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Document 02013R1408-20241216

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/2024-12-16

02013R1408 — IT — 16.12.2024 — 004.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

(GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE  del 21 febbraio 2019

  L 51I

1

22.2.2019

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2022/2046 DELLA COMMISSIONE  del 24 ottobre 2022

  L 275

55

25.10.2022

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2023/2391 DELLA COMMISSIONE  del 4 ottobre 2023

  L 2391

1

5.10.2023

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2024/3118 DELLA COMMISSIONE  del 10 dicembre 2024

  L 3118

1

13.12.2024

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2025/1989 DELLA COMMISSIONE  del 2 ottobre 2025

  L 1989

1

3.10.2025




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo



Articolo 1

Campo di applicazione

1.  

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) 

aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

▼M2

b) 

aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri ►M4   ( 1 ) ◄ , ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

▼B

c) 

aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

▼M5

2.  
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

▼M3

3.  
Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applica il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione ( 2 ), a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità del medesimo regolamento.

▼B

Articolo 2

Definizioni

▼M3

1.  

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

b) 

«produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: tutte le operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;

▼B

2.  

Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) 

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) 

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) 

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) 

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

▼M4 —————

▼M4

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1.  
Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2.  
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 50 000  EUR nell’arco di tre anni.
3.  
L’importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre anni non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato.
4.  
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.
5.  
Il massimale «de minimis» e il limite nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.
6.  
Ai fini dei massimali degli aiuti «de minimis» e dei limiti nazionali, di cui ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.
7.  
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.
8.  
Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale degli aiuti «de minimis» e dei limiti nazionali, di cui ai paragrafi 2 e 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
9.  
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il pertinente massimale «de minimis» o i pertinenti limiti nazionali, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» legittimamente concessi prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
10.  
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

▼B

Articolo 4

Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

1.  
Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2.  
Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.
3.  

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) 

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

▼M4

b) 

il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 250 000  EUR su un periodo di cinque anni oppure a 125 000  EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure

▼B

c) 

l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

▼M1

4.  
Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il pertinente massimale «de minimis».
5.  
Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il pertinente massimale «de minimis».

▼B

6.  

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) 

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

▼M4

b) 

la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 375 000  EUR e una durata di 5 anni o un importo garantito di 187 500  EUR e una durata di 10 anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure

▼B

c) 

l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) 

prima dell’attuazione dell’aiuto,

i) 

il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) 

tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

7.  
Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il relativo massimale.

Articolo 5

Cumulo

▼M4

1.  
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno più dei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 ( 4 ) o svolge altre attività soggette a tale regolamento, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a favore dei suddetti settori o attività a concorrenza del pertinente massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) 2023/2831.

▼M5

2.  
Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale più elevato previsto da uno dei suddetti regolamenti, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.

▼M4

2 bis.  
Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione ( 5 ).

▼B

3.  
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

▼M4

Articolo 6

Monitoraggio e relazioni

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2027, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.
2.  
Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l’esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.
3.  
Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.
4.  
Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti «de minimis» non portino l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore ai massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
5.  
Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti «de minimis» concessi l’anno precedente. I dati aggregati contengono il numero di beneficiari, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi e l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi per settore, utilizzando la «classificazione NACE». La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti «de minimis» concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2027. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.
6.  
Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

▼B

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.  
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2.  
Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3.  
Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2008 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

▼M5

3 bis.  
Si ritiene che gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 16 dicembre 2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l’aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

▼B

4.  
Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

▼M4

5.  
In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un’impresa aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo direttamente riferimento al presente regolamento. Se un aiuto «de minimis» è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all’impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» nell’arco di un periodo di tre anni.

▼B

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

▼M4

Si applica fino al 31 dicembre 2032.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M4




ALLEGATO

Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro



Stato membro

Importo massimo degli aiuti «de minimis» (1)

(in milioni di EUR)

Belgio

226,23

Bulgaria

113,84

Cechia

141,28

Danimarca

260,65

Germania

1 415,42

Estonia

26,97

Irlanda

227,86

Grecia

264,88

Spagna

1 220,06

Francia

1 820,07

Croazia

59,25

Italia

1 375,67

Cipro

16,45

Lettonia

38,45

Lituania

81,70

Lussemburgo

11,28

Ungheria

199,62

Malta

2,70

Paesi Bassi

680,95

Austria

195,56

Polonia

682,85

Portogallo

214,27

Romania

447,18

Slovenia

30,11

Slovacchia

56,89

Finlandia

99,45

Svezia

148,40

▼M5

Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord

65,37

(1)   

Gli importi massimi sono calcolati come il 2 % della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2023.

▼M4 —————



►M4  ( 1 ) Poiché, conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso, GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), in particolare l’articolo 10 e l’allegato 5 del Quadro di Windsor (cfr. la dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo di recesso, del 24 marzo 2023, GU L 102, del 17.4.2023, pag. 87), alcune disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, ai fini del presente regolamento tutti i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. ◄

( 2 ) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

( 4 ) (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (« de minimis» ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).

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