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Tali norme sono volte a prevenire o ridurre qualsiasi danno alla salute o all’ambiente durante il trasporto e il trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.
esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi;
rifiuti in transito nel territorio dell’Unione.
Il regolamento non si applica alle spedizioni di diverse categorie di rifiuti, come i sottoprodotti di origine animale o i rifiuti radioattivi, contemplati da una normativa comunitaria separata.
Spedizioni intra UE
Le spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti nell’Unione:
sono vietate, come regola generale;
sono consentite se la spedizione è:
dichiarate per via elettronica in base alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, contenente condizioni, termini e scadenze specifici: l’allegato I fornisce il modulo standard;
accompagnate dalla documentazione necessaria con conferma scritta da parte dei paesi di spedizione, di destinazione e di transito prima dell’esportazione;
approvate, con o senza condizioni, dalle autorità competenti.
Le spedizioni per il recupero dei rifiuti nell’Unione:
elencate nell’allegato IV, considerate pericolose o non in grado di essere recuperate in modo ecologicamente corretto, devono utilizzare la stessa procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte delle spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
rispettano obblighi generali di informazione meno stringenti se i rifiuti sono identificati come rifiuti verdi di cui agli allegati III, IIIA e IIIB o non superano i 250 kg e sono destinati ad analisi di laboratorio.
Gli obblighi generali di informazione stabiliscono che:
i rifiuti di recupero possono essere conferiti solo a un impianto legalmente autorizzato;
tutte le parti coinvolte nella spedizione devono compilare il modulo informativo di cui all’allegato VIII;
l’impianto di recupero deve fornire un certificato una volta completato il lavoro.
Ulteriori norme stabiliscono che:
i rifiuti notificati in una spedizione di recupero o smaltimento non possono essere mischiati con altri rifiuti o sostanze;
tutti i documenti devono essere conservati per almeno cinque anni;
la Commissione europea pubblica le informazioni relative alle spedizioni soggette agli obblighi generali di notifica e di informazione sul suo sito web, con aggiornamenti mensili;
vi sono procedure aggiuntive nel caso in cui una spedizione non possa essere completata come previsto o sia illegale;
gli Stati membri stabiliscono e applicano le proprie misure di sorveglianza e di controllo, in linea con il regolamento, per i rifiuti trasportati esclusivamente all’interno delle proprie frontiere.
Esportazioni dall’Unione verso paesi terzi
Le esportazioni di rifiuti monouso dall’Unione sono:
rispettano le norme di spedizione interne dell’Unione, con alcune modifiche.
Le esportazioni dall’Unione verso i paesi non membri dell’OCSE di:
rifiuti pericolosi e alcuni altri tipi di rifiuti (elencati nell’allegato V), compresa la plastica, sono vietati per il recupero salvo in circostanze eccezionali;
rifiuti non pericolosi sono vietati, tranne:
per i rifiuti metallici e contenenti metalli soggetti agli obblighi generali di informazione o alle procedure di notifica e autorizzazione preventive scritte;
quando un paese può dimostrare che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto e richiede l’inclusione nell’elenco delle destinazioni approvate che la Commissione adotterà entro il e aggiornerà regolarmente.
Altri requisiti stabiliscono che:
la Commissione controlla le esportazioni di rifiuti dell’Unione, in particolare di plastica, verso i paesi dell’OCSE per il loro impatto ambientale e sanitario e per garantire che non vengano spediti a terze destinazioni;
gli esportatori devono dimostrare che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto;
sono vietate le esportazioni di rifiuti verso l’Antartico e i paesi e territori d’oltremare.
Importazioni nell’Unione da paesi terzi;
Il regolamento:
vieta le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero, fatta eccezione per:
parti contraenti della convenzione di Basilea;
altri paesi con i quali l’Unione o i suoi Stati membri hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali;
altre aree in situazioni eccezionali, quali crisi, operazioni di mantenimento della pace o guerra;
richiede alle autorità competenti dell’Unione di garantire che i rifiuti importati non mettano a rischio la salute umana e siano gestiti in modo ecologicamente corretto.
Gestione e applicazione ecologicamente corrette
Il regolamento richiede:
ai produttori di rifiuti, notificatori, spedizionieri e altre parti coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti di applicare buone pratiche ambientali durante l’intero processo per non nuocere alla salute umana;
agli Stati membri di:
ispezionare i locali, le imprese, gli intermediari, i rivenditori, le spedizioni e il materiale trattato;
elaborare e applicare piani nazionali di ispezione;
imporre sanzioni appropriate in caso di violazioni del regolamento;
garantire il coordinamento tra le proprie agenzie preposte all’esecuzione;
cooperare con le altre parti contraenti della convenzione di Basilea;
creare un gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illecite;
alla Commissione di:
sostenere e integrare le attività nazionali per garantire l’osservanza del regolamento;
avviare una propria ispezione se sospetta che una spedizione sia illegale;
Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157 del ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento (GU L, 2024/2571 del ).
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/2399 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del , pag. 33).
Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del , pag. 1).
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del , pag. 17).
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del , pag. 28).
Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del , relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del , pag. 6).