EUR-Lex Access to European Union law
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Nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) consente al Consiglio dell’Unione europea di adottare una decisione per imporre misure restrittive, spesso denominate anche sanzioni, nei confronti di paesi terzi, entità non statali e individui.
Tali misure non sono punitive e sono imposte per determinare un cambiamento nella politica o nell’attività della parte destinataria responsabile (o delle parti destinatarie responsabili) del comportamento in questione (ad es. del mancato rispetto del diritto internazionale o dei diritti umani, o di perseguire politiche o azioni non conformi allo Stato di diritto o ai principi democratici). Le misure devono essere coerenti con gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione europea (Unione), come previsto dall’articolo 21 TUE.
Ai sensi dell’articolo 29 TUE, il Consiglio adotta decisioni unanimi per adottare, rinnovare o revocare i regimi sanzionatori, sulla base delle proposte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Gli aspetti economici e finanziari di tali decisioni (ad es. le restrizioni all’importazione/esportazione e il congelamento dei beni) vengono messi in atto per mezzo di regolamenti adottati dal Consiglio sulla base dell’articolo 215 TFUE (maggioranza qualificata), su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione europea.
Le sanzioni dell’Unione possono essere imposte in applicazione delle misure di attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o su base autonoma, ossia su iniziativa dell’Unione.
Le misure restrittive possono includere:
La Commissione è responsabile di garantire, attraverso il monitoraggio, l’attuazione e l’applicazione da parte degli Stati membri dei regolamenti che impongono misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Supporta inoltre individui, imprese, operatori umanitari e Stati membri negli sforzi che compiono per applicare sanzioni, attraverso la pubblicazione di note di orientamento e rispondendo a domande sull’interpretazione sollevate dalle autorità nazionali competenti.
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