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Il trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze (poteri) tra l’Unione europea (Unione) e i suoi Stati membri.
Oltre ai principi di sussidiarietà (per il quale l’Unione può agire solo se — e nella misura in cui — l’obiettivo di un’azione proposta non può essere raggiunto in maniera soddisfacente da parte degli Stati membri, ma potrebbe essere realizzato in modo migliore a livello dell’Unione) e di proporzionalità (per il quale il contenuto e l’ambito di applicazione dell’azione dell’Unione non può superare quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati), vi è il principio di attribuzione (articolo 5 del trattato sull’Unione europea). Secondo il principio di attribuzione, l’Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite nei trattati dell’Unione.
La ripartizione delle competenze è stabilita nell’articolo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed è ulteriormente specificato negli articoli 3-6. Esistono tre di tipi di competenze:
L’Unione può adottare misure per garantire che gli Stati membri coordinino le loro politiche economiche, sociali e occupazionali a livello dell’Unione (articolo 5 TFUE).
La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione è caratterizzata da aspetti istituzionali specifici, Tale politica è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, con ruoli limitati per il Parlamento europeo e la Commissione. Il presidente del Consiglio europeo e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rappresentano l’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune.
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