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Il regolamento costituisce un’evoluzione dell’accordo di Schengen e della convenzione di applicazione di Schengen, ai quali l’Irlanda partecipa; pertanto, l’Irlanda non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione.
Il regolamento elenca, rispettivamente negli allegati I e II:
Il regolamento definisce inoltre nel dettaglio quanto segue.
Eventuali decisioni di modificare gli elenchi sono prese caso per caso, tenendo conto dei seguenti criteri:
Il regolamento (UE) 2019/592 modifica il regolamento (UE) 2018/1806, includendo esplicitamente i cittadini del Regno Unito e i cittadini britannici che non sono «citizens» britannici (i cittadini dei territori britannici d’oltremare) nell’ambito di applicazione del regolamento, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione.
I cittadini del Regno Unito e i cittadini dei territori d’oltremare britannici con diritti di soggiorno in uno Stato membro sono esenti dall’obbligo del visto quando viaggiano in un altro Stato membro per soggiorni di breve durata, fino a 90 giorni in un qualsiasi periodo di 180 giorni.
Qualora il Regno Unito introduca l’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, si applica il meccanismo di reciprocità.
Il regolamento è in vigore dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (GU L 303 del , pag. 39).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1806 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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