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Stabilisce le regole finanziarie applicabili agli organismi dell’Unione europea (Unione) di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (si veda la sintesi). Gran parte di tali organismi sono agenzie decentrate1 (note anche come agenzie di regolamentazione) istituite dai trattati dell’Unione, che hanno personalità giuridica e ricevono fondi dell’Unione. Per rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento delegato della Commissione europea, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea che istituiscono l’organismo dell’Unione in questione devono fare riferimento all’articolo 70 del regolamento finanziario.
Ciascun organismo dell’Unione deve adottare le proprie regole finanziarie in linea con il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione. Può discostarsi dalle regole del regolamento delegato soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.
PUNTI CHIAVE
Ogni organismo dell’Unione che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento delegato della Commissione deve rispettare i seguenti principi di bilancio.
Unità e verità del bilancio:
il bilancio dell’organismo deve prevedere e autorizzare, per ciascun esercizio finanziario, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per il suo lavoro;
tutte le entrate e le spese devono essere imputate a una linea del bilancio;
nessuna spesa può eccedere la somma autorizzata dal bilancio.
Annualità:
l’esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre;
regole specifiche definiscono il trattamento degli stanziamenti di impegno2 e di pagamento3;
qualora il bilancio non venga adottato entro l’inizio dell’esercizio finanziario, i pagamenti mensili sono limitati a un dodicesimo del totale corrispondente del bilancio dell’anno precedente.
Pareggio:
entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio;
l’organismo non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio;
i finanziamenti non spesi ricevuti dal bilancio dell’Unione devono essere rimborsati alla Commissione.
Unità di conto:
il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro;
alcune regole determinano come convertire in euro le altre valute.
Universalità:
l’insieme delle entrate deve coprire l’insieme dei pagamenti;
tutte le entrate e le spese devono essere iscritte per la totalità del loro importo, senza compensazione fra di esse;
alcune regole specifiche si applicano alle entrate, a seconda che queste siano generate esternamente o internamente.
Specializzazione:
gli stanziamenti sono specificati per titoli, capitoli, articoli e voci di bilancio;
il direttore può effettuare storni di stanziamenti da titolo a titolo o da capitolo a capitolo, a determinate condizioni.
Sana gestione finanziaria e performance:
i pagamenti devono rispettare i principi di economia, efficienza ed efficacia;
i pagamenti sono orientati alle performance, sulla base degli obiettivi dei programmi e delle attività, e agli indicatori atti a misurare i progressi raggiunti;
l’esercizio di analisi comparativa comprende un esame dell’efficienza dei servizi orizzontali dell’organismo e un’analisi costi/benefici di una condivisione dei servizi o di un loro trasferimento a un altro organismo o alla Commissione;
i programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante (basata sulle previsioni) e di una valutazione ex post (basata sull’esito finale).
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio:
si applica a tutti i livelli di gestione;
intende fornire ragionevoli garanzie quanto a:
efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,
affidabilità delle relazioni,
salvaguardia degli attivi e informazione,
prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità,
adeguata gestione dei rischi delle operazioni sottostanti.
Trasparenza:
una sintesi del bilancio dell’organismo, e dei suoi eventuali bilanci rettificativi, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro 3 mesi dall’adozione;
l’organismo pubblica sul proprio sito web il bilancio, una tabella dell’organico e dettagli sugli agenti contrattuali e sugli esperti nazionali distaccati, e trasmette le informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti europea e alla Commissione entro 4 settimane dalla loro adozione;
l’organismo pubblica sul proprio sito web informazioni sui destinatari dei fondi dell’Unione;
per quanto riguarda il conflitto di interessi, l’organismo pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione.
Regole sulla formazione e sulla struttura del bilancio.
L’organismo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un progetto di documento unico di programmazione. Tale documento contiene informazioni sui programmi di lavoro, sulle stime del bilancio e sulla politica immobiliare.
La Commissione, dopo aver sentito il parere del Parlamento europeo e del Consiglio, adotta il progetto di bilancio, che diventa definitivo dopo l’adozione del bilancio dell’Unione.
Il bilancio dell’organismo deve contenere uno stato delle entrate e delle spese separati e informazioni sul numero di persone dell’organico.
Il regolamento stabilisce che:
le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili, e ognuno di essi dispone delle risorse necessarie per svolgere le proprie funzioni;
le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, e includono:
esecuzione delle entrate e delle spese conformemente al principio della sana gestione finanziaria,
la messa in atto della struttura organizzativa e dei controlli interni,
la predisposizione di controlli ex ante ed eventualmente ex post,
l’uso di sistemi cartacei o elettronici per conservare i documenti giustificativi originali relativi al bilancio per almeno 5 anni,
la presentazione al consiglio di amministrazione di una relazione annuale di attività consolidata dettagliata;
il consiglio di amministrazione nomina un contabile indipendente, incaricato di:
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti,
preparare e presentare i conti e tenere la contabilità,
definire e convalidare i sistemi contabili, compresi, ove necessario, quelli prescritti dall’ordinatore.
Si applicano le seguenti regole relative alle spese:
tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento;
gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti tre categorie:
impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l’importo della spesa sono determinati,
impegno di bilancio globale: quando il destinatario o l’importo della spesa sono indeterminati,
impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo;
gli impegni sono soggetti a limiti temporali;
i pagamenti si basano sulla prova della conformità dell’azione corrispondente al contratto.
L’organismo dell’Unione deve disporre di una funzione di audit interno. Il revisore interno della Commissione svolge le proprie funzioni:
consigliando riguardo i rischi, la qualità dei sistemi di gestione e controllo e i possibili miglioramenti;
verificando l’efficacia dei sistemi di gestione, di controllo e di audit interni, e delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi;
godendo di accesso integrale e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria e godendo di totale indipendenza nello svolgimento del proprio lavoro.
I contributi finanziari dell’organismo dell’Unione devono contribuire a conseguire un obiettivo strategico dell’Unione e i risultati specificati. Questi possono spaziare dal rimborso dei costi ammissibili fino ai finanziamenti a tasso fisso.
L’organismo dell’Unione deve informare senza indugio la Commissione in merito ai casi di frode e altre irregolarità finanziarie presunte, a qualsiasi indagine della Procura europea o dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, completata o in corso, e ad eventuali audit o controlli da parte della Corte dei conti o del servizio di audit interno, senza compromettere la riservatezza delle indagini.
Le norme contabili annuali stabiliscono che l’organismo dell’Unione debba fornire gli stati finanziari, le relazioni sull’esecuzione del bilancio e i documenti giustificativi.
La Corte dei conti, un revisore esterno indipendente, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo esaminano l’attuazione del bilancio prima che i parlamentari europei approvino, o rifiutino, i conti annuali (nota come «procedura di discarico»).
Il personale della Commissione e la Corte dei conti hanno accesso ai siti, ai locali e ai dati dell’organismo dell’Unione, al fine di effettuare i controlli. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare indagini, controlli e verifiche sul posto.
Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, che stabiliva il precedente regolamento finanziario quadro.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È entrato in vigore l’ ma si applica retroattivamente dal , ad esclusione dell’articolo 32 (documento unico di programmazione) e dell’articolo 48 (relazione annuale di attività consolidata), che si applicano dal .
CONTESTO
Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è il regolamento finanziario dell’Unione. L’articolo 70 stabilisce i principi di bilancio di base per alcuni organismi dell’Unione.
Agenzie di regolamentazione/decentrate: organismi dell’Unione istituiti in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del trattato Euratom che hanno personalità giuridica e ricevono contributi a carico del bilancio dell’Unione. Ad esse vengono affidate funzioni di bilancio specifiche, al fine di contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione e di sostenere il processo decisionale riunendo competenze specialistiche. Tali organismi possono assumere funzioni tecniche, di regolamentazione e di supervisione. Si distinguono per dimensioni e scopo, ma condividono struttura di base e modalità di funzionamento simili.
Stanziamenti d’impegno: impegni a pagare, a condizione che siano rispettate determinate condizioni.
Stanziamenti di pagamento: tutte le spese risultanti dagli impegni assunti nell’esercizio finanziario corrente o in quelli precedenti.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento delegato 2019/715 della Commissione (UE), del , relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione sul rafforzamento della governance degli organismi dell’Unione ai sensi dell’articolo 70 del regolamento finanziario 2018/1046 e delle linee guida del documento unico di programmazione e della relazione annuale di attività consolidata [C(2020) 2297, ].
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del , pag. 1).