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Document 21998A0113(03)

Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada

GU L 7 del 13.1.1998, p. 38–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/18/oj

Related Council decision

21998A0113(03)

Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/1998 pag. 0038 - 0045


ACCORDO di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEL CANADA

in appresso denominati «parti contraenti»,

BASANDOSI sulle relazioni privilegiate stabilite dall'accordo quadro sulla cooperazione economica e commerciale tra le Comunità europee e il Canada, sottoscritto a Ottawa il 6 luglio 1976;

TENENDO CONTO della dichiarazione del 22 novembre 1990 sulle relazioni CE-Canada;

RICONOSCENDO la dichiarazione comune sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada, sottoscritta a Ottawa il 17 dicembre 1996;

CONSIDERANDO che le attività che violano la legislazione doganale ledono gli interessi economici, fiscali, sociali, culturali e commerciali di entrambe le parti contraenti;

RITENENDO che, per raggiungere tale obiettivo, è necessario impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale al massimo livello possibile, tra l'altro in materia di semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali;

CONSIDERANDO l'importanza di valutare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri percepiti all'importazione o all'esportazione e di garantire la debita applicazione dei divieti, delle limitazioni e dei controlli;

RICONOSCENDO la necessità di una cooperazione internazionale in materia di applicazione ed attuazione delle rispettive normative doganali;

PERSUASE che la cooperazione tra le autorità doganali renderà più efficaci gli interventi contro le attività che violano la legislazione doganale;

TENENDO CONTO degli strumenti pertinenti del Consiglio di cooperazione doganale, in particolare la raccomandazione sull'assistenza amministrativa reciproca del 5 dicembre 1953;

TENENDO CONTO INOLTRE delle convenzioni internazionali che contengono divieti, restrizioni e misure particolari di controllo concernenti determinate merci;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1) «autorità doganali»:

- nella Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e delle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea;

- in Canada, i servizi competenti del Department of National Revenue (Ministero del reddito nazionale);

2) «legislazione doganale»:

- per la Comunità europea, le disposizioni adottate dalla Comunità europea che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

- per il Canada, le disposizioni legali e normative concernenti l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo, la cui gestione e applicazione sono specificamente attribuite alle autorità doganali, come pure tutti i regolamenti adottati dalle autorità doganali nell'ambito dei poteri attribuitigli;

3) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale;

4) «informazioni»: tutti i dati, i documenti, le relazioni e loro copie certificate o autenticate, o altre comunicazioni, compresi dati elaborati o analizzati al fine di rivelare un'infrazione alla legislazione doganale;

5) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

6) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

7) «autorità doganale interpellata»: l'autorità doganale competente che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;

8) «autorità doganale richiedente»: l'autorità doganale competente che presenta una domanda di assistenza in materia doganale.

TITOLO II

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 2

Portata della cooperazione

1. Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale sulla base più ampia possibile.

2. Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale copre tutti gli aspetti relativi all'applicazione della legislazione doganale.

Articolo 3

Assistenza tecnica a paesi terzi

Le parti contraenti possono, se del caso, scambiare informazioni su azioni intraprese o da intraprendere insieme a paesi terzi in materia di assistenza tecnica nel settore delle dogane, al fine di migliorare tale assistenza.

Articolo 4

Semplificazione e armonizzazione

Le parti contraenti convengono di ricercare la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali, tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali in tale ambito. Le parti contraenti convengono inoltre di esaminare le modalità di risoluzione di eventuali difficoltà in materia doganale che potessero sorgere tra di esse.

Articolo 5

Scambi di personale

Le autorità doganali possono procedere a scambi di personale quando ciò risulti vantaggioso per ambo le parti, per aumentare la comprensione reciproca in materia di tecniche, procedure, e sistemi computerizzati doganali.

Articolo 6

Computerizzazione

Le parti contraenti cooperano nella computerizzazione delle procedure e formalità doganali, al fine di facilitare gli scambi commerciali tra di esse.

TITOLO III

ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 7

Portata dell'assistenza

1. Le autorità doganali si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa o su richiesta, fornendo tutte le opportune informazioni nell'ottica di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, e la prevenzione, investigazione e repressione delle operazioni che violano la legislazione doganale.

2. L'assistenza fornita in applicazione del presente titolo da ciascuna parte contraente è prestata in conformità delle disposizioni delle rispettive leggi, norme e altri strumenti legali, e nei limiti delle competenze delle rispettive autorità doganali e delle risorse disponibili.

3. Il presente titolo si applica esclusivamente all'assistenza reciproca in campo amministrativo tra le parti contraenti; le disposizioni del presente titolo non conferiscono ad alcun privato il diritto di ottenere informazioni o di ottenere, sopprimere o escludere prove o di impedire l'esecuzione di una domanda.

4. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicazione delle norme che regolano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applicano alle informazioni ottenute nell'ambito di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, a meno che tale informazione sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità giudiziaria consultata a tal fine, per casi specifici.

Articolo 8

Informazioni su metodi, sviluppi e operazioni

1. Entrambe le autorità doganali comunicano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispongono per quanto concerne:

a) nuove tecniche di applicazione delle disposizioni doganali, di provata efficacia;

b) nuovi orientamenti, metodi di modalità di violazione della legislazione doganale.

2. Su richiesta o di propria iniziativa, le autorità doganali si informano reciprocamente in merito ad operazioni, completate o previste, che costituiscono o possono costituire una violazione della legislazione doganale nel territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 9

Assistenza su richiesta

1. Su richiesta, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente informazioni concernenti la legislazione doganale, e le procedure applicabili a tale parte contraente nell'ambito di richieste che violano detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a) se le merci importate nel territorio della parte contraente richiedente sono state correttamente esportate dal territorio della parte contraente interpellata precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b) se le merci esportate dal territorio della parte contraente richiedente sono state correttamente importate nel territorio della parte contraente interpellata precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3. Su domanda, e conformemente alle disposizioni specifiche dell'articolo 13, l'autorità interpellata fornisce informazioni e sottopone a rigorosa sorveglianza:

a) le persone delle quali l'autorità richiedente sappia o sospetti che abbiano violato la normativa doganale;

b) le merci che, durante il trasporto o il magazzinaggio, potrebbero avere formato oggetto, secondo l'autorità richiedente, di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) i mezzi di trasporto per i quali l'autorità richiedente sospetti che siano stati utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i locali per i quali l'autorità richiedente sospetti che siano stati utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 10

Assistenza spontanea

In casi di particolare gravità, suscettibili di pregiudicare l'economia, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o altri interessi essenziali dell'altra parte contraente, le autorità doganali forniscono, quando possibile, tali informazioni di propria iniziativa.

Articolo 11

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità doganale interpellata comunica le informazioni appropriate all'autorità doganale richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni o loro versioni elettroniche. Tutte le informazioni necessarie all'interpretazione o all'utilizzo di tali informazioni vengono trasmesse allo stesso tempo.

2. Gli originali dei documenti e degli altri materiali possono essere richiesti soltanto qualora le copie si rivelassero insufficienti. Su specifica richiesta, copie di pratiche, di documenti e di altri materiali vengono debitamente autenticate.

3. Gli originali delle pratiche, dei documenti o di altri materiali trasmessi devono essere restituiti con la massima sollecitudine; i diritti dell'autorità richiedente o di eventuali terzi in merito a tali originali rimangono inalterati.

Articolo 12

Esperti e testimoni

1. Su richiesta dell'autorità doganale dell'altra parte contraente, l'autorità doganale di una parte contraente può autorizzare propri dipendenti a comparire in qualità di esperti o di testimoni in azioni giudiziarie o amministrative nel territorio dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento.

2. Quando compaiono in azioni giudiziarie o amministrative nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli esperti e i testimoni godono della piena protezione prevista dalle leggi della parte contraente richiedente in materia di testimonianze di natura privilegiata o confidenziale la cui divulgazione può essere soggetta a restrizioni ai sensi di tale legge.

3. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono specificamente indicare su quale argomento e a quale titolo o qualifica il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Presentazione delle domande

1. Le domande inoltrate conformemente al presente titolo sono presentate per iscritto, accompagnate da tutti i documenti ritenuti utili. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. Le domande scritte possono essere presentate in una forma elettronica che ne permetta la stampa su carta.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) informazioni il più possibile esatte e complete sulle persone oggetto di indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, compresa l'indicazione delle autorità doganali interessate al momento della richiesta.

3. Nel rispondere ad una richiesta, l'autorità interpellata si impegna a seguire una determinata procedura, a meno che tale procedura sia incompatibile con le disposizioni legali e amministrative della parte contraente interpellata.

4. Le informazioni di cui al presente titolo sono comunicate unicamente a funzionari specificamente designati a tal fine da ciascuna autorità doganale. Le rispettive autorità doganali si scambiano elenchi di funzionari specificamente designati, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

5. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità doganale interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

6. Se la domanda non risponde ai requisiti stabiliti, l'autorità interpellata può chiederne la correzione o il completamento. Eventualmente, possono essere prese misure provvisorie.

Articolo 14

Adempimento delle domande

1. Qualora l'autorità interpellata non disponga delle informazioni richieste, conformemente alla propria legislazione essa:

a) avvia indagini per ottenere tali informazioni, oppure;

b) trasmette senza indugio la richiesta all'ente appropriato, oppure;

c) indica le autorità competenti del caso.

2. Le indagini di cui al paragrafo 1 possono comprendere la verbalizzazione di dichiarazioni di testimoni ed esperti, come pure delle persone dalle quali si chiede l'informazione in relazione ad una violazione della legislazione doganale.

Articolo 15

Compiti dei funzionari

1. Su richiesta scritta, previa autorizzazione dell'autorità interpellata, e alle condizioni stabilite da quest'ultima, nell'ambito delle indagini concernenti una violazione della legislazione doganale, funzionari espressamente designati dall'autorità richiedente possono presenziare alle indagini condotte dall'autorità interpellata nel territorio della parte contraente interpellata e di pertinenza dell'autorità richiedente.

2. Quando funzionari dell'autorità richiedente sono presenti nel territorio dell'altra parte contraente nelle circostanze descritte nel paragrafo 1 essi devono, in qualsiasi momento, poter dimostrare la propria qualifica.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità di cui questa è responsabile, informazioni concernenti le violazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità doganale richiedente ai fini del presente titolo.

Articolo 16

Riservatezza delle informazioni

1. Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente titolo sono di natura riservata e soggette almeno al medesimo livello di protezione e confidenzialità previsto per lo stesso tipo di informazioni dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che li riceve.

2. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente titolo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità doganale che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

3. Il paragrafo 2 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare le informazioni ottenute conformemente alle disposizioni del presente titolo. Di tale uso si dà notizia in anticipo mediante notifica all'autorità competente che ha fornito le informazioni.

4. I dati personali possono essere trasmessi solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce.

5. La divulgazione di informazioni tra autorità doganali di una parte contraente è limitata ai casi di effettiva necessità. Qualora informazioni debbano essere divulgate ai sensi del presente paragrafo, la parte contraente fornitrice delle informazioni viene preventivamente informata di tale intenzione.

Articolo 17

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutarsi dal prestare l'assistenza prevista, come pure subordinarla a talune condizioni e requisiti, qualora una delle parti ritenga che la prestazione dell'assistenza possa pregiudicare la sovranità di uno Stato membro della Comunità o del Canada, o rischi di pregiudicare la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali (segnatamente nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 4) o che violi un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure che sia incompatibile con l'ordinamento giuridico della parte contraente interpellata.

2. Quando l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornirle se le venisse richiesto dall'autorità doganale dell'altra parte contraente, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità doganale interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. L'autorità interpellata può decidere di ritardare l'assistenza se ritiene che tale assistenza possa interferire con un'inchiesta, azione giudiziaria o processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata procede a consultazioni con l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata nei termini o alle condizioni auspicate dall'autorità richiedente.

4. Qualora non sia possibile soddisfare una domanda di assistenza, l'autorità doganale richiedente viene avvertita senza indugio e informata dei motivi del rifiuto o del rinvio.

Articolo 18

Spese

1. Le autorità doganali rinunciano a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente titolo.

2. Qualora il soddisfacimento della domanda comporti spese ragguardevoli e straordinarie le parti contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni di attuazione della domanda e le modalità di suddivisione delle spese.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Attuazione dell'accordo

1. La gestione del presente accordo è affidata ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri e alle autorità doganali del Canada.

2. Le autorità doganali prendono misure affinché i rispettivi funzionari responsabili delle indagini o della repressione delle violazioni della legislazione doganale mantengano tra di loro contatti personali e diretti.

3. Le autorità doganali decidono in merito alle misure dettagliate necessarie a facilitare l'applicazione del presente accordo.

4. Le autorità doganali si sforzano di risolvere i problemi o i dubbi che potessero sorgere dall'interpretazione o applicazione del presente accordo.

Articolo 20

Comitato misto di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato misto di cooperazione doganale composto da rappresentanti delle autorità doganali delle parti contraenti. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2. Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l'altro ad assicurare il buon funzionamento del presente accordo e ad esaminare tutte le questioni relative alla sua applicazione. In tale ambito, il comitato misto di cooperazione doganale:

a) prende le misure necessarie alla cooperazione doganale, in conformità degli obiettivi del presente accordo, e all'ampliamento del presente accordo nella prospettiva di aumentare il livello della cooperazione doganale e di completarlo in specifici settori o campi;

b) scambia opinioni su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale comprese le misure future e le relative risorse;

c) in generale, raccomanda soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

3. Il comitato misto di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Obblighi imposti da altre convenzioni

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

- vanno considerate un complemento agli accordi di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e il Canada;

- non pregiudicano le disposizioni in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ritenuta necessaria ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere di interesse per la Comunità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione e reciproca assistenza in materia doganale già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e il Canada, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione nell'ambito del comitato misto istituito dall'articolo 20.

Articolo 22

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio del Canada, alle condizioni stabilite dal diritto canadese.

Articolo 23

Sviluppi futuri

La parti contraenti possono, di comune intesa, ampliare il presente accordo, al fine di aumentare il livello della cooperazione doganale, e completarlo, in conformità delle rispettive legislazioni doganali, mediante accordi in settori o campi specifici.

Articolo 24

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo ha durata illimitata. Tuttavia, ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica.

3. L'accordo cessa di essere in vigore un mese dopo la data della notifica all'altra parte contraente. Le attività in corso al momento della fine dell'accordo saranno, comunque, completate in conformità delle disposizioni del presente accordo.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt beføjede hertil, undertegnet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.

ÓÅ ÐÉÓÔÙÓÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÅÑÙ, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.

IN WITNESS whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados, devidamente autorizados para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade undertecknat detta avtal.

Hecho en Ottawa, el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Ottawa den fjerde december nitten hundrede og syvoghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Ottawa am vierten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Ç ðáñïýóá óõìöùíßá Ýãéíå óôçí ÏôÜâá, óôéò ôÝóóåñéò Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ, óå äýï áíôßôõðá óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá 7 üëá ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ.

Done at Ottawa on the fourth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven, in two copies in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Ottawa, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.

Fatto a Ottawa, addì quattro dicembre millenovecentonovantasette. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gedaan te Ottawa, de vierde december negentienhonderd zevenennegentig in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Otava, em quatro de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos.

Tehty Ottawassa neljäntenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielillä kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Som skedde i Ottawa den fjärde december nittonhundranittiosju i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

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