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Document 32018L2001

Energia rinnovabile

Energia rinnovabile

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce un sistema comune per promuovere l’energia da fonti rinnovabili* nei diversi settori. In particolare, la direttiva:
    • fissa un obiettivo dell’Unione europea (Unione) vincolante per la sua quota di rinnovabili nel mix energetico nel 2030;
    • regolamenta per la prima volta l’autoconsumo;
    • stabilisce un insieme comune di norme per l’uso delle energie rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti nell’Unione.
  • Punta ad aumentare l’uso di energia da fonti rinnovabili per combattere i cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e ridurre la dipendenza energetica. Intende inoltre contribuire alla leadership tecnologica e industriale dell’Unione e alla creazione di posti di lavoro e crescita, anche in zone rurali e particolarmente isolate.

PUNTI CHIAVE

Energia rinnovabile

Modifiche del 2023

  • L’Unione ha aggiornato le proprie norme energetiche nell’ambito del Green Deal europeo e del suo pacchetto «Pronti per il 55 %» che mirano a garantire l’allineamento di tali norme all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e della riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
  • Tali norme sono state inoltre modificate per attuare il piano REPowerEU, finalizzato a ridurre la dipendenza dell’Unione dal petrolio e dal gas russi.
  • La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413.

La direttiva include:

  • le norme per un sostegno finanziario efficace dal punto di vista dei costi e basato sul mercato per l’energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • la protezione dei regimi di sostegno dalle modifiche che mettono a rischio i progetti esistenti;
  • i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione e tra gli Stati membri e i paesi terzi;
  • le norme che aiutano i veicoli elettrici e le batterie a fornire flessibilità al sistema energetico con l’alimentazione di energia elettrica rinnovabile nella rete, se necessario;
  • le norme che consentono ai consumatori di produrre la propria energia elettrica, individualmente o nell’ambito di comunità di energia rinnovabile, senza indebite restrizioni;
  • le procedure accelerate per le autorizzazioni per i progetti nel settore delle energie rinnovabili;
  • i requisiti rafforzati per sostenere e utilizzare la biomassa per l’energia, al fine di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile.

Obiettivi

  • Un obiettivo vincolante complessivo del 42,5 % entro il 2030 per la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico globale dell’Unione, con un’integrazione supplementare indicativa del 2,5 % per raggiungere l’obiettivo del 45 %.
  • Per il settore dei trasporti, gli Stati membri possono scegliere tra:
    • un obiettivo vincolante corrispondente a una riduzione del 14,5 % dell’intensità dei gas a effetto serra nei trasporti derivante dall’uso di energie rinnovabili entro il 2030; o
    • una quota vincolante pari ad almeno il 29 % di fonti rinnovabili nel consumo finale di energia del settore dei trasporti entro il 2030.
  • Per il settore industriale:
    • un aumento medio annuo indicativo dell’1,6 % nell’impiego di energia rinnovabile;
    • entro il 2030, il 42 % dell’idrogeno usato deve provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica, ed entro il 2035 deve essere pari al 60 %.
  • Per il settore dell’edilizia e del riscaldamento e raffrescamento:
    • un obiettivo indicativo di una quota di energia rinnovabile di almeno il 49 % relativa agli edifici nel 2030;
    • un aumento graduale degli obiettivi rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento dello 0,8 % l’anno a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1 % dal 2026 al 2030.

Atti delegati e di esecuzione

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva (UE) 2018/2001 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 30 giugno 2021.
  • La maggior parte delle norme introdotte dalla direttiva di modifica (UE) 2023/2413 devono essere recepite entro il 21 maggio 2025, sebbene la maggior parte di quelle relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni debbano essere recepite entro il 1o luglio 2024.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Energia da fonti rinnovabili. Energia da fonti rinnovabili non fossili, come quella eolica, solare (termica e fotovoltaica), aerotermica, geotermica, idrotermale, termica, mareomotrice, idroelettrica, da biomassa, da gas di discarica, e dai gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2018/2001 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413 del 31.10.2023).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11).

Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 20).

Regolamento delegato (UE) 2023/1640 della Commissione, del 5 giugno 2023, sulla metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune (GU L 205 del 18.8.2023, pag. 1).

Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento (GU L 139 del 18.5.2022, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (GU L 407 del 17.11.2021, pag. 4).

Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/CE sull’efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.01.2024

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