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Il regolamento (UE) 2018/1805 mira a facilitare il recupero transfrontaliero dei proventi da reato e a condurre a congelamenti e confische più efficienti di fondi di provenienza illecita nell’Unione.
Questo regolamento stabilisce le regole secondo le quali un paese dell’UE riconosce ed esegue nel suo territorio ordini di congelamento1 e di confisca2 emessi da un altro paese dell’Unione nel contesto di procedimenti penali.
Caratteristiche
Il regolamento ha le seguenti caratteristiche essenziali.
La risoluzione delle questioni legate all’implementazione degli strumenti giuridici esistenti mediante la definizione di un regolamento unico — che copra sia gli ordini di congelamento che gli ordini di confisca — che sia immediatamente applicabile nell’Unione.
Il principio generale del riconoscimento reciproco, vale a dire che tutte le decisioni giudiziarie in materia penale adottate in un paese dell’Unione saranno di norma immediatamente riconosciute e applicate da un altro paese dell’Unione. C’è solo un numero limitato di ragioni per il non riconoscimento e la non esecuzione.
Certificati e procedure standard per consentire azioni di congelamento e di confisca più rapide ed efficienti.
Un termine di 45 giorni per il riconoscimento di un ordine di confisca e, in casi urgenti, un termine di 48 ore per il riconoscimento e 48 ore per l’esecuzione degli ordini di congelamento. I termini possono essere posticipati a particolari condizioni.
Disposizioni per garantire che i diritti delle vittime di indennizzo e di restituzione siano rispettati nei casi transfrontalieri.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal .
CONTESTO
Il regolamento integra la legislazione già in vigore in termini di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione, tra cui:
Ordine di congelamento. Una decisione emessa o convalidata da un organismo emittente al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o la cessione di beni che l’organismo desiderava confiscare.
Ordine di confisca. Una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che consiste nel privare definitivamente di un bene una persona o una società.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L 2023/2844 del ).
Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del , pag. 1).
I successivi emendamenti alla direttiva (UE) 2016/1919 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio — Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l’Unione della sicurezza [COM(2016) 230 final del ].
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo [COM(2016) 50 final del ].
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del , pag. 39).
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del , pag. 1).
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’, pag. 1).
Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del , pag. 1).
Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del , pag. 59).
Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del , relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del , pag. 45).