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L’articolo 47 del trattato sull’Unione europea riconosce esplicitamente la personalità giuridica dell’Unione europea rendendola un’entità indipendente.
L’attribuzione della personalità giuridica all’Unione europea (Unione) implica il riconoscimento della capacità di:
Gli accordi internazionali conclusi dall’Unione possono essere direttamente vincolanti e avere il primato sulle leggi e sulle costituzioni nazionali. Tale capacità dell’Unione è specificata nell’articolo 3, paragrafo 2 e nell’articolo 216, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’Unione è un’organizzazione con la capacità esterna di avviare relazioni diplomatiche attraverso una serie di diritti, quali il diritto di essere rappresentati e di ricevere rappresentanti di Stati e organizzazioni non appartenenti all’Unione, il diritto di godere delle immunità o il diritto di presentare ricorsi o di agire dinanzi a un tribunale o a un giudice internazionale.
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