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Ripartizione delle competenze

Il trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze (poteri) tra l’Unione europea (Unione) e i suoi Stati membri.

Oltre ai principi di sussidiarietà (per il quale l’Unione può agire solo se — e nella misura in cui — l’obiettivo di un’azione proposta non può essere raggiunto in maniera soddisfacente da parte degli Stati membri, ma potrebbe essere realizzato in modo migliore a livello dell’Unione) e di proporzionalità (per il quale il contenuto e l’ambito di applicazione dell’azione dell’Unione non può superare quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati), vi è il principio di attribuzione (articolo 5 del trattato sull’Unione europea). Secondo il principio di attribuzione, l’Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite nei trattati dell’Unione.

La ripartizione delle competenze è stabilita nell’articolo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed è ulteriormente specificato negli articoli 3-6. Esistono tre di tipi di competenze:

  • Esclusive (articolo 3 TFUE). Solo l’Unione può agire in queste aree, ad esempio l’unione doganale e la politica commerciale.
  • Condivise tra l’Unione e gli Stati membri (articolo 4 del TFUE). Gli Stati membri possono agire solo se l’Unione ha scelto di non esercitare la sua competenza, ad esempio nell’ambito dei trasporti, della politica di coesione, dell’energia e dell’ambiente. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di abrogare un atto legislativo adottato in una delle aree condivise in modo da garantire un maggiore rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (dichiarazione n. 18 allegata al trattato di Lisbona);
  • L’Unione può sostenere, coordinare o completare le azioni degli Stati membri (articolo 6 del TFUE) ad esempio nelle aree della cultura e del turismo. In tali aree, l’Unione non può adottare atti giuridici vincolanti che richiedano agli Stati membri di armonizzare le proprie leggi e i propri regolamenti.

L’Unione può adottare misure per garantire che gli Stati membri coordinino le loro politiche economiche, sociali e occupazionali a livello dell’Unione (articolo 5 TFUE).

La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione è caratterizzata da aspetti istituzionali specifici, Tale politica è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, con ruoli limitati per il Parlamento europeo e la Commissione. Il presidente del Consiglio europeo e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rappresentano l’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune.

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