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Document 31991R3411

Regolamento (CEE) n. 3411/91 della Commissione del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 964/91 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 321 del 23.11.1991, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3411/oj

31991R3411

Regolamento (CEE) n. 3411/91 della Commissione del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 964/91 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 23/11/1991 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0100


REGOLAMENTO (CEE) N. 3411/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 964/91 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 964/91 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2293/91 (4), che ha classificato, tra l'altro, taluni funghi nel codice NC 2003 10 10, è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1991; che sembra auspicabile, per motivi legati alla politica commerciale comune, rinviare di nuovo questa data che è già stata rinviata una prima volta; che conviene quindi modificare il regolamento (CEE) n. 964/91;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1o novembre 1991 figurante all'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 964/91 è sostituita dalla data del 1o maggio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21. (3) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 14. (4) GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 22.

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