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La ratifica è il passo finale del processo di approvazione di un accordo, attraverso il quale le parti dichiarano la propria intenzione di essere vincolati da tale accordo. Una volta che la ratifica è stata completata, un accordo può essere concluso ed entra formalmente in vigore (nota bene: spesso un accordo può essere in atto provvisoriamente prima del completamento della procedura di ratifica).
La procedura per la ratifica degli accordi internazionali negoziati dalla Commissione europea per conto dell’Unione è definita nell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Questi accordi interessano una vasta gamma di problematiche, tra le quali:
Vi sono inoltre specifici articoli del trattato che trattano di accordi con paesi che desiderano
L’articolo 47 del TUE conferisce all’UE lo stato di persona giuridica. Ciò significa che ha il potere di negoziare e concludere accordi internazionali ai sensi di:
Nei casi in cui un accordo internazionale cada sotto l’esclusiva giurisdizione dell’Unione, non vi è bisogno della ratifica degli Stati membri. In tali casi, la ratifica dell’accordo richiede il consenso del Parlamento europeo prima che il Consiglio possa arrivare alla sua conclusione.
Nei casi in cui un accordo rientri nelle competenze condivise (dette anche «concorrenti») tra l’UE e i suoi Stati membri (si tratterebbe cioè di un accordo detto «misto»), esso dovrà venire ratificato sia a livello dell’Unione che a livello di singolo paese dal relativo parlamento nazionale. La ratifica a livello nazionale dipende da aspetti quali: