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Document 31980R0632
Commission Regulation (EEC) No 632/80 of 14 March 1980 laying down detailed rules for the addition of sucrose in aqueous solution in the case of specified wine products in certain regions of wine-growing zone A and amending for the second time Regulation (EEC) No 1594/70
Regolamento (CEE) n. 632/80 della Commissione, del 14 marzo 1980, che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70
Regolamento (CEE) n. 632/80 della Commissione, del 14 marzo 1980, che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70
GU L 69 del 15.3.1980, p. 33–33
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2003; abrog. impl. da 32003R1688
Regolamento (CEE) n. 632/80 della Commissione, del 14 marzo 1980, che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 15/03/1980 pag. 0033 - 0033
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0057
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0186
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0186
REGOLAMENTO (CEE) N. 632/80 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1980 che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 8, visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, considerando che dalla recente modifica dei regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 338/79 risulta che l'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 e l'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 dispongono che l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa può effettuarsi sino al 15 marzo 1984 per i prodotti provenienti da varietà di viti che forniscono uve relativamente acide e ottenuti da uve raccolte in determinate regioni viticole situate nella parte settentrionale della zona viticola A, nelle quali tale pratica è tradizionale e abituale; che occorre pertanto determinare le varietà di viti nonché le regioni interessate; considerando che questa determinazione rende privo d'oggetto l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1594/70 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2531/77 (5); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le varietà di viti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 e all'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, prino trattino, del regolamento (CEE) n. 338/79 sono le varietà « Riesling » ed « Elbling ». 2. Le regioni viticole di cui all'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 e all'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 338/79 sono le seguenti: - Ahr, - Mittelrhein, - Rheingau, - Mosel/Saar/Ruwer, - Nahe, - Mosella lussemburghese. 3. Soltanto i prodotti aventi acidità minima di 12 gr/litro espressa in acido tartarico possono essere oggetto di aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico. Articolo 2 L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1594/70 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1980. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.(4) GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 23.(5) GU n. L 294 del 18. 11. 1977, pag. 11.