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Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Adottato nell’ambito del quadro legislativo per una finanza sostenibile, il regolamento sull’informativa stabilisce norme di trasparenza armonizzate per i partecipanti ai mercati finanziari* e consulenti finanziari* relative alle modalità di integrazione dei fattori ambientali, sociali e di buon governo nelle loro decisioni di investimento e nella loro consulenza finanziaria e al loro obiettivo di sostenibilità generale e legata al prodotto. È concepito per limitare l’eventuale ecologismo di facciata quando i prodotti finanziari* commercializzati come sostenibili o rispettosi del clima, ovvero rivendicazioni sul coinvolgimento delle imprese finanziarie, non soddisfano in pratica questi standard.
  • Sebbene il regolamento stabilisca le norme in materia di informativa, richiede in effetti ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di prendere decisioni strategiche professionali e di investimento, che essi sono tenuti a divulgare.
  • Il regolamento introduce un’ulteriore responsabilità, disciplina ed efficienza nei mercati finanziari e accelera la concorrenza sul segmento in rapida evoluzione della finanza sostenibile. Migliora inoltre le informazioni e la comparabilità in materia di sostenibilità per gli investitori finali, nonché i dati e le informazioni per i responsabili politici, i supervisori, il mondo accademico e le organizzazioni della società civile.
  • Con informazioni comparabili e affidabili relative alla sostenibilità sui rischi e agli impatti degli investimenti, il regolamento completa altre iniziative che promuovono la transizione del sistema finanziario verso la sostenibilità e continua a sostenere le imprese che sono già sostenibili.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento opera una chiara distinzione tra i rischi connessi alla sostenibilità esterna (eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, i cosiddetti rischi ESG, che, se si verificano, potrebbero avere ripercussioni negative, reali o potenziali, sul valore di un investimento) e gli impatti negativi sui fattori relativi alla sostenibilità (esternalità negative sulle condizioni ESG). Il regolamento chiarisce anche i potenziali impatti positivi sulla sostenibilità degli investimenti.

Trasparenza a livello di entità / trasparenza da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari

I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono pubblicare sui propri siti web:

  • informazioni su come considerano le esternalità negative dei loro modelli di business, ossia i principali impatti negativi delle decisioni di investimento o della consulenza finanziaria sulla sostenibilità ESG; ovvero
  • informazioni che spieghino perché ritengono che tali impatti negativi non sussistano.

Inoltre, i siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari devono includere informazioni su come:

  • integrano i rischi di sostenibilità all’interno del loro processo decisionale di investimento e della consulenza finanziaria;
  • le loro politiche di remunerazione siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità.

Trasparenza dei prodotti finanziari

Finora sono stati sviluppati prodotti finanziari sostenibili con livelli di ambizione differenti. Per questo motivo il presente regolamento distingue tra i requisiti di trasparenza:

  • per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e
  • per i prodotti finanziari che mirano ad avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

Le due categorie di prodotti finanziari devono spiegare come si intende raggiungere la loro sostenibilità ESG all’interno di documenti precontrattuali relativi ai prodotti finanziari* e come questa è stata raggiunta all’interno di documenti periodici relativi ai prodotti finanziari*.

Inoltre, tutti i prodotti finanziari devono:

  • specificare nei documenti precontrattuali in che modo integrano i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento; e
  • identificare il possibile impatto di un investimento sulla redditività.

Regole simili si applicano ai consulenti finanziari. I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione gli impatti negativi principali sulle questioni relative alla sostenibilità devono anche spiegare se, e, in caso affermativo, come i loro prodotti finanziari considerano gli impatti negativi principali.

Le autorità europee di vigilanza:

  • redigono le necessarie norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni pertinenti e le presentano alla Commissione europea, entro il 30 dicembre 2020, il 30 dicembre 2021, il 1o giugno 2021 e il 1o giugno 2022;
  • redigono le norme tecniche di attuazione per definire la presentazione di riferimento delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e agli investimenti sostenibili;
  • riferiscono alla Commissione entro il 10 settembre 2022, e successivamente ogni anno, in merito alle migliori pratiche e formulano raccomandazioni sui principi di informativa volontaria.

La relazione viene resa pubblica e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione):

  • garantiscono che le autorità competenti vigilino sull’osservanza della normativa;
  • possono applicare il regolamento ai produttori di prodotti pensionistici che gestiscono regimi nazionali di sicurezza sociale, agli intermediari in materia di microassicurazione e alle imprese di investimento.

La Commissione:

  • può adottare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;
  • deve valutare la normativa entro il 30 dicembre 2022 e considerare se proporre modifiche.

Il regolamento non si applica automaticamente a:

  • intermediari assicurativi che forniscono consulenza su prodotti d’investimento basati sulle assicurazioni* (IBIP);
  • imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e sono imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Atti delegati

Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 integra il regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione, specificando il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche relative a:

  • indicatori di sostenibilità e impatti negativi sulla sostenibilità;
  • il principio «non arrecare un danno significativo»;
  • la promozione di caratteristiche ambientali o sociali e di obiettivi di investimento sostenibili.

Il 31 ottobre 2022, la Commissione ha adottato modifiche al presente regolamento delegato [regolamento delegato (UE) 2023/363] per richiedere ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in quale misura i loro portafogli sono esposti ad attività connesse al gas e al nucleare conformi al regolamento sulla tassinomia (si veda la sintesi), come stabilito nell’atto delegato complementare sul clima.

Tali modifiche sono volte ad aumentare la trasparenza e a consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate.

I requisiti e gli standard si applicano dal 1o gennaio 2023 e le modifiche si applicano dal 20 febbraio 2023.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 10 marzo 2021, fatta eccezione per le norme sulla trasparenza degli impatti negativi sulla sostenibilità, nella misura in cui si applicano ai partecipanti ai mercati finanziari che superano una media di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario e ai partecipanti al mercato che sono società controllanti di un grande gruppo che supera, su base consolidata, i 500 dipendenti durante l’esercizio finanziario. In questi casi, si applica dal 30 giugno 2021.

CONTESTO

  • Le norme armonizzate permettono agli investitori finali di essere informati sull’impatto ESG dei diversi prodotti finanziari nei diversi Stati membri.
  • Gli investitori istituzionali, come gli asset manager, i fondi pensione o le compagnie di assicurazione sulla vita, investono per conto dei loro clienti. I rigorosi requisiti giuridici dell’Unione che coprono una vasta gamma di prodotti finanziari, dai fondi di investimento ai prodotti pensionistici personali, assicurano che questi investitori agiscano nell’interesse dei loro clienti.
  • Il regolamento introduce ulteriori condizioni di divulgazione sull’impatto ambientale e sociale delle decisioni di investimento.
  • È concepito per limitare l’eventuale ecologismo di facciata nel caso in cui prodotti o servizi commercializzati come sostenibili o rispettosi del clima non soddisfino tali norme nella pratica.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Partecipante ai mercati finanziari. Tutte le entità finanziarie che gestiscono il denaro dei loro clienti attraverso prodotti finanziari e che sono:
  • una compagnia di assicurazioni che fornisce un IBIP;
  • un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
  • un ente pensionistico aziendale o professionale;
  • un produttore di un prodotto pensionistico;
  • un gestore di fondi di investimento alternativi;
  • un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo;
  • un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;
  • un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;
  • una società di gestione di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
  • un istituto di credito che fornisce la gestione del portafoglio.
Consulente finanziario. Questo termine comprende tutto quanto segue, vale a dire:
  • un intermediario assicurativo che fornisce consulenza assicurativa in materia di IBIP;
  • un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza assicurativa in materia di IBIP;
  • un istituto di credito che fornisce consulenza in materia di investimenti;
  • un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
  • un gestore di fondi di investimento alternativi che fornisce consulenza in materia di investimenti in conformità con la direttiva 2011/61/UE (sui fondi speculativi e di private equity); oppure
  • una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti in conformità con la direttiva 2009/65/CE sugli OICVM.
Prodotti finanziari. Investimenti, quali ad esempio:
  • un portafoglio;
  • un fondo di investimento alternativo;
  • un IBIP;
  • un prodotto o schema pensionistico;
  • un OICVM;
  • un prodotto pensionistico individuale paneuropeo.
Documenti precontrattuali relativi ai prodotti finanziari. Documenti che condividono informazioni relative ai prodotti finanziari prima che un investitore decida di investire.
Documenti periodici relativi a prodotti finanziari. Relazioni, generalmente emesse annualmente, riguardanti le prestazioni di prodotti finanziari specifici.
Prodotti d’investimento assicurativi (IBIP). Una gamma di prodotti d’investimento commercializzati agli investitori al dettaglio che sono soggetti a un rischio d’investimento. Includono prodotti finanziari strutturati, come le opzioni, che sono confezionati in polizze assicurative.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/2088 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 332 del 27.12.2022, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

Regolamento (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 06.03.2023

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