 12

Entrata in vigore, denuncia e risoluzione delle controversie

a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui entrambe le Parti si sono notificate per iscritto l'avvenuta conclusione delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo.

b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. Fatto salvo il diritto delle Parti di rivedere l'accordo nel corso dell'ultimo anno di ogni quinquennio, l'accordo può essere ulteriormente prorogato, con eventuali modificazioni, di quinquennio in quinquennio mediante accordo scritto tra le Parti.

c) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di sei mesi. La cessazione e la denuncia del presente accordo non pregiudica la validità o la durata di eventuali intese avviate in base allo stesso, degli accordi stipulati nel suo contesto né gli specifici diritti e obblighi attribuiti a norma dell'allegato.

d) L'accordo può essere modificato con l'accordo delle Parti. Le modificazioni entrano in vigore alla data in cui entrambe le Parti si sono notificate per iscritto l'avvenuta conclusione delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la modificazione del presente accordo.

e) Qualsiasi questione o controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo è risolta di comune accordo tra le Parti.

Articolo 13

Il presente accordo è redatto in duplice copia nella lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Washington DC, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Washington DC, den femte december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Washington DC am fünften Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÏõÜóéãêôïí DC, óôéò 5 Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

Done at Washington DC on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Washington DC, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Washington DC, addì cinque dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Washington DC, de vijfde december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Washington DC, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Washington DC:ssä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Washington DC den femte december nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò

For the Government of the United States of America

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Per il governo degli Stati Uniti d'America

Voor de regering van de Verenigde Staten van Amerika

Pelo Governo dos Estados Unidos da América

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta

På Amerikas förenta staternas regerings vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For the Government of the United States of America

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Per il governo degli Stati Uniti d'America

Voor de regering van de Verenigde Staten van Amerika

Pelo Governo dos Estados Unidos da América

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta

På Amerikas förenta staternas regerings vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For the European Community

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

A norma dell'articolo 9 del presente accordo,

le Parti assicurano la protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in forza del presente accordo e degli accordi conclusi per la sua attuazione. Ciascuna Parte si impegna a notificare tempestivamente all'altra Parte qualunque invenzione o opera tutelata da diritto d'autore, che sia creata nel contesto del presente accordo, e a provvedere tempestivamente alla protezione dei relativi diritti di proprietà intellettuale. L'attribuzione di tali diritti è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

A. Il presente allegato si applica a tutte le attività in cooperazione dalle Parti o dai loro partecipanti a norma del presente accordo, salvo che sia diversamente convenuto tra le Parti.

B. Agli effetti del presente accordo, la definizione di «proprietà intellettuale» è quella data dall'articolo 2 della convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

C. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti, degli interessi e delle royalties alle Parti o ai partecipanti. Ciascuna delle Parti provvede affinché l'altra Parte o i partecipanti dell'altra Parte possano ottenere i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma dell'allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione dei diritti tra una Parte e i suoi cittadini che è disciplinata dalle leggi e dalle prassi previste dall'ordinamento di tale Parte.

D. Qualsiasi controversia in materia di proprietà intellettuale che sorga nell'ambito del presente accordo dovrebbe essere risolta mediante trattative tra i partecipanti interessati o, se necessario, tra le Parti. Previo accordo delle Parti, i partecipanti possono rimettere la controversia ad un collegio arbitrale, che emette una decisione vincolante. Salvo diverso accordo scritto tra i partecipanti, all'arbitrato si applicano le norme UNCITRAL.

E. La cessazione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui al presente allegato.

II. ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI

A. Ciascuna Parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di riprodurre, di distribuire al pubblico e di tradurre articoli di riviste scientifiche e tecniche, relazioni scientifiche non oggetto di esclusiva e libri, che sono diretto risultato della cooperazione intrapresa a norma del presente accordo. Ogni copia da distribuire al pubblico di un'opera tutelata dal diritto d'autore, estratta sulla base della presente disposizione deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Ogni Parte o i partecipanti di questa hanno diritto di rivedere una traduzione prima della sua distribuzione al pubblico.

B. I diritti di proprietà intellettuale di qualunque tipo, ad eccezione dei diritti menzionati al paragrafo II, punto A, sono attribuiti nella maniera seguente:

1. Ai ricercatori ospiti, come per esempio agli scienziati che intendono principalmente perfezionare la loro istruzione, spettano i diritti di proprietà intellettuale previsti dagli accordi con gli organismi ospitanti. Inoltre, ogni ricercatore, ospite designato come inventore ha diritto allo stesso trattamento dei cittadini del paese ospitante per quanto riguarda i premi, le gratifiche, i vantaggi e qualsiasi altro diritto accordato in base alla politica praticata dall'organismo ospitante.

2. a) Per la proprietà intellettuale che sorge o può sorgere nell'ambito della ricerca congiunta, le Parti o i loro partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia. Il piano di gestione della tecnologia tiene conto del contributo rispettivamente apportato dalle Parti e dai loro partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o un regime per campi di applicazione, delle legislazioni nazionali delle Parti e di ogni altro fattore ritenuto importante.

b) Se le Parti o i loro partecipanti non hanno stabilito un piano di gestione della tecnologia nell'accordo iniziale di ricerca in cooperazione e non riescono a raggiungere un accordo entro un congruo periodo di tempo, non superiore a sei mesi da quando una Parte è venuta a conoscenza del fatto che sono sorti o probabilmente sorgeranno diritti di proprietà intellettuale nell'ambito della ricerca congiunta, le Parti e i loro partecipanti definiscono la questione a norma del paragrafo I, punto D. In attesa della definizione della questione, la proprietà intellettuale è comune a entrambe le Parti o ai loro partecipanti, ma l'esercizio del diritto di utilizzazione economica (incluso lo sviluppo di prodotti) è subordinato al reciproco consenso.

c) Per «ricerca congiunta» si intende la ricerca condotta con il finanziamento di una delle Parti o di entrambe, che comporti la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che degli Stati Uniti d'America e che sia designata per iscritto come ricerca congiunta dalle Parti o da agenzie e organismi scientifici e tecnologici delle Parti, oppure, se il finanziamento è erogato da una sola Parte, dalla Parte finanziatrice e dai partecipanti al progetto.

d) Qualora una Parte ritenga che un progetto di ricerca congiunta che rientra nell'ambito del presente accordo comporti o possa comportare la nascita o il conferimento di un tipo di diritti di proprietà intellettuale che, pur essendo tutelati da essa, non trovano tutela in tutto il territorio dell'altra Parte, le Parti aprono immediatamente una trattativa per definire l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale in questione. Le attività congiunte in questione saranno sospese in pendenza della trattativa, salvo diverso accordo delle Parti. Se non può essere raggiunto un accordo entro tre mesi dalla data in cui è stata richiesta l'apertura della trattativa, la cooperazione nel progetto considerato è sospesa o cessa, su richiesta di una delle Parti.

III. INFORMAZIONI ESCLUSIVE

Se nel contesto del presente accordo sono fornite o elaborate informazioni esclusive tempestivamente individuate come tali, ciascuna delle Parti e i propri partecipanti tutelano tali informazioni secondo le leggi, i regolamenti e le prassi amministrative applicabili. In mancanza di previa autorizzazione scritta, è fatto divieto alle Parti di rivelare a chiunque le informazioni esclusive ad eccezione di dipendenti, funzionari governativi, contraenti e subcontraenti. In ogni caso le informazioni rivelate possono essere utilizzate esclusivamente nei limite delle autorizzazioni o licenze concesse alle Parti oppure nell'ambito di lavori oggetto di contratti stipulati con le Parti e riguardanti la materia oggetto delle informazioni divulgate. Le Parti impongono o hanno imposto, mediante strumenti adeguati, quali contratti di ricerca, atti di assegnazione di borse di studio o piani di gestione della tecnologia, l'obbligo per tutti i partecipanti che ricevono tali informazioni di mantenerle segrete.

Se una delle Parti si rende conto che secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari non è in grado o presumibilmente non sarà in grado di osservare il divieto di rivelare le informazioni esclusive, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso. Per poter essere individuata come esclusiva un'informazione deve essere segreta, cioè non deve essere nota o conoscibile con mezzi leciti nella sua individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che la compongono, deve avere un valore economico effettivo o potenziale in virtù della sua segretezza, deve essere stata oggetto degli atti richiesti dalle circostanze posti in essere dal suo legittimo detentore per mantenerne la segretezza e non deve essere già in possesso del soggetto che la riceve senza che questi sia tenuto all'obbligo della riservatezza.

Top