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Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

SINTESI DI:

Direttiva 2013/48/UE — diritto di avvalersi di un difensore, di comunicare con terzi e con le autorità consolari al momento della privazione della libertà personale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Questa legge si propone di assicurare che gli indagati e gli imputati in un procedimento penale nonché le persone oggetto di un procedimento di esecuzione di mandato di arresto europeo (di seguito «cittadini») si possano avvalere di un difensore e abbiano diritto, anche se private della libertà personale, di comunicare con terzi.

PUNTI CHIAVE

Diritto di avvalersi di un difensore

I cittadini devono poter avvalersi di un difensore senza indebito ritardo:

  • prima di essere interrogati dalle forze dell’ordine (ad esempio la polizia) o da un’autorità giudiziaria;
  • nel corso di atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove (ad es. confronti);
  • dal momento della privazione della libertà;
  • a tempo debito prima che compaiano dinanzi a un giudice competente in materia penale.

Più specificamente, la legge disciplina:

  • il diritto di incontrare in privato e di comunicare con un difensore;
  • il diritto per il difensore di partecipare efficacemente quando la persona è interrogata e di essere presente agli atti di indagine e di raccolta delle prove;
  • La riservatezza di tutte le forme di comunicazione (incontri, corrispondenza, conversazioni telefoniche, ecc.).

Per quanto riguarda le persone oggetto di mandato d’arresto europeo, la direttiva stabilisce il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione e di nominare un difensore nello Stato membro di emissione.

Diritti in caso di privazione della libertà

I cittadini privati della libertà hanno il diritto, senza indebito ritardo:

  • di informare almeno una persona di loro scelta della privazione della loro libertà. Se la persona arrestata è un minore, il titolare della potestà genitoriale deve essere informato il più presto possibile;
  • di comunicare con almeno una persona di loro scelta.

Se sono privati della libertà in un paese dell’UE diverso dal proprio, hanno il diritto di informare le loro autorità consolari, di ricevere visite da parte loro, di comunicare con esse e di ricevere l’assistenza legale da loro predisposta.

Eccezioni

La direttiva prevede la possibilità di derogare temporaneamente da certi diritti in circostanze eccezionali e sotto condizioni rigorosamente stabilite (come ad esempio quando vi sia una necessità urgente di evitare serie conseguenze avverse per la vita, la libertà o la integrità fisica di una persona).

Gratuito patrocinio

La direttiva (UE) 2016/1919 stabilisce le regole comuni minime riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e per le persone ricercate, rivolte ad assicurare l’efficacia della direttiva (UE) 2013/48. La direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurino che gli indagati o imputati che non hanno risorse sufficienti per coprire i costi dell’assistenza di un difensore hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ciò sia nell’interesse della giustizia. Gli Stati membri possono ricorrere ad una valutazione delle risorse (per determinare se la persona sia priva di risorse sufficienti a sostenere i costi dell’assistenza legale), una valutazione del merito (per determinare se il ricorso al patrocinio gratuito sia nell’interesse della giustizia) o entrambe al fine di determinare se debba essere concessa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La direttiva (UE) 2016/1919 è l’ultimo strumento legale pianificato come parte della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di persone indagate o imputate in procedimenti penali adottata dal Consiglio nel novembre 2009.

Questa direttiva dovrà diventare legge negli Stati membri entro il .

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del pagg. 1-12).

ultimo aggiornamento

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