Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TJ0748

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 giugno 2023 (Estratti).
    Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd e a. contro Commissione europea.
    Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni fogli di alluminio originari della Cina alle importazioni di taluni fogli di alluminio spediti dalla Thailandia – Inchiesta antielusione – Elusione – Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 – Elementi di prova sufficienti – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione.
    Causa T-748/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:346

     SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    21 giugno 2023 ( *1 )

    «Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni fogli di alluminio originari della Cina alle importazioni di taluni fogli di alluminio spediti dalla Thailandia – Inchiesta antielusione – Elusione – Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 – Elementi di prova sufficienti – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»

    Nella causa T‑748/21,

    Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd, con sede in Hangzhou (Cina),

    Dingheng New Materials Co., Ltd, con sede in Rayong (Thailandia),

    Thai Ding Li New Materials Co., Ltd, con sede in Rayong,

    rappresentate da G. Coppo e G. Pregno, avvocati,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da P. Němečková, in qualità di agente,

    convenuta,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni e I. Reine (relatrice), giudici,

    cancelliere: V. Di Bucci

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    (omissis)

    Conclusioni delle parti

    13

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

    condannare la Commissione alle spese.

    14

    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso in quanto infondato;

    condannare le ricorrenti alle spese.

    In diritto

    (omissis)

    Sul primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento di base in ragione dell’avvio dell’inchiesta antielusione

    Osservazioni preliminari

    (omissis)

    29

    Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di base dispone che «[a]lle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste». Ne consegue che l’articolo 5 di detto regolamento, dal titolo «Apertura del procedimento», trova applicazione nel caso di specie.

    30

    Pertanto, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. Peraltro, taluni vincoli di ordine procedurale che si impongono alla Commissione ai sensi del citato regolamento possono ostare a che quest’ultima proceda a verifiche e analisi esaustive delle informazioni fornite nella denuncia. In tal senso, la Commissione dispone, in forza dell’articolo 5, paragrafo 9, di tale regolamento, di soli 45 giorni dalla presentazione della denuncia per decidere in ordine all’apertura dell’inchiesta. Tale termine può rivelarsi insufficiente per procedere a verifiche e ad analisi complete di tutte le informazioni contenute nella denuncia. Un siffatto dovere di verifica e di analisi rischierebbe altresì di rendere pubblica la denuncia ancor prima della pubblicazione dell’avviso di apertura, il che violerebbe l’articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento (sentenze del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T‑199/04 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:740, punti 9697, e dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T‑67/14, non pubblicata, EU:T:2017:481, punto 86).

    31

    A tal riguardo, occorre sottolineare che la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio del carattere sufficiente degli elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini dell’accertamento definitivo dell’esistenza di un’elusione. Di conseguenza, elementi di prova che sarebbero insufficienti, dal punto di vista quantitativo o qualitativo, per giustificare un accertamento definitivo dell’esistenza di un’elusione, possono tuttavia essere sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T‑67/14, non pubblicata, EU:T:2017:481, punto 98). Pertanto, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base non obbliga la Commissione a svolgere un’analisi di tutte le informazioni disponibili, che sarebbe propria di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di base (sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T‑199/04 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:740, punto 106). Infatti, non si richiede che le informazioni fornite nella denuncia costituiscano una prova inconfutabile dell’esistenza dei fatti addotti. Peraltro, il carattere sufficiente di dette informazioni dipende dalle circostanze di ciascuna fattispecie e dev’essere, di conseguenza, valutato caso per caso. Inoltre, non si richiede che la denuncia contenga un’analisi delle informazioni (sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T‑199/04 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:740, punti 9495).

    (omissis)

    Sull’assenza di elementi di prova sufficienti relativi alla modificazione della configurazione degli scambi

    (omissis)

    44

    Si deve ricordare che la definizione di «elusione» è enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base in termini assai generici, che lasciano un ampio margine discrezionale alle istituzioni dell’Unione, mentre non viene fornita alcuna precisazione in merito alla natura e alle modalità della «modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione» (sentenze del 4 settembre 2014, Simon, Evers оCo., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 48, e dell’8 giugno 2022, Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione, T‑144/20, non pubblicata, EU:T:2022:346, punto 145).

    45

    Nel caso di specie, in primo luogo, dalla denuncia risulta che nel 2017, in corrispondenza all’anno di adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, con il quale il dazio antidumping definitivo è stato esteso a tutti i prodotti di cui trattasi, le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione hanno raggiunto un quantitativo globale di 375 t, in contrapposizione alle 25 t esportate da tale paese terzo nel 2016. Oltretutto, nel 2018, il volume di dette esportazioni è salito a 3417 t, per raggiungere un livello globale di 7240 t nel 2019.

    46

    Le ricorrenti non contestano la veridicità di tali dati. Per contro, esse affermano che questi ultimi si riferiscono ai codici NC 76071119 e NC 76071190 della nomenclatura combinata, che riguarderebbero una grande varietà di prodotti, non limitata ai prodotti interessati.

    47

    È vero che i codici NC 76071119 e NC 76071190 della nomenclatura combinata comprendono, oltre ai prodotti interessati, altri prodotti, come i fogli di alluminio destinati alla trasformazione.

    48

    Ciononostante, le ricorrenti ammettono, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni, che il codice NC 76071119 della nomenclatura combinata riguardava i tipi di prodotti maggiormente rappresentativi. Inoltre, tenuto conto del considerevole aumento, nell’arco di tre anni, del volume delle importazioni di fogli di alluminio, ivi compresi quelli destinati ad uso domestico e alla trasformazione, volume che era 289 volte più elevato dopo l’estensione del dazio antidumping definitivo nel 2017, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che esistessero elementi di prova sufficienti relativi alla modificazione della configurazione degli scambi, o quanto meno ad un rischio di elusione relativo ai prodotti interessati.

    49

    Infatti, da un lato, tenuto conto dell’aumento delle importazioni di fogli di alluminio dalla Thailandia, era verosimile che la percentuale dei prodotti interessati nell’ambito di detto aumento fosse altrettanto significativa. Orbene, le ricorrenti non hanno sostenuto che tali importazioni riguardassero quasi esclusivamente prodotti diversi dai prodotti interessati, come i fogli di alluminio destinati alla trasformazione. D’altro lato, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 34, l’imposizione di un dazio antidumping può essere fondata su un rischio di elusione qualora tale rischio sia accertato e non meramente ipotetico. Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 31, tali principi si applicano a fortiori nell’ipotesi dell’apertura di un’inchiesta antielusione. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione poteva ritenere che, quanto meno, un rischio siffatto esistesse al momento dell’apertura della suddetta indagine.

    50

    In secondo luogo, la denuncia contiene statistiche relative alle importazioni in Thailandia della materia prima dalla Cina, vale a dire bobine di fogli di alluminio e rotoli di grandi dimensioni, che sarebbero utilizzati in Thailandia per la produzione dei prodotti interessati e che contribuirebbero all’esportazione dei prodotti stessi verso l’Unione. Da un lato ne emerge che, tra il 2016, in corrispondenza all’anno di adozione del regolamento di esecuzione 2016/865, con il quale è stata avviata l’inchiesta antielusione nei confronti dei prodotti interessati, oggetto di registrazione, e il 2019, le importazioni di fogli di alluminio, rientranti nel codice SH 760711 del sistema armonizzato, hanno registrato un aumento annuo compreso circa tra il 9% e il 32%. Dall’altro, tra il 2015 e il 2018, le importazioni dalla Cina verso la Thailandia di lastre, fogli e nastri in leghe di alluminio, classificati con il codice SH 760612 del sistema armonizzato, sono aumentate tra il 13% e il 18%, per poi diminuire del 22% nel 2019.

    51

    Tali statistiche confermano il notevole aumento delle esportazioni dei prodotti interessati dalla Thailandia verso l’Unione. Invero, la Commissione poteva basarsi su tali dati per ritenere che le importazioni dalla Cina verso la Thailandia potessero sostenere la produzione dei prodotti interessati all’interno di quest’ultimo paese, affinché fossero esportati verso l’Unione, eludendo il dazio antidumping imposto alle esportazioni dei prodotti interessati provenienti dalla Cina. Orbene, ancorché i codici SH 760612 e SH 760711 del sistema armonizzato includano, certamente, un numero più ampio di prodotti rispetto ai soli prodotti interessati, per analogia ai motivi esposti al precedente punto 48, ciò non può condurre a ritenere sussistente un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione ai fini dell’apertura dell’inchiesta antielusione. Un siffatto errore risulta tanto meno dimostrato in quanto, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 31, non si richiede che le informazioni fornite nella denuncia costituiscano una prova inconfutabile dell’esistenza dei fatti addotti.

    52

    Del resto, è giocoforza constatare che nel ricorso le ricorrenti non contestano i rilievi della Commissione relativi alle operazioni di assemblaggio e, di conseguenza, la veridicità delle importazioni in Thailandia di materia prima dalla Cina.

    53

    È solo in fase di replica, infatti, che le ricorrenti hanno sollevato contestazioni quanto all’esistenza di operazioni di assemblaggio.

    54

    Orbene, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    55

    Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura si applica anche alle censure o agli argomenti che non costituiscono l’ampliamento di motivi o censure presentati nel ricorso (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2021, AQ/eu-LISA, T‑164/19, non pubblicata, EU:T:2021:456, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

    56

    Occorre infine rilevare che le constatazioni della Commissione relative alle operazioni di assemblaggio figurano al considerando 9 del regolamento di apertura e ai considerando 42 e da 79 a 82 del regolamento impugnato, anch’essi menzionati nella denuncia.

    57

    Di conseguenza, le ricorrenti erano pienamente in grado di contestare tali rilievi nell’ambito del ricorso.

    58

    Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti relativi all’esistenza di operazioni di assemblaggio, dedotti nella replica, che non costituiscono l’ampliamento della presente censura formulata nel ricorso, sono irricevibili in applicazione dell’articolo 84 del regolamento di procedura.

    59

    In ogni caso, nella replica le ricorrenti si limitano ad affermare che, nelle loro infrastrutture thailandesi, esse trasformavano bobine di fogli di alluminio in fogli di alluminio. Non vi sarebbe pertanto alcun «assemblaggio» di pezzi distinti per la creazione di un nuovo prodotto individuale. Tuttavia, esse non suffragano in alcun modo le loro affermazioni.

    60

    Ne consegue che le ricorrenti non hanno validamente messo in discussione i fatti relativi all’assemblaggio dei prodotti interessati e, di conseguenza, alle importazioni di materia prima in Thailandia a partire dalla Cina.

    61

    Occorre ricordare, in terzo luogo, che il requisito relativo alla sostituzione delle importazioni originarie del paese soggetto al dazio antidumping con quelle provenienti dal paese dell’elusione, quale condizione necessaria per la sussistenza di un’elusione, non compare all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base (sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 47).

    62

    Le ricorrenti non possono quindi validamente affermare che non era dimostrato che le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione fossero state sostituite da esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione.

    63

    In quarto luogo, per quanto riguarda le statistiche asseritamente obsolete contenute nella denuncia, anzitutto, alla luce delle considerazioni esposte al precedente punto 24, l’argomento della Commissione secondo cui essa ha raccolto dati più dettagliati relativamente al periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020, dev’essere respinto in quanto da essa non dimostrato.

    64

    Tuttavia, dai dati contenuti nella denuncia emerge che la Commissione si è basata su un insieme di indizi concordanti per concludere nel senso dell’esistenza di un’elusione e che la modificazione della configurazione degli scambi tra la Thailandia e l’Unione ha coinciso con l’apertura dell’inchiesta antielusione nel 2016, nonché con l’estensione, nel 2017, del dazio antidumping ai prodotti interessati provenienti dalla Cina. Tale coincidenza temporale costituisce un indizio importante che consente di stabilire un nesso logico e ragionevole tra il considerevole aumento delle importazioni verso l’Unione provenienti dalla Thailandia e la precedente inchiesta antielusione (v. sentenza dell’8 giugno 2022, Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione, T‑144/20, non pubblicata, EU:T:2022:346, punto 159 e giurisprudenza ivi citata).

    65

    Dalla denuncia risulta inoltre che, al momento dell’apertura dell’inchiesta antielusione, le informazioni di cui la Commissione disponeva sembravano indicare che in Thailandia avessero luogo rilevanti operazioni di assemblaggio del prodotto interessato (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 53)

    66

    La Commissione poteva quindi basarsi sulle sole informazioni contenute nella denuncia ai fini dell’apertura dell’inchiesta antielusione.

    67

    In tali circostanze, anche se, come si è concluso al precedente punto 63, la Commissione non ha dimostrato di aver raccolto dati più dettagliati relativamente al periodo tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020, conformemente ai principi citati al precedente punto 22, essa non era tenuta a farlo, in quanto la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova, senza che fosse necessario raccogliere dati maggiormente dettagliati di tal genere.

    68

    Si deve peraltro osservare che, nel contestare la valutazione svolta dalla Commissione, una parte ricorrente non può limitarsi a proporre la propria interpretazione dei diversi fattori economici, ma deve precisare le ragioni per le quali la Commissione avrebbe dovuto giungere, sulla base di tali fattori, ad una diversa conclusione quanto all’esistenza di un’elusione (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T‑67/14, non pubblicata, EU:T:2017:481, punto 54). Ciò vale, a maggior ragione, nella fase di apertura di un’inchiesta che può essere giustificata non appena sussista un rischio di elusione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base.

    69

    Orbene, nel caso di specie, da un lato, le ricorrenti non hanno messo in discussione le constatazioni fattuali o i dati numerici contenuti nella denuncia, e sui quali si è basata la Commissione. D’altro lato, esse si sono limitate ad affermare che le statistiche sulle esportazioni erano obsolete. Esse non hanno tuttavia fornito il minimo elemento di prova quanto al fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione utilizzando statistiche relative al periodo dal 2015 al 2019. A sostegno delle loro affermazioni esse non hanno neppure fornito statistiche più recenti, pur dichiarando che esse potevano essere facilmente ottenute dal denunciante.

    70

    Oltretutto, i dati più recenti contenuti nelle tabelle 1 e 2 del documento generale di divulgazione delle informazioni del 24 giugno 2021, riprodotti ai considerando 44 e 48 del regolamento impugnato, dimostrano che, nel corso del periodo di riferimento, dal 1o luglio 2019 al30 giugno 2020, sono aumentate tanto le esportazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia verso l’Unione, quanto le esportazioni di materie prime dalla Cina verso la Thailandia. Pertanto, in ogni caso, le ricorrenti non avrebbero potuto trovare supporto in tali statistiche più recenti.

    71

    Alla luce di quanto precede, la presente censura dev’essere respinta.

    Sull’assenza di elementi di prova relativi alla neutralizzazione degli effetti riparatori dei dazi d’origine

    (omissis)

    74

    Occorre constatare che, per accertare l’esistenza di un’elusione, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce al mantenimento degli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi e/o di quantitativi di prodotti simili. Da detto criterio discende che è sufficiente che tali effetti riparatori siano dimostrati, in via alternativa, o in termini di prezzi di prodotti simili, o in termini di quantitativi di siffatti prodotti.

    75

    Nel caso di specie, dalla denuncia risulta che le affermazioni relative alla neutralizzazione degli effetti riparatori dei dazi originari si basano non solo su un ragionamento riguardante i prezzi di prodotti simili, ma anche su fattori relativi ai quantitativi di prodotti siffatti, importati nell’Unione a partire dalla Thailandia.

    76

    Nella replica, le ricorrenti ammettono di non aver sollevato specifici argomenti in ordine alla neutralizzazione degli effetti riparatori delle misure antidumping rispetto ai quantitativi di prodotti simili. Esse giustificano tuttavia tale omissione affermando che si tratta del logico corollario dei loro argomenti relativi alle statistiche inesatte e obsolete fornite nella denuncia.

    77

    A tal riguardo, da un lato, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti 54 e 55, tale argomento deve essere respinto in quanto tardivo, atteso che dalla denuncia e dal considerando 10 del regolamento di apertura risulta che l’inchiesta antielusione è stata aperta, in particolare, in quanto gli effetti riparatori delle misure antidumping esistenti erano neutralizzati anche in termini quantitativi. Pertanto, le ricorrenti erano in grado di dedurre argomenti a tal riguardo nella fase del ricorso.

    78

    D’altro lato, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Dalla giurisprudenza risulta che il ricorso deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa. Pertanto, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere, almeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Sebbene il contenuto di quest’ultimo possa essere suffragato e completato nella replica, ciò non può supplire alla mancanza di elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, in forza della disposizione sopra ricordata, devono figurare nel ricorso. L’atto introduttivo di ricorso deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta del motivo stesso non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura. Infatti, onde garantire la certezza del diritto ed una buona amministrazione della giustizia, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti dal ricorrente deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al giudice competente di pronunciarsi sul ricorso. In tal senso, non spetta al Tribunale cercare e identificare i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso potrebbe essere fondato (v., in tal senso, sentenze del 14 maggio 1998, Mo och Domsjö/Commissione,T‑352/94, EU:T:1998:103, punto 333, e del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T‑199/04 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:740, punto 110).

    79

    Di conseguenza, le ricorrenti non possono avvalersi di una correlazione logica che non emerge chiaramente dal ricorso.

    80

    Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti relativi alla neutralizzazione degli effetti riparatori delle misure antidumping rispetto ai quantitativi, invocati per la prima volta in sede di replica, quando avrebbero potuto essere invocati nel ricorso, e che non costituiscono l’ampliamento della presente censura, dedotta nell’ambito del ricorso, devono essere respinti in quanto irricevibili.

    81

    Ne consegue che la presente censura si basa unicamente su un ragionamento relativo ai prezzi di prodotti simili, mentre, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione era legittimata a fare riferimento unicamente alla neutralizzazione degli effetti riparatori in termini di quantitativi di prodotti simili, senza essere tenuta a fare riferimento anche ai prezzi di siffatti prodotti.

    82

    Pertanto, la presente censura, essendo formulata unicamente in termini di prezzi di prodotti simili, deve essere respinta in quanto inconferente.

    Sull’assenza di elementi di prova relativi all’esistenza di un dumping

    (omissis)

    85

    Alla luce della conclusione esposta al precedente punto 24, la presente censura va analizzata tenendo conto degli elementi di prova e delle informazioni contenuti nella sola denuncia.

    86

    Ciò posto, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 28, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’esistenza di un’elusione delle misure antidumping risulta dimostrata, in particolare, quando sussistono elementi di prova di un dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per i prodotti simili.

    87

    Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, dalla denuncia risulta che la dimostrazione dell’esistenza di un dumping si basava sui dati utilizzati nell’ambito del regolamento di esecuzione 2015/2384 in previsione della scadenza delle misure.

    88

    Ne consegue che la denuncia ha preso in considerazione il valore normale precedentemente stabilito.

    89

    A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, a norma del regolamento di base non è obbligatorio, qualora il prodotto in esame comprenda vari tipi di prodotti, come nel caso in questione, che la denuncia fornisca informazioni su tutti questi tipi di prodotti. Piuttosto, dall’articolo 13, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento si evince che gli elementi di prova relativi al dumping del prodotto nel suo insieme devono essere sufficienti affinché la Commissione possa concludere che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta. Pertanto, non sarebbero sufficienti in tale contesto elementi di prova relativi al dumping di una sottocategoria non significativa del prodotto importato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T‑199/04 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:740, punto 100).

    90

    Orbene, le ricorrenti non hanno sostenuto che il prodotto di cui al regolamento di esecuzione 2015/2384, vale a dire i fogli e i nastri sottili di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, costituisse una sottocategoria non significativa dei prodotti interessati.

    91

    D’altro lato, occorre altresì verificare se, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, nella denuncia, il valore normale accertato riguardasse prodotti simili, ossia i prodotti interessati, al prodotto di cui al regolamento di esecuzione 2015/2384.

    92

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento antidumping di base, «[l]’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse».

    93

    Alla luce dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base, i prodotti elencati al precedente punto 7, ai quali il dazio antidumping iniziale è stato esteso dal regolamento di esecuzione 2017/271, devono essere considerati simili al prodotto di cui al regolamento di esecuzione 2015/2384.

    94

    Occorre altresì ricordare che la determinazione del prodotto simile rientra nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni ed è quindi oggetto di un controllo limitato (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Hangzhou Duralamp Electronics/Consiglio, T‑459/07, non pubblicata, EU:T:2013:369, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

    95

    Ne consegue che la presa in considerazione, nella denuncia, del valore normale precedentemente accertato per il solo prodotto di cui al regolamento di esecuzione 2015/2384 è conforme all’articolo 13 del regolamento di base.

    96

    La Commissione poteva quindi, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, basarsi sui dati contenuti nella denuncia relativi al valore normale precedentemente accertato nel regolamento di esecuzione 2015/2384.

    97

    Per quanto riguarda la determinazione del prezzo all’esportazione, dalla denuncia risulta che tale prezzo è stato determinato con riferimento ai prodotti rientranti nel codice NC 76071119 della nomenclatura combinata.

    98

    È vero che, come sostengono le ricorrenti, i prodotti di cui al codice NC 76071119 della nomenclatura combinata coprono un’ampia varietà di prodotti, non limitata ai prodotti interessati.

    99

    Tuttavia, le ricorrenti stesse ammettono che il codice NC 76071119 della nomenclatura combinata copriva i tipi di prodotti più rappresentativi.

    100

    In ogni caso, come ricordato ai precedenti punti 30 e 89, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, applicabile al caso di specie in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, la Commissione deve stabilire se vi siano elementi di prova sufficienti, considerati nel loro insieme, per giustificare l’apertura di un’inchiesta. Orbene, tenuto conto delle considerazioni esposte nell’ambito del presente motivo, la Commissione poteva, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, concludere nel senso che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti e basarsi su un insieme di indizi concordanti per decidere di avviare l’inchiesta antidumping (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 52). Al riguardo occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 32, il criterio giuridico da applicare in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base non consiste di per sé nell’esattezza e nell’adeguatezza degli elementi di prova, bensì nel loro carattere sufficiente.

    101

    Inoltre, da un lato, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 44, la definizione del termine «elusione» è enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base in termini assai generici, che lasciano un ampio margine discrezionale alle istituzioni dell’Unione. Tale principio deve applicarsi a maggior ragione nell’ambito dell’apertura di un’inchiesta antielusione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento stesso.

    102

    D’altro lato, come esposto ai precedenti punti 31, 34 e 49, la Commissione poteva basarsi su un rischio di elusione senza necessità che le informazioni fornite nella denuncia costituissero una prova inconfutabile dell’esistenza dei fatti addotti. Infatti, un’inchiesta antidumping è un procedimento nel corso del quale l’amministrazione acquisisce la certezza dell’esistenza di tutti gli elementi necessari all’adozione di una misura gradualmente, con il progredire dell’inchiesta [v., in tal senso, nell’ambito dell’OMC, la relazione del panel intitolata «Messico – Dazi antidumping su tubi in acciaio dal Guatemala», adottata l’8 giugno 2007 (WT/DS331/R, punto 7.22)].

    103

    Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta e, pertanto, il presente motivo nel suo complesso.

    (omissis)

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd, la Dingheng New Materials Co., Ltd e la Thai Ding Li New Materials Co., Ltd sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

     

    da Silva Passos

    Gervasoni

    Reine

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 giugno 2023.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

    Top