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Personalità giuridica dell’Unione europea

L’articolo 47 del trattato sull’Unione europea riconosce esplicitamente la personalità giuridica dell’Unione europea rendendola un’entità indipendente.

L’attribuzione della personalità giuridica all’Unione europea (Unione) implica il riconoscimento della capacità di:

  • concludere e negoziare accordi internazionali, nonché di firmare trattati nel rispetto delle sue competenze esterne;
  • diventare membro di organismi internazionali;
  • aderire a convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come stipulato nell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea.

Gli accordi internazionali conclusi dall’Unione possono essere direttamente vincolanti e avere il primato sulle leggi e sulle costituzioni nazionali. Tale capacità dell’Unione è specificata nell’articolo 3, paragrafo 2 e nell’articolo 216, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’Unione è un’organizzazione con la capacità esterna di avviare relazioni diplomatiche attraverso una serie di diritti, quali il diritto di essere rappresentati e di ricevere rappresentanti di Stati e organizzazioni non appartenenti all’Unione, il diritto di godere delle immunità o il diritto di presentare ricorsi o di agire dinanzi a un tribunale o a un giudice internazionale.

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