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Document 31993L0081

Direttiva 93/81/CEE della Commissione del 29 settembre 1993 che adegua la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 264 del 23.10.1993, pp. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrog. impl. da 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/81/oj

31993L0081

Direttiva 93/81/CEE della Commissione del 29 settembre 1993 che adegua la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 23/10/1993 pag. 0049 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0042


DIRETTIVA 93/81/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1993 che adegua la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata dalla direttiva 92/53/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (3), modificata dalla direttiva 91/542/CEE (4), ha ridotto i livelli dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea per i veicoli nuovi commercializzati, immatricolati o messi in circolazione a decorrere dal 1o ottobre 1993;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri possono concedere per un periodo limitato e per piccoli quantitativi una deroga a veicoli di « fine serie »;

considerando che la deroga di cui sopra è limitata, ai sensi dell'allegato XII, sezione B della direttiva 70/156/CEE, ai veicoli della categoria M1;

considerando che, secondo le previsioni, nel 1993 il mercato comunitario complessivo dei veicoli industriali pesanti diminuirà del 13 % rispetto al 1992; che ciò rappresenta una riduzione del 25 % del numero delle vendite su un periodo di quattro anni;

considerando che, come si è visto in passato, in conseguenza della forte diminuzione del mercato comunitario dei veicoli dotati di motore ad accensione spontanea che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/77/CEE, è probabile che un certo numero di veicoli omologati conformemente alla direttiva precedente rimarranno invenduti alla data del 1o ottobre 1993;

considerando che, in mancanza di una direttiva intesa a modificare l'allegato XII, sezione B, i costruttori di questi veicoli disporranno di scorte invendibili di veicoli oppure dovranno intervenire con provvedimenti antieconomici per soddisfare le disposizioni della direttiva;

considerando che, di conseguenza, ai produttori deriverebbe un ulteriore onere economico che pregiudicherebbe la loro capacità di investire in prodotti a tecnologia avanzata in un momento in cui il mercato comunitario di detti veicoli è già in forte diminuzione;

considerando che il settore dei veicoli industriali leggeri dotati di motore ad accensione spontanea si troverà probabilmente di fronte ad un problema analogo a causa dell'andamento sfavorevole di questo mercato;

considerando che, per ovviare agli effetti antieconomici di cui sopra, è necessario modificare la direttiva 70/156/CEE applicando la deroga relativa ai veicoli di « fine serie » a tutte le categorie di veicoli e non soltanto a quelli della categoria M1;

considerando che il numero massimo di veicoli che possono beneficiare dei limiti dei veicoli di « fine serie » non può superare il 10 % dell'insieme dei tipi interessati messi in circolazione l'anno precedente in ciascuno Stato membro; che l'impatto globale di questo emendamento sull'ambiente sarà minimo e limitato nel tempo;

considerando che l'applicazione delle disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai limiti per i veicoli di « fine serie » dovrebbe essere ulteriormente esplicitata al fine di trovare una soluzione definitiva rispondente alle esigenze di tutte le categorie di veicoli, inclusi i veicoli costruiti in più fasi; che la Commissione affronterà questo problema entro il 31 marzo 1994 e presenterà agli Stati membri entro tale data opportune proposte al riguardo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella sezione B dell'allegato XII della direttiva 70/156/CEE i termini: « Per la categoria M1 » sono cancellati.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33.

(4) GU n. L 295 del 25. 10. 1991, pag. 1.

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