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Documento 52003PC0463
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2003/0463 def. - COD 2001/0245 */
Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0463 def. - COD 2001/0245 */
PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 2001/0245 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio 1. Iter procedurale La proposta COM(2001)581 def. [1] è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 23 ottobre 2001 conformemente alla procedura di codecisione di cui all'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE. [1] GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 33. Il Comitato delle regioni si è pronunciato il 14 marzo 2002 [2]. [2] GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59. Il comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere il 29 maggio 2002 [3]. [3] GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27. Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura nella sessione del 10 ottobre 2002. A seguito del parere del Parlamento europeo e ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione ha modificato la proposta con la COM(2002)680 def. [4] e l'ha trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 27 novembre 2002. [4] Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico unanime su una posizione comune il 9 dicembre 2002. Il Consiglio ha adottato formalmente la posizione comune il 18 marzo 2003. Il 2 luglio 2003, il Parlamento europeo ha approvato diciassette emendamenti alla posizione comune in seconda lettura. Il presente parere presenta la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE. 2. Obiettivo della proposta della Commissione L'obiettivo generale della proposta di direttiva è creare un sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas serra all'interno della Comunità istituendo al riguardo un sistema comunitario e garantendo l'esistenza di un mercato UE per le quote di emissioni. Questo strumento è una pietra miliare nell'ambito della strategia della Commissione intesa a conseguire gli obiettivi fissati a Kyoto in maniera economicamente efficace. Lo scambio delle quote di emissioni abbatterà il costo delle riduzioni delle emissioni, garantendo che queste ultime avvengano laddove risultano meno costose. Al contempo, tale sistema di scambio è efficace anche dal punto di vista ambientale, perché consente di realizzare una riduzione predeterminata delle emissioni prodotte dalle attività inserite nel sistema. La proposta garantisce il corretto funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni inaccettabili della concorrenza. La direttiva è uno strumento particolarmente importante per garantire che gli impegni vincolanti a ridurre le emissioni di gas serra assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto, ratificato dalla Comunità europea [5] e dai suoi Stati membri il 31 maggio 2002, vengano realizzati ai sensi dell'efficacia dei costi. [5] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1. 3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento 3.1. Sintesi della posizione della Commissione La Commissione accoglie integralmente i diciassette emendamenti del Parlamento. Essa ritiene che gli obiettivi principali del sistema di scambio delle quote di emissioni a livello comunitario siano salvaguardati dal compromesso costituito da questi emendamenti. 3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura 3.2.1. Emendamenti accolti 3.2.1.1. Emendamento 28 (nuovo considerando 7 bis) L'emendamento 28 rappresenta un chiarimento dell'allegato III, punto 3 della posizione comune e in quanto tale può essere accolto dalla Commissione. 3.2.1.2. Emendamento 29 (considerando 14) L'emendamento 29 chiarisce che, a partire dal 2008, gli Stati membri possono includere altri gas a effetto serra ed altri impianti e può essere accolto dalla Commissione. 3.2.1.3. Gli emendamenti 30 e 41 (considerando 18 e articolo 30, paragrafo 3) Questi emendamenti possono essere accolti dalla Commissione. La prima frase del considerando 18 deriva dalla posizione comune, mentre la seconda e l'aggiunta all'articolo 30, paragrafo 3 sono riprese direttamente dagli accordi di Marrakech e pertanto fanno riferimento ad un impegno già esistente della Comunità europea e di tutti i suoi Stati membri (UNFCCC decisione 15/CP.7). 3.2.1.4. Emendamento 31 (considerando 19 bis) Questo emendamento può essere accolto dalla Commissione, in quanto la direttiva sullo scambio delle quote di emissioni incoraggerà l'uso di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, laddove la direttiva 2003/.../CE [del ... sulla promozione della cogenerazione] riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica. 3.2.1.5. Emendamento 32 (considerando 23) L'emendamento 32 può essere accolto in quanto la Commissione è impegnata ad assicurare che il settore dei trasporti offra un contributo sostanziale alla Comunità e agli Stati membri per adempiere agli impegni in materia di cambiamenti climatici contratti nell'ambito del protocollo di Kyoto. Inoltre, il riferimento nel considerando non lede il diritto d'iniziativa della Commissione. 3.2.1.6. Emendamenti 33 e 35 (nuovo considerando 26 bis e articolo 22) Tali emendamenti possono essere accolti dalla Commissione, in quanto stabiliscono i criteri fondamentali per la modifica di piani di assegnazione nazionale, che può avvenire solo per codecisione, mentre viene mantenuta una sufficiente flessibilità per la modifica di altri criteri attraverso la procedura di comitatologia. 3.2.1.7. Emendamento 34 (articolo 10) Questo emendamento può essere accolto dalla Commissione poiché è un elemento fondamentale dell'accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio che consente di raggiungere l'accordo in seconda lettura, e permette una rapida attuazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni. Il livello delle assegnazioni a titolo oneroso consentito nel periodo 2005-2007 è la metà di quello di cui gli Stati membri potrebbero usufruire per il periodo 2008-2012. 3.2.1.8. Emendamenti 36 e 37 (articolo 27, paragrafi 1 e 2) Tali emendamenti possono essere accolti dalla Commissione perché, a suo parere, l'articolo 27 non cambia con la soppressione delle espressioni "taluni" e "e attività". Quando un gruppo di impianti possono beneficiare delle disposizioni di cui al suddetto articolo, essi saranno soggetti alle condizioni di cui al paragrafo 2, in conseguenza del quale la Commissione prevederebbe l'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario. 3.2.1.9. Emendamento 17 (articolo 29, comma 1 bis) La Commissione può accogliere tale emendamento, pur sottolineando la difficoltà di identificare a priori i possibili casi di forza maggiore. 3.2.1.10. Emendamento 38 (articolo 30, paragrafo 2, lettera a)) Tale emendamento può essere accolto dalla Commissione poiché il riferimento alla clausola di revisione non lede il diritto d'iniziativa della Commissione. 3.2.1.11. Emendamento 39 (articolo 30, paragrafo 2, lettera c)) Tale emendamento può essere accolto dalla Commissione poiché il testo nella clausola di revisione non pregiudica le future proposte della Commissione. 3.2.1.12. Emendamento 40 (articolo 30, paragrafo 2 (lettera j bis) Lo scambio di emissioni è uno strumento per il quale non occorrono standard tecnologici, ma permette agli operatori di decidere quali tecnologie utilizzare. Tuttavia, la Commissione è d'accordo nell'esaminare la possibilità di realizzare parametri basati sulle migliori tecniche disponibili in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote. 3.2.1.13. Emendamento 42 (allegato III punto 1) Tale emendamento può essere accolto dalla Commissione. Esso contiene un elemento qualitativo che limita la quantità totale delle quote al minimo necessario per la rigorosa applicazione dei criteri di cui all'allegato III. Include inoltre un elemento aggiuntivo nel quale si stabilisce che la quantità totale per il periodo 2005-2007 dev'essere in linea con la necessità degli Stati membri di adempiere agli obblighi di cui al protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012. Queste modifiche possono essere accolte dalla Commissione poiché chiariscono ulteriormente i criteri esistenti di cui all'allegato III. 3.2.1.14. Emendamento 43 (allegato III, punto 7) La Commissione può accogliere tale emendamento poiché chiarisce i criteri esistenti nell'allegato III, e non impone l'osservanza di ulteriori disposizioni agli Stati membri. Tale emendamento chiarisce il possibile legame tra l'elaborazione dei parametri e le azioni intraprese in fasi precoci, che rappresentava una particolare preoccupazione per il Parlamento. 4. Conclusioni Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la proposta come sopra indicato.