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attua il regolamento (UE) 2021/695 Orizzonte Europa (si veda la sintesi), il programma quadro di ricerca e innovazione, poiché ne stabilisce le norme dettagliate per l’attuazione e ne fissa la durata, prevedendo i mezzi ritenuti necessari.
Si veda la sintesi del regolamento (UE) 2021/695 per ulteriori dettagli relativi agli obiettivi, alla struttura e al bilancio di Orizzonte Europa.
Il programma specifico contribuisce agli obiettivi generali e specifici definiti nel regolamento di Orizzonte Europa (regolamento (UE) 2021/695).
Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti:
il rafforzamento della ricerca di eccellenza di base e di frontiera;
il potenziamento e la diffusione dell’eccellenza, compresa la promozione di una partecipazione di più ampio respiro nell’Unione europea (Unione);
il potenziamento dei legami tra ricerca, innovazione e, ove opportuno, istruzione e altre politiche, compresa la complementarità con politiche e attività nell’ambito di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale e unionale;
la promozione di attività di ricerca e innovazione responsabili, che tengano conto del principio di precauzione;
il rafforzamento della dimensione di genere nel programma specifico;
il miglioramento dei legami di collaborazione in ricerca e innovazione a livello europeo e nell’ambito di diversi settori e discipline, tra cui scienze sociali e umanistiche;
il rafforzamento della cooperazione internazionale;
il collegamento e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca nello spazio europeo della ricerca (SER) e la fornitura di un accesso transnazionale;
l’attrazione di talenti, la formazione e il trattenimento di ricercatori, ricercatrici, innovatori e innovatrici nel SER, perfino favorendone la mobilità;
la promozione della scienza aperta e la garanzia di visibilità al pubblico, nonché l’accesso aperto a pubblicazioni scientifiche e dati di ricerca, incluse eccezioni appropriate;
l’incentivazione dell’impiego dei risultati relativi a ricerca e innovazione, la divulgazione attiva e lo sfruttamento dei risultati, in particolare per beneficiare di investimenti privati e dello sviluppo di politiche;
il conseguimento, tramite missioni di ricerca e innovazione, degli obiettivi ambiziosi entro un lasso di tempo stabilito;
il miglioramento del rapporto e dell’interazione tra scienza e società, comprese la visibilità della scienza nella società e la comunicazione scientifica, e la promozione della partecipazione di cittadini e utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;
l’accelerazione della trasformazione industriale, anche mediante l’acquisizione di competenze migliori per l’innovazione;
la stimolazione delle attività di ricerca e innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI), la creazione e l’ampliamento di aziende innovative, in particolare start-up, PMI e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione;
il miglioramento dell’accesso al capitale di rischio, anche mediante sinergie con il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 (si veda la sintesi), in particolare qualora il mercato non fornisca un finanziamento efficace.
Nel perseguimento di tali obiettivi, si può tenere conto di alcune esigenze nuove e impreviste che sorgono durante il periodo di attuazione del programma specifico. Ciò può, se debitamente giustificato, comprendere risposte a opportunità, crisi e minacce emergenti, nonché alle esigenze legate all’elaborazione di nuove politiche dell’Unione.
La struttura del programma specifico, che rispecchia la struttura del regolamento di Orizzonte Europa, fatta eccezione per l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, è la seguente:
Pilastro I — Eccellenza scientifica;
Pilastro II — Sfide globali e competitività dell’industria europea;
Pilastro III — Europa innovativa;
Parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER».
Il risultato della pianificazione strategica è definito in un piano strategico pluriennale, per la preparazione dei contenuti nei programmi di lavoro di attuazione del programma specifico, che contemplerà, se del caso e fra l’altro:
l’impatto previsto;
un’indicazione dell’importo assegnato a ogni azione e missione, e un calendario indicativo di attuazione;
i seguenti aspetti relativi alle sovvenzioni:
le priorità;
i criteri di selezione e di assegnazione, e il peso corrispettivo dei diversi criteri di assegnazione;
il tasso massimo di finanziamento dei costi totali ammissibili.
Il piano strategico si riferisce a un periodo massimo di quattro anni, ed è contraddistinto da una flessibilità sufficiente affinché l’Unione possa rispondere velocemente a sfide nuove ed emergenti, opportunità e crisi impreviste. Il piano strategico si concentra in particolare sul pilastro «Sfide globali e competitività dell’industria europea» e riguarda inoltre le attività pertinenti in altri pilastri e nella parte «Ampliare la partecipazione e rafforzare il SER».
Bilancio
Il programma specifico dispone di un bilancio di 83 397 miliardi di euro ai prezzi attuali, e di un bilancio supplementare di 2 790 miliardi di euro a prezzi costanti del 2018 derivanti dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, si veda la sintesi), e un bilancio ulteriore di 5 000 miliardi di euro a prezzi costanti del 2018 proveniente dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi da COVID-19 [regolamento (UE) 2020/2094, si veda la sintesi].
Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del ,che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167I del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del , che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del , pag. 23).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2020/2094 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha valore esclusivamente documentario.