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Document 02013R1408-20241216
Commission Regulation (EU) No 1408/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the agriculture sector
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo
02013R1408 — IT — 16.12.2024 — 004.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 |
L 51I |
1 |
22.2.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2046 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2022 |
L 275 |
55 |
25.10.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2391 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2023 |
L 2391 |
1 |
5.10.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/3118 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2024 |
L 3118 |
1 |
13.12.2024 |
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REGOLAMENTO (UE) 2025/1989 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2025 |
L 1989 |
1 |
3.10.2025 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: tutte le operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;
Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
▼M4 —————
Articolo 3
Aiuti «de minimis»
Articolo 4
Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 250 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 125 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 375 000 EUR e una durata di 5 anni o un importo garantito di 187 500 EUR e una durata di 10 anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
prima dell’attuazione dell’aiuto,
il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Cumulo
Articolo 6
Monitoraggio e relazioni
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro
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Stato membro |
Importo massimo degli aiuti «de minimis» (1) (in milioni di EUR) |
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Belgio |
226,23 |
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Bulgaria |
113,84 |
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Cechia |
141,28 |
|
Danimarca |
260,65 |
|
Germania |
1 415,42 |
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Estonia |
26,97 |
|
Irlanda |
227,86 |
|
Grecia |
264,88 |
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Spagna |
1 220,06 |
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Francia |
1 820,07 |
|
Croazia |
59,25 |
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Italia |
1 375,67 |
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Cipro |
16,45 |
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Lettonia |
38,45 |
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Lituania |
81,70 |
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Lussemburgo |
11,28 |
|
Ungheria |
199,62 |
|
Malta |
2,70 |
|
Paesi Bassi |
680,95 |
|
Austria |
195,56 |
|
Polonia |
682,85 |
|
Portogallo |
214,27 |
|
Romania |
447,18 |
|
Slovenia |
30,11 |
|
Slovacchia |
56,89 |
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Finlandia |
99,45 |
|
Svezia |
148,40 |
|
Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord |
65,37 |
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(1)
Gli importi massimi sono calcolati come il 2 % della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2023. |
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▼M4 —————
►M4 ( 1 ) Poiché, conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso, GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), in particolare l’articolo 10 e l’allegato 5 del Quadro di Windsor (cfr. la dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo di recesso, del 24 marzo 2023, GU L 102, del 17.4.2023, pag. 87), alcune disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, ai fini del presente regolamento tutti i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. ◄
( 2 ) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
( 4 ) (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (« de minimis» ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).