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Il/la presidente è responsabile della Commissione europea, che costituisce l’organo esecutivo dell’Unione europea (Unione). Il/la presidente decide l’organizzazione della Commissione e attribuisce portafogli ai singoli commissari e alle singole commissarie, definisce l’agenda politica della Commissione e la rappresenta nelle riunioni del Consiglio europeo, nei vertici del G7 e del G20, nonché nei vertici con paesi terzi e nei principali dibattiti nel Parlamento europeo (il Parlamento) e nel Consiglio dell’Unione europea.
L’elezione del/della presidente della Commissione avviene sulla base di una procedura stabilita nell’articolo 17 del trattato sull’Unione europea. In virtù di tale procedura, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento un/a candidato/a come presidente della Commissione europea, tenendo conto del risultato delle elezioni del Parlamento europeo. Il Parlamento elegge il/la candidato/a proposto/a mediante la maggioranza dei propri membri. Se non si raggiunge una maggioranza, il Consiglio europeo deve proporre un/a nuovo/a candidato/a entro un mese.
Il mandato del/della presidente copre un periodo di cinque anni, e può essere rinnovato.
Sulla base delle proposte degli Stati membri dell’Unione, il Consiglio dell’Unione europea e il/la presidente eletto/a adottano l’elenco di ulteriori persone proposte come membri della Commissione. Il suo consenso è altresì richiesto per la nomina dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che diventa inoltre il/la vicepresidente della Commissione. Tutti i membri della Commissione sono collettivamente soggetti a un voto di approvazione da parte del Parlamento. Sulla base di ciò, la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.