This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Decisione 93/98/CEE — approvazione a nome della Comunità europea della convenzione di Basilea
La decisione approva a nome cella Comunità economica europea (oggi UE) la convenzione di Basilea.
La convenzione costituisce l’accordo più completo in materia ambientale globale riguardante i rifiuti pericolosi e altri rifiuti. Essa punta a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti avversi risultanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri (attraverso i confini) e dalla gestione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.
La convenzione regola i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e altri rifiuti e richiede alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità sane dal punto di vista ambientale.
Le parti si impegnano altresì a:
La convenzione contiene otto allegati:
Le parti si impegnano a:
Le parti possono imporre requisiti supplementari che siano coerenti con la convenzione
La convenzione introduce procedure di notifica relativamente a:
In caso di rifiuti esportati illegalmente, le parti firmatarie della convenzione hanno l’obbligo di re-importarli.
Le parti concordano di collaborare per l’adozione di pratiche corrette per la gestione ambientale di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.
Le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie attraverso modalità di negoziazione pacifiche di loro scelta. Se non viene individuata una soluzione, la controversia viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia o a un collegio arbitrale composto da tre parti.
La segreteria facilita la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le parti.
I centri regionali o subregionali di tutto il mondo forniscono attività di formazione e di sviluppo delle capacità.
La convenzione è stata integrata nel diritto dell’UE tramite il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e i successivi emendamenti.
La decisione è stata applicata dal . L’accordo si applica dall’.
L’UE, oltre agli Stati membri, è parte nella convenzione. L’UE ha ratificato la modifica del divieto che impedisce l’esportazione di rifiuti verso paesi non membri dell’OCSE, sebbene tale emendamento non sia ancora entrato in vigore a livello internazionale.
La convenzione è stata negoziata sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ed è stata adottata nel 1989.
Per ulteriori informazioni, si consulti:
Decisione 93/98/CE del Consiglio, del , sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del pag. 1).
Rettifica della decisione 93/98/CEE del Consiglio del sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 74 del , pag. 52).
Convenzione di Basilea Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (GU L 39 del , pag. 3).
ultimo aggiornamento