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Document 31980R0632

Regolamento (CEE) n. 632/80 della Commissione, del 14 marzo 1980, che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70

GU L 69 del 15.3.1980, p. 33–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2003; abrog. impl. da 32003R1688

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/632/oj

31980R0632

Regolamento (CEE) n. 632/80 della Commissione, del 14 marzo 1980, che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 15/03/1980 pag. 0033 - 0033
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0057
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0186
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0186


REGOLAMENTO (CEE) N. 632/80 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1980 che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando che dalla recente modifica dei regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 338/79 risulta che l'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 e l'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 dispongono che l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa può effettuarsi sino al 15 marzo 1984 per i prodotti provenienti da varietà di viti che forniscono uve relativamente acide e ottenuti da uve raccolte in determinate regioni viticole situate nella parte settentrionale della zona viticola A, nelle quali tale pratica è tradizionale e abituale; che occorre pertanto determinare le varietà di viti nonché le regioni interessate;

considerando che questa determinazione rende privo d'oggetto l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1594/70 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2531/77 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le varietà di viti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 e all'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, prino trattino, del regolamento (CEE) n. 338/79 sono le varietà « Riesling » ed « Elbling ».

2. Le regioni viticole di cui all'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 e all'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 338/79 sono le seguenti:

- Ahr,

- Mittelrhein,

- Rheingau,

- Mosel/Saar/Ruwer,

- Nahe,

- Mosella lussemburghese.

3. Soltanto i prodotti aventi acidità minima di 12 gr/litro espressa in acido tartarico possono essere oggetto di aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico.

Articolo 2

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1594/70 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.(4) GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 23.(5) GU n. L 294 del 18. 11. 1977, pag. 11.

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