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Essa stabilisce una serie di norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio gratuito1 nei procedimenti penali interni all’UE.
Definisce chiaramente i criteri per l’assegnazione del patrocinio gratuito, le norme di qualità e i rimedi in caso di violazione.
Integra le regole dell’UE sul diritto di avvalersi di un difensore e sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati di reato e non incide sui diritti che esse definiscono.
Le norme si applicano ai soggetti descritti di seguito:
Le regole si applicano a tutti i cittadini e a tutti i paesi dell’UE eccetto la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito (1).
I paesi dell’UE:
Le persone ricercate3 hanno diritto a ricevere il patrocinio gratuito:
Questo diritto può essere soggetto a una valutazione dei mezzi basata sugli stessi criteri dei procedimenti penali.
Indagati, imputati e ricercati devono:
Essa è in vigore dal e diventerà legge nei paesi dell’UE entro il .
Questa direttiva è la sesta e ultima di un pacchetto di strumenti legali adottato in linea con la tabella di marcia dell’UE, volta a consolidare i diritti procedurali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali e pubblicata nel 2009.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul patrocinio gratuito a indagati e imputati in procedimenti penali e per i procedimenti di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (GU L 297 del , pag. 1).
I successivi emendamenti alla direttiva (UE) 2016/1919 sono stati incorporati nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente valore documentale.
ultimo aggiornamento
(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.