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Il regolamento (UE) 2019/2088, adottato nell’ambito del quadro legislativo per la finanza sostenibile, stabilisce norme armonizzate di trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari1 e i consulenti finanziari2 sulle modalità di integrazione dei fattori ambientali, sociali e di buon governo nelle loro decisioni di investimento e nella loro consulenza finanziaria e sulle loro ambizioni di sostenibilità globale e legate ai prodotti. È progettato per limitare le possibilità di greenwashing, ovvero quando prodotti finanziari3 commercializzati come sostenibili o rispettosi del clima, o le affermazioni sul coinvolgimento delle imprese finanziarie, non soddisfano, in pratica, tali standard.
Sebbene il regolamento stabilisca le norme in materia di informativa, richiede in effetti ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di prendere decisioni strategiche professionali e di investimento, che essi sono tenuti a divulgare.
Il regolamento introduce un’ulteriore responsabilità, disciplina ed efficienza nei mercati finanziari e accelera la concorrenza nel segmento in rapida evoluzione della finanza sostenibile. Migliora inoltre le informazioni e la comparabilità in materia di sostenibilità per gli investitori finali, nonché i dati e le informazioni per i responsabili politici, i supervisori, il mondo accademico e le organizzazioni della società civile.
Con informazioni comparabili e affidabili relative alla sostenibilità sui rischi e agli impatti degli investimenti, il regolamento completa altre iniziative che promuovono la transizione del sistema finanziario verso la sostenibilità e continua a sostenere le imprese che sono già sostenibili.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento opera una chiara distinzione tra i rischi connessi alla sostenibilità esterna (eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, i cosiddetti rischi ESG, che, se si verificano, potrebbero avere ripercussioni negative, reali o potenziali, sul valore di un investimento) e gli impatti negativi sui fattori relativi alla sostenibilità (esternalità negative sulle condizioni ESG). Il regolamento chiarisce anche i potenziali impatti positivi sulla sostenibilità degli investimenti.
Trasparenza a livello di entità / trasparenza da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari
I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono pubblicare sui propri siti web:
informazioni su come considerano le esternalità negative dei loro modelli di business, ossia i principali impatti negativi delle decisioni di investimento o della consulenza finanziaria sulla sostenibilità ESG; ovvero
informazioni che spieghino perché ritengono che tali impatti negativi non sussistano.
Inoltre, i siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari devono includere informazioni su come:
integrano i rischi di sostenibilità all’interno del loro processo decisionale di investimento e della consulenza finanziaria;
le loro politiche di remunerazione siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità.
Trasparenza dei prodotti finanziari
Finora sono stati sviluppati prodotti finanziari sostenibili con livelli di ambizione differenti. Per questo motivo il presente regolamento distingue tra i requisiti di trasparenza:
per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e
per i prodotti finanziari che mirano ad avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.
Le due categorie di prodotti finanziari devono spiegare come la loro sostenibilità ESG sarà raggiunta nei documenti precontrattuali relativi ai prodotti finanziari4 e come è stata raggiunta nei documenti periodici relativi ai prodotti finanziari5.
Inoltre, tutti i prodotti finanziari devono:
specificare nei documenti precontrattuali in che modo integrano i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento; e
identificare il possibile impatto di un investimento sulla redditività.
Regole simili si applicano ai consulenti finanziari. I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione gli impatti negativi principali sulle questioni relative alla sostenibilità devono anche spiegare se, e, in caso affermativo, come i loro prodotti finanziari considerano gli impatti negativi principali.
redigere le necessarie norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni pertinenti e presentarle alla Commissione europea, entro il , il , il e il ;
redigere le norme tecniche di attuazione per definire la presentazione di riferimento delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e agli investimenti sostenibili;
riferire sulle migliori pratiche e formulare raccomandazioni sulle norme volontarie di segnalazione alla Commissione entro il , e presentare successivamente una relazione annuale.
garantiscono che le autorità competenti vigilino sull’osservanza della normativa;
possono applicare il regolamento ai produttori di prodotti pensionistici che gestiscono regimi nazionali di sicurezza sociale, agli intermediari in materia di microassicurazione e alle imprese di investimento.
La Commissione:
può adottare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;
deve valutare la normativa entro il e considerare se proporre modifiche.
Il regolamento non si applica automaticamente a:
intermediari assicurativi che forniscono consulenza su prodotti d’investimento basati sulle assicurazioni6 (IBIPs);
imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e sono imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Punto di accesso unico europeo (ESAP)
Il regolamento di modifica (UE) 2023/2869 integra nel regolamento (UE) n. 2019/2088 un nuovo articolo relativo all’accessibilità delle informazioni sul punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito dal regolamento (UE) 2023/2859 (si veda la sintesi). L’ESAP fornirà l’accesso a informazioni pubbliche di carattere finanziario e di sostenibilità sulle imprese e sui prodotti di investimento dell’Unione. A partire dal , quando si rendono pubbliche le politiche sui rischi di sostenibilità, gli impatti negativi sulla sostenibilità, le modalità con cui le politiche retributive sono coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità o le caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti finanziari, l’atto modificativo impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di presentare tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta competente al fine di renderle accessibili sull’ESAP. Il regolamento di modifica stabilisce inoltre le condizioni che tali informazioni devono soddisfare.
Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 integra il regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione, specificando il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche relative a:
indicatori di sostenibilità e impatti negativi sulla sostenibilità;
il principio del “non arrecare un danno significativo”;
la promozione di caratteristiche ambientali o sociali e di obiettivi di investimento sostenibili.
L’atto impone inoltre ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in quale misura i loro portafogli sono esposti ad attività connesse al gas e al nucleare conformi al regolamento sulla tassonomia (si veda la sintesi), come stabilito nell’atto delegato complementare “Clima”.
Tali modifiche mirano ad aumentare la trasparenza e a consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate.
I requisiti e gli standard si applicano dal e le modifiche si applicano dal .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal , fatta eccezione per le norme sulla trasparenza degli impatti negativi sulla sostenibilità, nella misura in cui si applicano ai partecipanti ai mercati finanziari che superano una media di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario e ai partecipanti al mercato che sono società controllanti di un grande gruppo che supera, su base consolidata, i 500 dipendenti durante l’esercizio finanziario. In questi casi, si applica dal .
CONTESTO
Le norme armonizzate permettono agli investitori finali di essere informati sull’impatto ESG dei diversi prodotti finanziari nei diversi Stati membri.
Gli investitori istituzionali, come gli asset manager, i fondi pensione o le compagnie di assicurazione sulla vita, investono per conto dei loro clienti. I rigorosi requisiti giuridici dell’Unione che coprono una vasta gamma di prodotti finanziari, dai fondi di investimento ai prodotti pensionistici personali, assicurano che questi investitori agiscano nell’interesse dei loro clienti.
Il regolamento introduce ulteriori condizioni di divulgazione sull’impatto ambientale e sociale delle decisioni di investimento.
Partecipante ai mercati finanziari: tutte le entità finanziarie che gestiscono il denaro dei loro clienti attraverso prodotti finanziari e che sono un’impresa di assicurazione che fornisce un IBIP; un’impresa di investimento che fornisce una gestione di portafoglio; un ente pensionistico aziendale o professionale; un produttore di un prodotto pensionistico; un gestore di fondi di investimento alternativi; un fornitore di prodotti pensionistici personali paneuropei; un gestore di un fondo di venture capital qualificato registrato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; una società di gestione di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); o un istituto di credito che fornisce gestione di portafoglio.
Consulente finanziario: questo termine comprende tutti i seguenti soggetti: un intermediario o un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza assicurativa in relazione agli IBIP; un istituto di credito o un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; un gestore di fondi di investimento alternativi che fornisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE (sui fondi speculativi e di private equity); o una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della direttiva 2009/65/CE sugli OICVM.
Prodotti finanziari: investimenti quali un portafoglio, un fondo di investimento alternativo, un IBIP, un prodotto o un regime pensionistico, un OICVM o un prodotto pensionistico individuale paneuropeo.
Documenti precontrattuali relativi ai prodotti finanziari: documenti che condividono informazioni relative ai prodotti finanziari prima che un investitore decida di investire.
Documenti periodici relativi a prodotti finanziari: relazioni, generalmente emesse annualmente, riguardanti le prestazioni di prodotti finanziari specifici.
Prodotti d’investimento assicurativi (IBIP): una gamma di prodotti d’investimento commercializzati agli investitori al dettaglio che sono soggetti a un rischio d’investimento. Includono prodotti finanziari strutturati, come le opzioni, che sono confezionati in polizze assicurative.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/2088 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L 2023/2859, del ).
Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio non arrecare un danno significativo, che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del , pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 332 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del , pag. 37).
Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del , pag. 98).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del , pag. 349).
Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del , pag. 18).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338).
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’, pag. 1).
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del , pag. 32).
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del , pag. 1).