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Congelamento e confisca dei beni

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1805 — relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2018/1805 mira a facilitare il recupero transfrontaliero dei proventi da reato e a condurre a congelamenti e confische più efficienti di fondi di provenienza illecita nell’Unione.

Il regolamento fa parte del piano d’azione sviluppato dalla Commissione europea per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Esso contribuisce a completare l’Unione della sicurezza garantendo che i criminali siano privati dei loro beni.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Questo regolamento stabilisce le regole secondo le quali un paese dell’UE riconosce ed esegue nel suo territorio ordini di congelamento1 e di confisca2 emessi da un altro paese dell’Unione nel contesto di procedimenti penali.

Caratteristiche

Il regolamento ha le seguenti caratteristiche essenziali.

  • La risoluzione delle questioni legate all’implementazione degli strumenti giuridici esistenti mediante la definizione di un regolamento unico — che copra sia gli ordini di congelamento che gli ordini di confisca — che sia immediatamente applicabile nell’Unione.
  • Il principio generale del riconoscimento reciproco, vale a dire che tutte le decisioni giudiziarie in materia penale adottate in un paese dell’Unione saranno di norma immediatamente riconosciute e applicate da un altro paese dell’Unione. C’è solo un numero limitato di ragioni per il non riconoscimento e la non esecuzione.
  • Certificati e procedure standard per consentire azioni di congelamento e di confisca più rapide ed efficienti.
  • Un termine di 45 giorni per il riconoscimento di un ordine di confisca e, in casi urgenti, un termine di 48 ore per il riconoscimento e 48 ore per l’esecuzione degli ordini di congelamento. I termini possono essere posticipati a particolari condizioni.
  • Disposizioni per garantire che i diritti delle vittime di indennizzo e di restituzione siano rispettati nei casi transfrontalieri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Il regolamento integra la legislazione già in vigore in termini di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione, tra cui:

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Ordine di congelamento. Una decisione emessa o convalidata da un organismo emittente al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o la cessione di beni che l’organismo desiderava confiscare.
  2. Ordine di confisca. Una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che consiste nel privare definitivamente di un bene una persona o una società.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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