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Competenze sussidiarie

L’articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contiene una norma che consente all’Unione europea (Unione) di adottare misure adeguate quando, secondo i trattati, non ne ha competenza.

L’articolo 352 del TFUE può fungere da base giuridica unicamente quando:

  • l’azione prevista è necessaria per conseguire un obiettivo dell’Unione, nell’ambito delle politiche definite dai trattati (ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune);
  • l’azione dell’Unione si rivela necessaria;
  • non esiste alcuna disposizione del trattato che preveda un’azione per il conseguimento di tale obiettivo;
  • l’azione prevista non amplia i poteri dell’Unione al di là di quanto previsto dai trattati.

Su proposta della Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea adotta atti all’unanimità sulla base dell’articolo 352 del TFUE, previo consenso da parte del Parlamento europeo.

La Commissione, ricorrendo alla procedura relativa al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà prevista dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea e dal protocollo 2 del TFUE, deve indirizzare l’attenzione dei parlamenti nazionali verso le iniziative intraprese sulla base dell’articolo 352 del TFUE.

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