Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valutazione e monitoraggio di Schengen

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per garantire che i paesi dello spazio Schengen applichino l’acquis di Schengen in modo efficace, mantenendo un corretto funzionamento dello spazio Schengen. Essa si prefigge di:

  • contribuire a mantenere la fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e i paesi associati a Schengen;
  • rafforzare la libera circolazione nell’Unione;
  • garantire la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali.

Tutti gli Stati membri partecipano in parte allo spazio senza controlli alle frontiere interne. Attualmente, 23 Stati membri applicano integralmente l’acquis di Schengen, così come i quattro paesi dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e i paesi associati a Schengen. Bulgaria, Cipro e Romania, conformemente ai loro rispettivi atti di adesione, aderiranno presto allo spazio Schengen. A partire dal , l’acquis di Schengen si applica pienamente alla Croazia [decisione (UE) 2022/2451 del Consiglio]. L’Irlanda non fa parte dello spazio Schengen, sebbene faccia parte dell’acquis relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria, compreso il sistema d’informazione Schengen.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione

Gli Stati membri, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea devono cooperare pienamente al fine di garantire l’attuazione efficace del regolamento e informare il Parlamento europeo sugli sviluppi significativi. La natura inter pares e il coinvolgimento attivo degli Stati membri sono alcune delle caratteristiche chiave della valutazione Schengen.

Valutazione e monitoraggio

Le valutazioni, alcune delle quali possono essere condotte a breve termine, possono essere:

  • iniziali;
  • periodiche;
  • senza preavviso:
    • per valutare l’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne,
    • a seguito di problemi sistemici con un impatto potenzialmente negativo sullo spazio, comprese le minacce all’ordine pubblico o alla sicurezza interna,
    • in caso di grave negligenza di uno Stato membro o di gravi violazioni dei diritti fondamentali; o
  • tematiche, per valutare l’applicazione delle modifiche legislative o delle nuove politiche.

Il monitoraggio comprende:

  • il riesame dei piani d’azione e delle relazioni di follow-up presentati dagli Stati membri;
  • le revisioni; e
  • le visite di verifica.

La valutazione e il monitoraggio vengono effettuati principalmente attraverso visite e questionari e in via eccezionale attraverso altri metodi remoti.

Cooperazione con gli organi e le agenzie dell’Unione

La Commissione collabora con gli organi e le agenzie dell’Unione, in particolare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

La Commissione può chiedere agli organismi dell’Unione di fornire dati statistici o analisi dei rischi per avere maggiore consapevolezza delle potenziali minacce future e garantire la sicurezza interna dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896.

Cooperazione con Frontex ed Europol

Frontex presenta un’analisi annuale dei rischi riguardante gli aspetti rilevanti della gestione integrata delle frontiere, per assistere il programma di valutazione annuale, comprese le valutazioni senza preavviso per l’anno successivo, con raccomandazioni su:

  • sezioni specifiche delle frontiere esterne;
  • valichi di frontiera specifici; e
  • siti specifici per valutare la conformità con la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda la sintesi).

Europol fornisce competenze, analisi, relazioni e altre informazioni.

Programmi di valutazione

La Commissione, previa consultazione con gli organi dell’Unione, e sulla base di analisi dei rischi e altre informazioni, istituisce:

  • un programma di valutazione settennale, durante il quale ciascuno Stato membro è sottoposto a una valutazione periodica e, se del caso, a valutazioni tematiche e senza preavviso;
  • un programma di valutazione annuale.

Gruppi di valutazione

Le valutazioni sono effettuate da piccoli gruppi composti da esperti degli Stati membri, rappresentanti della Commissione e osservatori degli organi e delle agenzie dell’Unione.

Tutti i membri e gli osservatori del gruppo devono essere adeguatamente qualificati e possedere una solida conoscenza teorica ed esperienza nei settori oggetto della valutazione e del monitoraggio, nonché una conoscenza solida dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione.

Relazioni e follow-up

La relazione di valutazione analizza aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi. I risultati sono valutati come uno dei seguenti:

  • migliori pratiche;
  • miglioramenti necessari;
  • non conformità.

Di norma, la Commissione trasmette la relazione e le sue raccomandazioni entro quattro settimane allo Stato membro, che a sua volta ha a disposizione due settimane per formulare le proprie osservazioni. Successivamente la adotta per mezzo di un atto di esecuzione entro quattro mesi.

Lo Stato membro valutato deve:

  • presentare, entro due mesi dall’adozione della relazione, un piano d’azione per attuare tutte le raccomandazioni;
  • riferire al Consiglio e alla Commissione sui progressi compiuti ogni sei mesi.

Gravi carenze

Gli Stati membri sono informati quando viene rilevata una carenza grave e lo Stato membro valutato deve adottare immediatamente misure correttive. Il Consiglio adotta raccomandazioni e gli Stati membri valutati devono presentare un piano d’azione entro un mese.

Per verificare i progressi, la Commissione organizza una nuova visita entro 180 giorni dalla valutazione e una visita di verifica prima della chiusura del piano d’azione.

Relazione al Parlamento e al Consiglio

La Commissione presenta una relazione annuale globale al Parlamento e al Consiglio sulle valutazioni condotte nell’anno precedente, comprese le conclusioni tratte dalle valutazioni, le azioni correttive adottate dagli Stati membri e le migliori pratiche.

Disposizioni transitorie

Il nuovo regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (regolamento precedente).

  • I primi programmi di valutazione ai sensi del nuovo regolamento devono essere istituiti entro il e avviati il .
  • Il primo programma pluriennale di valutazione deve tenere conto delle valutazioni condotte nell’ambito del secondo programma pluriennale del vecchio regolamento e redatte in continuità con tale programma.
  • Le relazioni e le raccomandazioni per le valutazioni prima del devono essere adottate in conformità con il precedente regolamento, con follow-up e monitoraggio condotto ai sensi del nuovo regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del , sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

Top