Lai meklētu precīzu frāzi, ielieciet to pēdiņās. Lai atrastu meklējamā vārda variācijas, pievienojiet zvaigznīti (*). (Piemēri: transp*, 32019R*) Ar jautājuma zīmi (?) varat meklējamā vārdā aizstāt vienu rakstzīmi, lai atrastu arī tā variācijas (ja ierakstīsiet ca?e, sistēma atradīs case, cane, care).
Nota come Solvibilità II, la direttiva 2009/138/CE richiede alle compagnie di assicurazione e di riassicurazione nell’Unione europea (Unione) di detenere sufficienti risorse finanziarie.
Stabilisce inoltre varie disposizioni in materia di governance, gestione del rischio, trasparenza e ruoli di supervisione.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda le compagnie di assicurazione non vita, assicurazione vita e riassicurazione.
Autorizzazione
Una compagnia di assicurazione può condurre le proprie attività dopo avere ottenuto un’autorizzazione dall’autorità di vigilanza del proprio Stato membro dell’Unione. Tale autorizzazione è valida in tutta l’Unione.
L’autorizzazione è valida in tutta l’UE.
Le compagnie di assicurazione devono detenere capitale in funzione dei loro profili di rischio in maniera tale da garantire di disporre delle risorse finanziarie sufficienti a superare difficoltà finanziarie. Esse devono rispettare i seguenti requisiti patrimoniali:
il requisito patrimoniale minimo: il livello minimo di capitale sotto il quale gli assicurati sarebbero esposti a un livello di rischio superiore;
il requisito patrimoniale di solvibilità: il capitale di cui una compagnia di assicurazione necessita per assorbire perdite significative. L’ammontare del capitale viene calcolato prendendo in considerazione vari rischi, quali ad esempio:
il rischio di mercato: il rischio di perdite o cambiamenti della situazione finanziaria in seguito alle fluttuazioni del mercato;
il rischio assicurativo o rischio di sottoscrizione: il rischio che non sia stato messo da parte sufficiente denaro per pagare sinistri o prestazioni in futuro;
il rischio operativo: il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi, oppure da eventi esogeni.
Se una compagnia di assicurazione non soddisfa i due importi di capitale richiesti, l’autorità di vigilanza dovrà prendere provvedimenti.
Condizioni che disciplinano il settore assicurativo
Un adeguato sistema di governance. Le compagnie di assicurazione devono creare un sistema di governance adeguato e trasparente con un’assegnazione chiara delle responsabilità. Devono avere la capacità amministrativa necessaria per fare fronte a varie condizioni, quali la gestione del rischio, la conformità con le normative e l’audit interno.
Valutazione interna del rischio e della solvibilità. Le compagnie di assicurazione devono condurre regolarmente una valutazione interna del rischio e della solvibilità. Tale processo prevede la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale in relazione ai profili di rischio, nonché la sua osservanza continua con le risorse finanziarie richieste.
Vigilanza
Riesame da parte dell’autorità di vigilanza. La legislazione stabilisce una procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza che consente a queste ultime di analizzare e valutare l’osservanza delle regole da parte delle compagnie di assicurazione. A tal fine, le compagnie di assicurazione devono riportare informazioni dettagliate sulla propria attività e sui propri rischi alle autorità di vigilanza. L’obiettivo è quello di aiutare le autorità di vigilanza a identificare le compagnie che potrebbero trovarsi in difficoltà. Le compagnie di assicurazione devono inoltre rivelare pubblicamente le informazioni.
Autorità di vigilanza del gruppo. Ciascun gruppo assicurativo deve disporre di un’autorità di vigilanza di gruppo avente responsabilità specifiche in stretta collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza coinvolte.
Modifiche alla direttiva 2009/138/CE
La direttiva 2009/138/CE è stata modificata più volte.
Per garantire una concorrenza leale tra enti, la direttiva di modifica (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (si veda la sintesi) ha esteso il periodo transitorio che consente alle imprese di assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE di gestire le proprie attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, fino al .
Il regolamento (UE) 2017/2402 (si veda la sintesi) modifica la direttiva 2009/138/CE al fine di garantire la coerenza del quadro giuridico dell’Unione con il presente regolamento per quanto attiene alle disposizioni relative alla cartolarizzazione, il cui principale obiettivo è l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurandovi l’esistenza di pari condizioni per tutti gli investitori istituzionali.
La direttiva di modifica (UE) 2018/843 richiede che le compagnie di assicurazione segnalino casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alle autorità pubbliche nell’ottica di prevenire l’uso di sistemi finanziari a tal fine ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 (si veda la sintesi).
La direttiva di modifica (UE) 2019/2177 conferisce all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) un ruolo più rilevante nel contribuire alla convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda i modelli interni. Stabilisce obblighi di notifica più rigidi in caso di attività assicurativa transfrontaliera significativa o in situazioni di crisi, come pure condizioni per creare piattaforme di cooperazione1 quando l’attività assicurativa transfrontaliera prevista è considerevole.
La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 allinea le norme della direttiva, e di diverse altre direttive correlate, ai requisiti sul rischio delle tecnologia dell’informazione e della comunicazione per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il regolamento (UE) 2022/2554 (si veda la sintesi).
La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 integra un articolo nella direttiva 2009/138/CE che impone agli Stati membri, a partire dal , di garantire che, quando rendono pubbliche le informazioni regolamentate, le imprese di assicurazione o di riassicurazione presentino tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta e le notifichino all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati al fine di renderle accessibili sul punto di accesso unico europeo, istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.
Atti delegati e atti di esecuzione
La direttiva Solvibilità II conferisce alla Commissione europea il diritto di adottare atti delegati e atti di esecuzione che toccano questioni come norme tecniche e informazioni per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base.
Il regolamento delegato (UE) 2015/35, noto anche come regolamento delegato Solvibilità II e modificato in varie occasioni, stabilisce i requisiti specifici per l’applicazione del quadro Solvibilità II e funge da testo unico sulle norme prudenziali per le società di assicurazione e riassicurazione. Il regolamento delegato Solvibilità II disciplina:
la valutazione delle attività e delle passività, comprese le misure di garanzia a lungo termine;
le modalità per fissare il livello di capitale richiesto per le classi di attività su cui un assicuratore può investire;
l’ammissibilità degli elementi dei fondi propri delle compagnie di assicurazione a copertura dei requisiti di capitale;
le modalità di gestione delle compagnie di assicurazione;
la valutazione dell’equivalenza dei regimi di solvibilità di paesi terzi rispetto alle norme europee;
le norme sull’uso di modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
le norme specifiche relative ai gruppi di assicurazione;
metodi semplificati ed esenzioni per rendere Solvibilità II più semplice per compagnie di assicurazione più piccole e meno complesse.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva 2009/138/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal .
Piattaforma di collaborazione. Tale piattaforma viene creata quando l’EIOPA e le rispettive autorità nazionali di vigilanza riconoscono un’opportunità nel rafforzare la cooperazione in caso di attività materiale transfrontaliera per consentire un solido mercato interno nell’Unione. Le piattaforme consentono alle autorità di vigilanza nazionali di avvalersi dell’esperienza e della conoscenza di autorità di vigilanza esterne in materia di specificità del mercato locale.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del , pag. 1).
I successivi emendamenti e le correzioni alla direttiva 2009/138/CE sono stati inclusi nel testo di base. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, ).
Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del , pag. 153).
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del , pag. 73).
Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del , che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del , pag. 1).