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Misure restrittive dell’Unione europea in considerazione della situazione in Russia

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2024/1484 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

Regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

QUALI SONO GLI SCOPI DEL REGOLAMENTO E DELLA DECISIONE?

  • La decisione (PESC) 2024/1484 introduce misure restrittive mirate (sanzioni), tra cui il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti di un’agenzia russa e di 19 persone che l’Unione europea (Unione) ritiene responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
  • Il regolamento (UE) 2024/1485 introduce nuove restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento e all’esportazione verso la Russia di attrezzature specifiche che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.

PUNTI CHIAVE

La decisione (PESC) 2024/1484:

  • definisce il contesto politico e le ragioni politiche alla base delle misure restrittive elencate nel regolamento di seguito riportato;
  • ingiunge agli Stati membri di applicare un divieto di viaggio alle persone che:
    • sono responsabili di gravi violazioni, abusi dei diritti umani, repressione della società civile o dell’opposizione democratica, o di minare la democrazia e lo Stato di diritto in Russia;
    • forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale o sono coinvolti nella pianificazione, direzione, assistenza o incoraggiamento di tali atti;
    • sono associati ai nomi indicati nell’allegato, che elenca il Servizio penitenziario federale della Federazione russa e 19 persone, principalmente giudici, procuratori e membri della magistratura;
  • consente agli Stati membri di applicare deroghe per motivi umanitari, diplomatici o giudiziari;
  • congela tutti i fondi e le risorse economiche detenuti dalle persone indicate nell’allegato, pur consentendo una certa flessibilità;
  • esorta i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe.

Il regolamento (UE) 2024/1485:

  • vieta, con alcune limitate deroghe per scopi umanitari, di protezione o diplomatici:
    • la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione verso la Russia di attrezzature, quali armi da fuoco, esplosivi e filo spinato, che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna (l’allegato I contiene un elenco dettagliato);
    • l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e le assicurazioni per qualsiasi elemento vietato;
  • vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione verso la Russia di attrezzature, tecnologie o software per la sicurezza delle informazioni e delle telecomunicazioni (l’allegato II elenca gli elementi vietati) e di qualsiasi servizio accessorio, salvo previa autorizzazione di uno Stato membro dell’Unione;
  • congela tutti i fondi e le risorse economiche1 detenuti da individui o organismi direttamente responsabili o strettamente associati a gravi violazioni dei diritti umani;
  • l’allegato IV contiene i nomi dei soggetti, i dati identificativi e i motivi della loro inclusione. L’elenco è lo stesso adottato inizialmente nella decisione del Consiglio dell’Unione europea di cui sopra e inserito nell’allegato di tale decisione mediante il regolamento modificativo (UE) 2024/1488; il Consiglio, deliberando all’unanimità, può aggiungere ulteriori nomi;
  • consente alle autorità dell’Unione di sbloccare determinati fondi congelati in circostanze specifiche, quali il soddisfacimento di bisogni personali fondamentali o l’assistenza umanitaria;
  • invita le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a fornire tutte le informazioni utili per garantire il rispetto del regolamento e a cooperare con le autorità competenti;
  • vieta qualsiasi tentativo di eludere le misure restrittive;
  • impone alle persone e alle entità elencate nell’allegato IV di comunicare le loro risorse finanziarie entro sei settimane; l’inosservanza di tale obbligo costituisce una violazione del regolamento ed è soggetta a sanzioni nazionali;
  • si applica a:
    • il territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
    • aeromobili e navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
    • cittadini di uno Stato membro, sia all’interno che all’esterno del territorio dell’Unione;
    • persone giuridiche, entità o organismi costituiti o istituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o che esercitano in tutto o in parte la loro attività nell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

Entrambi sono entrati in vigore il . La decisione si applica fino al .

CONTESTO

La repressione interna comprende la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti, esecuzioni sommarie o arbitrarie, sparizioni, detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La decisione di istituire il nuovo regime di sanzioni fa parte della risposta dell’Unione alla repressione accelerata e sistematica in Russia. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto le nuove misure dopo la morte del politico dell’opposizione Alexei Navalny in una prigione siberiana nel febbraio 2024.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Risorse economiche. Attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2024/1484 del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia (GU L, 2024/1484, ).

Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia (GU L, 2024/1485, ).

ultimo aggiornamento:

Sus