This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Questa legge si propone di assicurare che gli indagati e gli imputati in un procedimento penale nonché le persone oggetto di un procedimento di esecuzione di mandato di arresto europeo (di seguito «cittadini») si possano avvalere di un difensore e abbiano diritto, anche se private della libertà personale, di comunicare con terzi.
I cittadini devono poter avvalersi di un difensore senza indebito ritardo:
Più specificamente, la legge disciplina:
Per quanto riguarda le persone oggetto di mandato d’arresto europeo, la direttiva stabilisce il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione e di nominare un difensore nello Stato membro di emissione.
I cittadini privati della libertà hanno il diritto, senza indebito ritardo:
Se sono privati della libertà in un paese dell’UE diverso dal proprio, hanno il diritto di informare le loro autorità consolari, di ricevere visite da parte loro, di comunicare con esse e di ricevere l’assistenza legale da loro predisposta.
La direttiva prevede la possibilità di derogare temporaneamente da certi diritti in circostanze eccezionali e sotto condizioni rigorosamente stabilite (come ad esempio quando vi sia una necessità urgente di evitare serie conseguenze avverse per la vita, la libertà o la integrità fisica di una persona).
La direttiva (UE) 2016/1919 stabilisce le regole comuni minime riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e per le persone ricercate, rivolte ad assicurare l’efficacia della direttiva (UE) 2013/48. La direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurino che gli indagati o imputati che non hanno risorse sufficienti per coprire i costi dell’assistenza di un difensore hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ciò sia nell’interesse della giustizia. Gli Stati membri possono ricorrere ad una valutazione delle risorse (per determinare se la persona sia priva di risorse sufficienti a sostenere i costi dell’assistenza legale), una valutazione del merito (per determinare se il ricorso al patrocinio gratuito sia nell’interesse della giustizia) o entrambe al fine di determinare se debba essere concessa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La direttiva (UE) 2016/1919 è l’ultimo strumento legale pianificato come parte della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di persone indagate o imputate in procedimenti penali adottata dal Consiglio nel novembre 2009.
Questa direttiva dovrà diventare legge negli Stati membri entro il .
La direttiva è entrata in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del pagg. 1-12).
ultimo aggiornamento