Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Diritto all’informazione nei procedimenti penali

SINTESI DI:

Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce gli standard minimi comuni per il diritto all’informazione nei procedimenti penali all’interno della Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Applicazione

La direttiva si applica:

  • dal momento in cui una persona viene informata dalle autorità competenti di uno stato membro dell’Unione di essere indagata o imputata per avere commesso un reato;
  • fino alla conclusione del procedimento, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

Diritti processuali

  • Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite le informazioni concernenti i loro seguenti diritti processuali:
    • il diritto a un avvocato;
    • le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
    • il diritto di essere informate dell’accusa, cioè del reato per il quale sono indagate o imputate;
    • il diritto all’interpretazione e alla traduzione;
    • il diritto al silenzio.
  • Le informazioni di cui sopra sono fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità particolari di persone in condizioni di vulnerabilità.

Comunicazione dei diritti

  • Le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute ricevono prontamente per iscritto una comunicazione dei diritti, che possono leggere e conservare per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.
  • Oltre alle informazioni di cui sopra, la comunicazione dei diritti contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:
    • il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;
    • il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;
    • il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza;
    • il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria;
    • qualsiasi possibilità di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.
  • La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. in una lingua comprensibile all’imputato o indagato. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.
  • A chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, introdotto nella decisione quadro 2002/584/GAI (vedi la sintesi), viene fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione.

Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine

  • Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate siano informate del reato per il quale sono indagate o imputate e dei motivi del loro arresto o della loro detenzione.
  • Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.
  • Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni loro fornite.

Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine

Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, tutti i documenti relativi al caso in possesso delle autorità competenti, che siano essenziali per impugnare la legittimità dell’arresto o della detenzione, sono messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

Le persone o i loro avvocati hanno accesso a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, in tempo utile per consentire l’esercizio efficace dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria.

L’accesso al materiale probatorio è fornito a titolo gratuito.

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

Top