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Document 32014R0620

Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 172 del 12.6.2014, pp. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/620/oj

12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 620/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire una cooperazione efficace e tempestiva tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, lo scambio di informazioni dovrebbe essere bidirezionale, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di vigilanza di tali autorità. Dovrebbero pertanto essere stabiliti formati standard, modelli e procedure operative, comprese le scadenze, per lo scambio di informazioni in situazioni normali e in situazioni di stress di liquidità. Inoltre, dovrebbero essere stabilite frequenze e date limite armonizzate per l'invio delle informazioni da scambiare con regolarità, prevedendo informazioni da scambiare su base semestrale o annuale. Per garantire che le informazioni scambiate siano il più possibile aggiornate, le autorità competenti dovrebbero tuttavia procedere allo scambio quanto prima, senza attendere le date limite.

(2)

Ferme restando le procedure per il normale scambio di informazioni di cui al presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero informarsi senza indebiti ritardi riguardo a situazioni che potrebbero influire sulla stabilità finanziaria o sul funzionamento di una succursale, fornendo tutte le informazioni essenziali e pertinenti riguardo a tali situazioni.

(3)

Tenuto conto delle differenze di dimensioni, complessità e significatività delle succursali operanti negli Stati membri ospitanti, è importante applicare il principio di proporzionalità nello scambio di informazioni. A tale scopo, nei formati, nei modelli e nelle frequenze riguardanti lo scambio di tali informazioni dovrebbe essere presa in considerazione l'esigenza delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti di ricevere una gamma più ampia di informazioni in relazione alle succursali individuate come significative ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE di cui sono responsabili.

(4)

Per garantire un'efficiente trasmissione delle informazioni alle persone interessate, nonché la riservatezza delle stesse, le autorità competenti dovrebbero stilare elenchi delle persone di contatto, scambiarseli e aggiornarli regolarmente.

(5)

Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante non è limitato ai tipi di informazioni di cui all'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE e, pertanto, ai tipi di informazioni specificati nel presente regolamento. In particolare, la direttiva 2013/36/UE contiene disposizioni per lo scambio di informazioni sulle verifiche in loco delle succursali, le notifiche dell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi e le misure, fra cui quelle cautelative, adottate dalle autorità competenti in relazione alle succursali e alle rispettive imprese madri. Il presente regolamento non dovrebbe quindi stabilire requisiti per lo scambio di informazioni in tali settori.

(6)

I formati standard, i modelli e le procedure dovrebbero anche riguardare gli scambi di informazioni in relazione all'esercizio di attività nello Stato membro ospitante mediante la prestazione di servizi transfrontalieri.

(7)

Tenuto conto della natura dei servizi transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti difettano di informazioni riguardo alle operazioni condotte nelle rispettive giurisdizioni; è pertanto essenziale stabilire procedure per lo scambio di informazioni per salvaguardare la stabilità finanziaria e monitorare le condizioni per le autorizzazioni, in particolare per controllare se l'ente presti servizi conformemente alle notifiche fornite. Malgrado l'importanza di dette informazioni, esse dovrebbero essere fornite in seguito a una richiesta delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti anziché essere scambiate su base regolare, così da evitare gli oneri potenziali derivanti dalla loro raccolta e trasmissione a tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

(8)

Dato che il tipo di informazione che le autorità competenti devono scambiarsi è specificato nel regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione (2), il presente regolamento di esecuzione dovrebbe essere considerato come il suo necessario corollario.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(10)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli scambi obbligatori di informazioni che possono facilitare il monitoraggio degli enti operanti tramite una succursale o mediante la libera prestazione di servizi in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale.

Il presente regolamento si applica in relazione alle informazioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione.

Articolo 2

Data di invio e frequenza degli scambi di informazioni riguardanti gli enti operanti tramite una succursale

1.   Le informazioni riguardanti i casi di inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari, l'applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative o penali sono fornite senza indebiti ritardi e al più tardi entro 14 giorni di calendario dalla data dell'accertamento, da parte delle autorità competenti, del caso di inosservanza, dell'applicazione della misura di vigilanza o di altra misura amministrativa o dell'imposizione della sanzione amministrativa o penale.

2.   Quando una succursale è considerata significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono informazioni quantitative riguardanti la liquidità e informazioni sui risultati della vigilanza in materia di liquidità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su tale succursale significativa, su base semestrale ed entro le seguenti date di invio:

a)

28 febbraio di ogni anno sulla base della posizione al 31 dicembre dell'anno precedente;

b)

31 agosto di ogni anno sulla base della posizione al 30 giugno precedente.

3.   Le informazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite annualmente entro il 30 aprile di ogni anno sulla base della posizione al 31 dicembre precedente, tranne le informazioni riguardanti la gestione e la proprietà di un ente, che sono fornite sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

Articolo 3

Procedure operative per la trasmissione di informazioni tra le autorità competenti

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine gestiscono e condividono con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, per ogni ente, un elenco aggiornato contenente le persone di contatto pertinenti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti, incluse le persone di contatto per i casi di emergenza.

Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le proprie persone di contatto ed eventuali cambiamenti. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti riesaminano tale elenco ogni anno.

2.   Le informazioni sono scambiate in forma scritta o elettronica e indirizzate alle persone di contatto pertinenti indicate nell'elenco di cui al paragrafo 1, salvo se diversamente specificato dall'autorità competente che richiede le informazioni.

3.   Se le informazioni sono scambiate in forma elettronica, sono utilizzati canali di comunicazione protetti, a meno che le autorità competenti ritengano adeguato utilizzare canali di comunicazione non protetti.

4.   Le seguenti informazioni possono essere fornite oralmente prima di essere confermate in forma scritta o elettronica:

a)

informazioni relative all'inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari;

b)

informazioni relative all'applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative;

c)

informazioni relative all'imposizione di sanzioni amministrative o penali;

d)

informazioni relative a una situazione di stress di liquidità.

5.   Le autorità competenti confermano il ricevimento delle informazioni. Qualora le informazioni siano state comunicate in forma elettronica utilizzando canali di comunicazione protetti, la conferma è fornita tramite lo stesso canale. Non è richiesta una conferma per le informazioni fornite oralmente o mediante un canale di comunicazione protetto che consente al mittente di ricevere la conferma che le informazioni sono state ricevute dal destinatario.

6.   Qualora sia stato costituito un collegio delle autorità di vigilanza in conformità all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e tutte le succursali dell'ente siano considerate significative, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano. In tali casi le informazioni sono scambiate in base alla procedura stabilita negli accordi scritti di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 4

Formati e modelli da utilizzare per gli scambi di informazioni riguardanti gli enti operanti tramite una succursale

1.   Le informazioni quantitative di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 1, e sono fornite nella forma indicata in detto modello.

2.   Le informazioni quantitative riguardanti la liquidità e la solvibilità dell'ente diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 1 sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 2, e sono fornite nella forma indicata in detto modello.

3.   Le informazioni quantitative riguardanti il volume dei servizi offerti mediante l'esercizio della libera prestazione di servizi sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 3, e sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica.

4.   Le informazioni quantitative riguardanti le quote di mercato di una succursale stabilita in uno Stato membro ospitante sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 4, e sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica.

5.   Le informazioni non quantitative diverse da quelle di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 sono scambiate utilizzando i rispettivi modelli e sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica secondo le modalità seguenti:

a)

il modello che figura nell'allegato I, parte 2, è utilizzato per le informazioni sulla liquidità e sulla solvibilità dell'ente;

b)

il modello che figura nell'allegato I, parte 3, è utilizzato per le informazioni sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

c)

il modello che figura nell'allegato I, parte 4, è utilizzato per le informazioni su una succursale stabilita in uno Stato membro ospitante;

d)

il modello che figura nell'allegato I, parte 5, è utilizzato per le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi.

6.   Le informazioni non quantitative specificate nell'allegato I, parte 6, riguardanti la gestione e la proprietà dell'ente, le sue politiche in materia di liquidità e di finanziamento (funding), i piani di liquidità e di finanziamento (funding) di emergenza e i preparativi per le situazioni di emergenza sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica. Le informazioni sono fornite in appendice alle altre informazioni scambiate usando i modelli di cui all'allegato I, parti da 1 a 5.

7.   Le informazioni riguardanti i casi di inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari, l'applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative o penali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica.

8.   Le informazioni riguardanti l'individuazione di un ente come ente a rilevanza sistemica a livello globale o come altro ente a rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica.

Articolo 5

Richieste di informazioni ad hoc da parte delle autorità competenti

1.   Le richieste relative a informazioni per le quali non vige obbligo di scambio in conformità al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione sono trasmesse in forma scritta o elettronica alle persone di contatto pertinenti indicate nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   L'autorità competente che presenta una richiesta di cui al paragrafo 1 spiega in che modo le informazioni dovrebbero facilitare la vigilanza o il monitoraggio di un ente, l'esame delle condizioni per la sua autorizzazione o la protezione della stabilità del sistema finanziario. Tale autorità competente specifica un termine di tempo ragionevole entro il quale deve essere fornita la risposta tenendo conto della natura e dell'urgenza della richiesta e delle informazioni che ne costituiscono l'oggetto.

3.   L'autorità competente che riceve una richiesta di cui al paragrafo 1 fornisce le informazioni senza indebiti ritardi e compie ogni sforzo possibile per rispondere entro il termine indicato nella richiesta. Se non riesce a rispondere entro tale termine, detta autorità competente comunica senza indebiti ritardi all'autorità competente che ha presentato la richiesta il termine entro il quale fornirà le informazioni.

Se le informazioni richieste non sono disponibili, l'autorità competente che riceve una richiesta di cui al paragrafo 1 lo comunica all'autorità competente che ha presentato la richiesta.

Articolo 6

Scambio di informazioni riguardanti i prestatori di servizi transfrontalieri

Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante in cui l'ente svolge attività nell'esercizio della libera prestazione di servizi che chiedono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di fornire le informazioni riguardanti tali servizi di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione presentano la richiesta in forma scritta o elettronica alla persona di contatto pertinente indicata nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7

Scambio di informazioni relative agli enti operanti tramite una succursale in caso di stress di liquidità riguardante l'ente o la succursale stessa

In una situazione di stress di liquidità le autorità competenti usano il modello di cui all'allegato II e seguono le procedure di cui all'articolo 3 per scambiare le informazioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

PARTE 1

SEMESTRALE SPECIFICO

Modello per lo scambio semestrale di informazioni sulla liquidità e sulle conclusioni della vigilanza riguardanti i singoli enti con le autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Riferimento giuridico

Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione

Frequenza dello scambio di informazioni

Semestrale

Autorità competente:

 

Denominazione dell'ente:

 

Data di riferimento (30/06/AAAA o 31/12/AAAA):

 

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA):

 

Informazioni fornite su base consolidata (sì/no):

Indicare «sì» se le informazioni contenute nel presente modello sono fornite su base consolidata e non a livello dell'ente


Gruppo di informazioni

Informazione

Riferimento ai modelli COREP/FINREP, se del caso, o altro

Valore dell'informazione

(quantitativo, come richiesto dallo schema, o qualitativo da fornire con testo libero)

Osservazioni

Liquidità

Coefficiente di copertura della liquidità (valuta nazionale)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente di copertura della liquidità (valuta significativa 1, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente di copertura della liquidità (valuta significativa 2, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente di copertura della liquidità (valuta significativa 3, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

[Se del caso, aggiungere altre righe per le valute significative]

 

 

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile (valuta nazionale)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile (valuta significativa 1, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile (valuta significativa 2, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile (valuta significativa 3, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

[Se del caso, aggiungere altre righe per le valute significative]

 

 

 

Componenti della riserva di liquidità dell'ente, fra cui

 

Contante

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Depositi presso le banche centrali

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Obbligazioni di società non finanziarie

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile.

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Altre attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate ed elevatissime, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 481, paragrafo 2, del CRR

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali]

 

Attività vincolate totali

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

di cui stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Attività non vincolate totali

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

di cui stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Garanzie reali vincolate totali ricevute

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

di cui stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Garanzie reali non vincolate totali ricevute

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

di cui stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Rapporto tra prestiti e depositi

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli FINREP]

 

Descrizione di eventuali coefficienti di liquidità nazionali applicabili all'ente nell'ambito di misure politiche macroprudenziali attuate dalle autorità competenti o dall'autorità designata quali requisiti vincolanti, orientamenti, raccomandazioni, avvertenze o altro, ivi comprese le definizioni di tali coefficienti

[La definizione e la formula di calcolo devono essere fornite dall'autorità competente]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali]

 

Descrizione di eventuali carenze significative nella gestione del rischio di liquidità dell'ente che sono note alle autorità competenti e che possono influire sulle succursali, di eventuali misure di vigilanza correlate adottate in relazione a tali carenze e del grado di conformità dell'ente a dette misure di vigilanza

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello per lo scambio di informazioni periodico e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, delle norme tecniche di attuazione.

Valutazione generale del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell'ente, in particolare in relazione alla succursale/alle succursali stabilite nello Stato membro ospitante

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Descrizione di eventuali requisiti specifici in materia di liquidità applicati ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Informazioni riguardanti eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali verso o da succursali dell'ente

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

PARTE 2

ANNUALE SPECIFICO

Modello per lo scambio annuale di informazioni in merito alla liquidità e alla solvibilità dei singoli enti

Riferimento giuridico

Articolo 4, paragrafo 1, articoli 5 e 11 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014

Frequenza dello scambio di informazioni

Annuale

Autorità competente:

 

Denominazione dell'ente:

 

Data di riferimento (31/12/AAAA):

 

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA):

 

Informazioni fornite su base consolidata (sì/no):

Indicare «sì» se le informazioni contenute nel presente modello sono fornite su base consolidata e non a livello dell'ente


Gruppo di informazioni

Informazione

Riferimento ai modelli COREP/FINREP, se del caso, o altro

Valore dell'informazione

(quantitativo, come richiesto dallo schema, o qualitativo da fornire con testo libero)

Osservazioni

Liquidità

Coefficiente di copertura della liquidità (valuta nazionale)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente di copertura della liquidità (valuta significativa 1, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente di copertura della liquidità (valuta significativa 2, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente di copertura della liquidità (valuta significativa 3, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

[Se del caso, aggiungere altre righe per le valute significative]

 

 

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile (valuta nazionale)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile (valuta significativa 1, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile (valuta significativa 2, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile (valuta significativa 3, da specificare)

[Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, ma della calibrazione soggetta a clausole nazionali specifiche fino alla sua sostituzione con la calibrazione prevista dal CRR]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali finché non saranno disponibili i coefficienti nei modelli COREP]

 

[Se del caso, aggiungere altre righe per le valute significative]

 

 

 

Componenti della riserva di liquidità dell'ente, fra cui

 

Contante

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Depositi presso le banche centrali

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Titoli cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Obbligazioni di società non finanziarie

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Altre attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate ed elevatissime, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 481, paragrafo 2, del CRR

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali]

 

Attività vincolate totali

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

di cui stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Attività non vincolate totali

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

di cui stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Garanzie reali vincolate totali ricevute

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

di cui stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Garanzie reali non vincolate totali ricevute

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

di cui stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni relative alle attività vincolate

[Valore basato sulle norme tecniche di attuazione]

 

Rapporto tra prestiti e depositi

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli FINREP]

 

Descrizione di eventuali coefficienti di liquidità nazionali applicabili all'ente nell'ambito di misure politiche macroprudenziali attuate dalle autorità competenti o dall'autorità designata quali requisiti vincolanti, orientamenti, raccomandazioni, avvertenze o altro, ivi comprese le definizioni di tali coefficienti

[La definizione e la formula di calcolo devono essere fornite dall'autorità competente]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali]

 

Descrizione di eventuali carenze significative nella gestione del rischio di liquidità dell'ente che sono note alle autorità competenti e che possono influire sulle succursali, di eventuali misure di vigilanza correlate adottate in relazione a tali carenze e del grado di conformità dell'ente a dette misure di vigilanza

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello per lo scambio di informazioni periodico e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, delle norme tecniche di attuazione.

Valutazione generale del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell'ente, in particolare in relazione alla succursale/alle succursali stabilite nello Stato membro ospitante

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Descrizione di eventuali requisiti specifici in materia di liquidità applicati ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Informazioni riguardanti eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali verso o da succursali dell'ente

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Solvibilità

Informazioni circa la conformità o meno dell'ente ai seguenti requisiti:

a)

i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto di eventuali misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 di detto regolamento e, dove applicabile, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci dello stesso regolamento;

b)

eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri stabiliti ai sensi dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

c)

i requisiti di riserve di capitale di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello per lo scambio di informazioni periodico e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, delle norme tecniche di attuazione.

Il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli COREP]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Il coefficiente di capitale di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli COREP]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Il coefficiente di capitale totale dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli COREP]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

L'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli COREP]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

I requisiti di fondi propri applicabili nello Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto di eventuali misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 di detto regolamento e, dove applicabile, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci dello stesso regolamento

[La definizione e la formula di calcolo devono essere fornite dall'autorità competente]

[Valore da fornire sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Il livello della riserva di conservazione del capitale che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli COREP]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Il livello di un'eventuale riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli COREP]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Il livello di un'eventuale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli COREP]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Il livello di un'eventuale riserva per i G-SII o per gli O-SII che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/36/UE

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

 

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Il livello di eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e di altri eventuali requisiti imposti in relazione alla solvibilità di un ente in base a detto articolo.

Sulla base delle disposizioni delle norme tecniche di attuazione riguardanti le segnalazioni a fini di vigilanza

[Valore risultante dai modelli COREP]

Informazioni fornite alle autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

Leva finanziaria

Informazioni pubblicate dall'ente in conformità dell'articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva

 

[collegamento alla comunicazione effettuata dall'ente]

 

PARTE 3

ANNUALE SERVIZI

Modello per lo scambio di informazioni riguardanti i fornitori di servizi transfrontalieri

Riferimento giuridico

Articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014

Frequenza dello scambio di informazioni

Annuale su richiesta

Autorità competente:

 

Denominazione dell'ente:

 

Data di riferimento (31/12/AAAA):

 

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA):

 

Informazioni fornite su base consolidata (sì/no):

Indicare «sì» se le informazioni contenute nel presente modello sono fornite su base consolidata e non a livello dell'ente


Gruppo di informazioni

Informazione

Riferimento ai modelli COREP/FINREP, se del caso, o altro riferimento

Valore dell'informazione

(quantitativo, come richiesto dallo schema, o qualitativo da fornire con testo libero)

Osservazioni

Informazioni riguardanti i fornitori di servizi transfrontalieri

Il volume dei depositi ricevuti dai residenti dello Stato membro ospitante.

[La definizione e la formula di calcolo devono essere fornite dall'autorità competente]

[Valore da fornire in milioni nella valuta applicabile dell'ente sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali]

 

Il volume dei prestiti concessi ai residenti dello Stato membro ospitante.

[La definizione e la formula di calcolo devono essere fornite dall'autorità competente]

[Valore da fornire in milioni nella valuta applicabile dell'ente sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali]

 

Le seguenti informazioni si riferiscono alle attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2013/36/UE che l'ente ha notificato l'intenzione di svolgere nello Stato membro ospitante mediante la prestazione di servizi:

 

la forma in cui l'ente svolge le attività

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

le attività più significative in termini di attività svolte dall'ente nello Stato membro ospitante

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

la conferma se le attività individuate come attività aziendali principali nella notifica trasmessa dall'ente ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2013/36/UE sono svolte da un ente

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

PARTE 4

SPECIFICO PER LE SUCCURSALI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI OSPITANTI

Modello per lo scambio di informazioni riguardanti le succursali stabilite in Stati membri ospitanti

Riferimento giuridico

Articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014

Frequenza dello scambio di informazioni

Annuale

Autorità competente:

 

Denominazione della succursale:

 

Denominazione dell'ente:

 

Data di riferimento (31/12/AAAA):

 

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA):

 


Gruppo di informazioni

Informazione

Riferimento ai modelli COREP/FINREP, se del caso, o altro

Valore dell'informazione

(quantitativo, come richiesto dallo schema, o qualitativo da fornire con testo libero)

Osservazioni

Informazioni riguardanti le succursali stabilite in Stati membri ospitanti

Quote di mercato della succursale in prestiti

[La definizione e la formula di calcolo devono essere fornite dall'autorità competente]

[Valore da fornire in % sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali. Il valore non va fornito se non supera il 2 % dei prestiti totali nello Stato membro ospitante]

 

Quote di mercato della succursale in depositi

[La definizione e la formula di calcolo devono essere fornite dall'autorità competente]

[Valore da fornire in % sulla base di obblighi di segnalazione e clausole specifiche nazionali. Il valore non va fornito se non supera il 2 % dei depositi totali nello Stato membro ospitante]

 

Identificazione dei rischi sistemici rappresentati dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, ivi compresa una valutazione della possibile incidenza della sospensione o della chiusura delle operazioni della succursale sulla liquidità sistemica, sui sistemi dei pagamenti, sui sistemi di compensazione e di regolamento.

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Ostacoli al trasferimento di contante e di garanzie reali verso o dalla succursale

 

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

PARTE 5

ANNUALE GENERICO SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI (DGS)

Modello per lo scambio di informazioni in merito ai sistemi di garanzia dei depositi

Riferimento giuridico

Articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014

Frequenza dello scambio di informazioni

Annuale

Autorità competente:

 

Denominazione dell'ente:

 

Data di riferimento (31/12/AAAA):

 

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA):

 

Informazioni fornite su base consolidata (sì/no):

Indicare «sì» se le informazioni contenute nel presente modello sono fornite su base consolidata e non a livello dell'ente


Gruppo di informazioni

Informazione

Valore dell'informazione

(quantitativo, come richiesto dallo schema, o qualitativo da fornire con testo libero)

Osservazioni

Sistemi di garanzia dei depositi

Denominazione del sistema di garanzia dei depositi cui l'ente appartiene

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Copertura massima del sistema di garanzia dei depositi per depositante ammissibile

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Ambito di copertura, tipi di depositi coperti ed esclusioni dalla copertura, ivi compresi i prodotti e i tipi di depositanti

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Disposizioni di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi, in particolare se il sistema è finanziato ex ante o ex post e il volume del sistema

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

Recapiti dell'amministratore del sistema di garanzia dei depositi

[Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione. Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti]

 

PARTE 6

ANNUALE SUPPLEMENTARE

Scambio di informazioni aggiuntive per quanto riguarda la gestione e la proprietà dei singoli enti, le loro politiche in materia di liquidità e di finanziamento, i piani di liquidità e di finanziamento di emergenza e i preparativi per le situazioni di emergenza

Riferimento giuridico

Articolo 3, articolo 4, paragrafo 3 e articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014

Frequenza dello scambio di informazioni

Annuale

Autorità competente

 

Denominazione dell'ente:

 

Data di riferimento (31/12/AAAA):

 

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA):

 

Informazioni fornite su base consolidata (sì/no):

Indicare «sì» se le informazioni contenute nel presente modello sono fornite su base consolidata e non a livello dell'ente

Scambio di informazioni aggiuntive per quanto riguarda la gestione e la proprietà dei singoli enti e i preparativi per le situazioni di emergenza

1.

Struttura organizzativa attuale dell'ente che comprende le linee di business e le sue relazioni con i soggetti all'interno del gruppo

2.

Recapiti di emergenza di persone all'interno delle autorità competenti incaricate di gestire le situazioni di emergenza e le procedure di comunicazione che si applicano in situazioni di emergenza

Scambio di informazioni aggiuntive con le autorità competenti di uno Stato membro ospitante che vigilano su una succursale significativa

1.

La struttura attuale dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza, ivi compresa l'attribuzione di responsabilità per la sorveglianza della succursale

2.

L'elenco attuale degli azionisti e dei membri con partecipazioni qualificate sulla base delle informazioni fornite dall'ente creditizio conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

3.

La politica in materia di liquidità e di finanziamento dell'ente, ivi compresa la descrizione delle disposizioni di finanziamento delle succursali, delle disposizioni di sostegno intragruppo e delle procedure per la tesoreria centralizzata (cash pooling).

4.

I piani di liquidità e di finanziamento per i casi di emergenza dell'ente, ivi comprese le informazioni sugli scenari di stress ipotetici.

ALLEGATO II

Modello per lo scambio di informazioni in caso di stress di liquidità

Riferimento giuridico

Articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione

Autorità competente:

 

Denominazione dell'ente:

 

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA):

 

Informazioni fornite su base consolidata (sì/no)

Indicare «sì» se le informazioni contenute nel presente modello sono fornite su base consolidata e non a livello dell'ente

SEZIONE 1

Descrizione della situazione di stress di liquidità

Domanda/informazione

Risposta/valore

Si è verificata una situazione di stress o è probabile che una situazione di stress si verifichi entro il prossimo mese o successivamente (specificare il periodo di tempo)?

[testo libero per la risposta alla domanda]

Descrizione della situazione, ivi compresa la causa della situazione di stress

[testo libero per la risposta alla domanda]

Cosa accadrà in seguito? Cosa dovrebbe accadere che riguarderebbe l'autorità competente?

[testo libero per la risposta alla domanda]

Sono stati attivati piani di emergenza, ad esempio piani di finanziamento per i casi di emergenza?

[testo libero per la risposta alla domanda]

Incidenza prevista della situazione sul rischio di contagio nel settore bancario dello Stato membro d'origine nei prossimi 3-6 mesi?

[testo libero per la risposta alla domanda]

Incidenza prevista della situazione sull'ente, in particolare sulle sue funzioni economiche essenziali, nei prossimi 3-6 mesi?

[testo libero per la risposta alla domanda]

Incidenza prevista della situazione sulle attività della succursale nei prossimi 3-6 mesi?

[testo libero per la risposta alla domanda]

SEZIONE 2

Azioni e risanamento

Indicare le azioni finora intraprese dall'ente o dall'autorità competente per mitigare la causa dello stress. Fornire dettagli sull'incidenza che tali azioni hanno avuto

Azione e soggetto che l'ha intrapresa

Incidenza

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

Indicare le azioni future previste dall'ente o dall'autorità competente per mitigare la causa dello stress. Fornire dettagli sui tempi di attuazione di tali azioni e la loro incidenza prevista

Azione e soggetto che la intraprenderà

Tempi di attuazione

Incidenza

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

Quali sono le tappe fondamentali future e le motivazioni per ulteriori azioni?

[testo libero per la risposta alla domanda]

Indicare le azioni intraprese dall'ente o dall'autorità competente per migliorare la posizione di liquidità. Fornire dettagli sulla loro incidenza quantitativa

Azione e soggetto che l'ha intrapresa

Incidenza

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

Indicare le azioni future previste dall'ente o dall'autorità competente per migliorare la posizione di liquidità. Fornire dettagli sui tempi di attuazione di tali azioni e sulla loro incidenza prevista

Azione e soggetto che la intraprenderà

Tempi di attuazione

Incidenza

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

testo libero

Quali sono le tappe fondamentali future e le motivazioni per ulteriori azioni?

[testo libero per la risposta alla domanda]

Fornire inoltre le ultime informazioni quantitative disponibili riguardo alla liquidità come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da c) a h), del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 (cfr. anche i modelli di cui alla parte 1 o 2 dell'allegato I)


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