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Documento 32008R0202
Commission Regulation (EC) No 202/2008 of 4 March 2008 amending Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the number and names of the Scientific Panels of the European Food Safety Authority (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17-17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In vigore
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5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 202/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), e in particolare l’articolo 28, paragrafo 4,
vista la richiesta presentata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 12 settembre 2007,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti è un elemento essenziale della sicurezza della catena alimentare e della tutela dei consumatori. |
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(2) |
Dalla sua istituzione, tale gruppo di esperti ha di fatto ricevuto quasi il 50 % di tutti i mandati inviati all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Nonostante il gruppo adotti ogni anno numerosissimi pareri scientifici, esso incontra difficoltà a gestire il proprio carico di lavoro. |
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(3) |
Si prevede che, in futuro, con l’adozione di nuova legislazione verticale nel campo delle vitamine e dei minerali aggiunti agli alimenti e agli additivi alimentari, agli aromatizzanti e agli enzimi alimentari, il gruppo di esperti riceverà un numero di mandati ancora maggiore. |
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(4) |
È dunque necessario sostituire tale gruppo di esperti con 2 nuovi gruppi denominati rispettivamente «Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti» e «Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici». |
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(5) |
La suddivisione delle responsabilità tra i due nuovi gruppi di esperti dovrà garantire che l’attività di consulenza di ciascuno di essi corrisponda al rispettivo campo di competenza e contribuisca a una più equilibrata distribuzione del lavoro. Le procedure seguite dal comitato scientifico e dai gruppi di esperti scientifici dell’AESA devono garantire un coordinamento flessibile e metodi armonizzati. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 178/2002. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è modificato come segue:
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1) |
la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
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2) |
viene aggiunta la seguente lettera j):
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).