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La direttiva stabilisce gli standard minimi comuni per il diritto all’informazione nei procedimenti penali all’interno della Unione europea (Unione).
PUNTI CHIAVE
Applicazione
La direttiva si applica:
dal momento in cui una persona viene informata dalle autorità competenti di uno stato membro dell’Unione di essere indagata o imputata per avere commesso un reato;
fino alla conclusione del procedimento, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.
Diritti processuali
Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite le informazioni concernenti i loro seguenti diritti processuali:
il diritto a un avvocato;
le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
il diritto di essere informate dell’accusa, cioè del reato per il quale sono indagate o imputate;
il diritto all’interpretazione e alla traduzione;
il diritto al silenzio.
Le informazioni di cui sopra sono fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità particolari di persone in condizioni di vulnerabilità.
Comunicazione dei diritti
Le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute ricevono prontamente per iscritto una comunicazione dei diritti, che possono leggere e conservare per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.
Oltre alle informazioni di cui sopra, la comunicazione dei diritti contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:
il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;
il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;
il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza;
il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria;
qualsiasi possibilità di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.
La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. in una lingua comprensibile all’imputato o indagato. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.
A chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, introdotto nella decisione quadro 2002/584/GAI (vedi la sintesi), viene fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione.
Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine
Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate siano informate del reato per il quale sono indagate o imputate e dei motivi del loro arresto o della loro detenzione.
Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.
Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni loro fornite.
Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine
Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, tutti i documenti relativi al caso in possesso delle autorità competenti, che siano essenziali per impugnare la legittimità dell’arresto o della detenzione, sono messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.
Le persone o i loro avvocati hanno accesso a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, in tempo utile per consentire l’esercizio efficace dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria.
L’accesso al materiale probatorio è fornito a titolo gratuito.
Mezzi di ricorso
Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
La direttiva è in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri il .
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del , pag.1).
Le modifiche successive alla decisione quadro 2002/584/GAI sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.