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Spedizioni di rifiuti

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce le norme per le procedure e i controlli sulle spedizioni di rifiuti al fine di:

Tali norme sono volte a prevenire o ridurre qualsiasi danno alla salute o all’ambiente durante il trasporto e il trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Il regolamento incorpora nel diritto dell’Unione europea (Unione) le disposizioni della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e della decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati per le operazioni di recupero.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • spedizioni tra gli Stati membri dell’Unione.
  • esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi;
  • rifiuti in transito nel territorio dell’Unione.

Il regolamento non si applica alle spedizioni di diverse categorie di rifiuti, come i sottoprodotti di origine animale o i rifiuti radioattivi, contemplati da una normativa comunitaria separata.

Spedizioni intra UE

Le spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti nell’Unione:

  • sono vietate, come regola generale;
  • sono consentite se la spedizione è:
    • dichiarate per via elettronica in base alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, contenente condizioni, termini e scadenze specifici: l’allegato I fornisce il modulo standard;
    • accompagnate dalla documentazione necessaria con conferma scritta da parte dei paesi di spedizione, di destinazione e di transito prima dell’esportazione;
    • approvate, con o senza condizioni, dalle autorità competenti.

Le spedizioni per il recupero dei rifiuti nell’Unione:

  • elencate nell’allegato IV, considerate pericolose o non in grado di essere recuperate in modo ecologicamente corretto, devono utilizzare la stessa procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte delle spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
  • rispettano obblighi generali di informazione meno stringenti se i rifiuti sono identificati come rifiuti verdi di cui agli allegati III, IIIA e IIIB o non superano i 250 kg e sono destinati ad analisi di laboratorio.

Gli obblighi generali di informazione stabiliscono che:

  • i rifiuti di recupero possono essere conferiti solo a un impianto legalmente autorizzato;
  • tutte le parti coinvolte nella spedizione devono compilare il modulo informativo di cui all’allegato VIII;
  • l’impianto di recupero deve fornire un certificato una volta completato il lavoro.

Ulteriori norme stabiliscono che:

  • i rifiuti notificati in una spedizione di recupero o smaltimento non possono essere mischiati con altri rifiuti o sostanze;
  • tutti i documenti devono essere conservati per almeno cinque anni;
  • la Commissione europea pubblica le informazioni relative alle spedizioni soggette agli obblighi generali di notifica e di informazione sul suo sito web, con aggiornamenti mensili;
  • vi sono procedure aggiuntive nel caso in cui una spedizione non possa essere completata come previsto o sia illegale;
  • gli Stati membri stabiliscono e applicano le proprie misure di sorveglianza e di controllo, in linea con il regolamento, per i rifiuti trasportati esclusivamente all’interno delle proprie frontiere.

Esportazioni dall’Unione verso paesi terzi

Le esportazioni di rifiuti monouso dall’Unione sono:

  • vietate come regola generale;
  • autorizzate per i paesi dell’Associazione europea di libero scambio se:
    • sono parte della convenzione di Basilea;
    • non vietano tali importazioni;
    • rispettano le norme di spedizione interne dell’Unione, con alcune modifiche.

Le esportazioni dall’Unione verso i paesi non membri dell’OCSE di:

  • rifiuti pericolosi e alcuni altri tipi di rifiuti (elencati nell’allegato V), compresa la plastica, sono vietati per il recupero salvo in circostanze eccezionali;
  • rifiuti non pericolosi sono vietati, tranne:
    • per i rifiuti metallici e contenenti metalli soggetti agli obblighi generali di informazione o alle procedure di notifica e autorizzazione preventive scritte;
    • quando un paese può dimostrare che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto e richiede l’inclusione nell’elenco delle destinazioni approvate che la Commissione adotterà entro il e aggiornerà regolarmente.

Altri requisiti stabiliscono che:

  • la Commissione controlla le esportazioni di rifiuti dell’Unione, in particolare di plastica, verso i paesi dell’OCSE per il loro impatto ambientale e sanitario e per garantire che non vengano spediti a terze destinazioni;
  • gli esportatori devono dimostrare che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto;
  • sono vietate le esportazioni di rifiuti verso l’Antartico e i paesi e territori d’oltremare.

Importazioni nell’Unione da paesi terzi;

Il regolamento:

  • vieta le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero, fatta eccezione per:
    • parti contraenti della convenzione di Basilea;
    • altri paesi con i quali l’Unione o i suoi Stati membri hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali;
    • altre aree in situazioni eccezionali, quali crisi, operazioni di mantenimento della pace o guerra;
  • richiede alle autorità competenti dell’Unione di garantire che i rifiuti importati non mettano a rischio la salute umana e siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

Gestione e applicazione ecologicamente corrette

Il regolamento richiede:

  • ai produttori di rifiuti, notificatori, spedizionieri e altre parti coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti di applicare buone pratiche ambientali durante l’intero processo per non nuocere alla salute umana;
  • agli Stati membri di:
    • ispezionare i locali, le imprese, gli intermediari, i rivenditori, le spedizioni e il materiale trattato;
    • elaborare e applicare piani nazionali di ispezione;
    • imporre sanzioni appropriate in caso di violazioni del regolamento;
    • garantire il coordinamento tra le proprie agenzie preposte all’esecuzione;
    • cooperare con le altre parti contraenti della convenzione di Basilea;
  • creare un gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illecite;
  • alla Commissione di:
    • sostenere e integrare le attività nazionali per garantire l’osservanza del regolamento;
    • avviare una propria ispezione se sospetta che una spedizione sia illegale;
    • presentare una relazione di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro il .

La Commissione può tenere colloqui con qualsiasi persona fisica o giuridica, e può adottare atti delegati per modificare gli allegati del regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157 del ).

ultimo aggiornamento:

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