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Document 32018L2001

Fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva rifonde e abroga la legislazione precedente [direttiva 2009/28/CE, direttiva (UE) 2015/1513 e direttiva 2013/18/UE del Consiglio].
  • Stabilisce un sistema comune per promuovere l’energia da fonti rinnovabili* nei diversi settori. In particolare, la direttiva:
    • fissa un obiettivo dell’Unione europea (Unione) vincolante per la sua quota di rinnovabili nel mix energetico nel 2030;
    • regolamenta per la prima volta l’autoconsumo; e
    • stabilisce un insieme comune di norme per l’uso delle energie rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti nell’Unione.
  • Il maggiore uso di energia da fonti rinnovabili sarà fondamentale per combattere i cambiamenti climatici, proteggere il nostro ambiente e ridurre la nostra dipendenza energetica, nonché contribuire alla leadership tecnologica e industriale dell’Unione e alla creazione di posti di lavoro e crescita, anche in aree rurali e particolarmente isolate.

PUNTI CHIAVE

La promozione delle forme di energia rinnovabile è uno degli obiettivi della politica energetica dell’Unione. Il maggiore impiego di energia ottenuta da fonti rinnovabili è una componente importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas serra e rispettare l’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro politico dell’Unione per il clima e l’energia (dal 2020 al 2030).

Questa direttiva di rifusione, insieme alla direttiva riveduta sull’efficienza energetica [direttiva (UE) 2018/2002], che ha modificato la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, e un nuovo regolamento sulla governance [regolamento (UE) 2018/1999], fa parte del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, che mira a fornire norme nuove e complete sulla regolamentazione energetica per il periodo 2020–2030.

La direttiva include:

  • un obiettivo generale vincolante per l’Unione per il 2030 che richiede l’impiego di non meno del 32 % di energia da fonti rinnovabili;
  • le norme per un sostegno finanziario efficace dal punto di vista dei costi e basato sul mercato per l’energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • la protezione dei regimi di sostegno dalle modifiche che mettono a rischio i progetti esistenti;
  • i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione e tra gli Stati membri e i paesi terzi;
  • la semplificazione delle procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili (compresi gli sportelli unici, i limiti di tempo e la digitalizzazione);
  • un sistema di garanzia di origine migliore, esteso a tutte le rinnovabili;
  • le norme che consentono ai consumatori di produrre la propria energia elettrica, individualmente o nell’ambito di comunità di energia rinnovabile, senza indebite restrizioni;
  • nel settore del riscaldamento e del raffrescamento:
    • un aumento annuo di 1,3 punti percentuali della quota di energie rinnovabili nel settore;
    • il diritto per i consumatori di disconnettersi da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento inefficienti; e
    • l’accesso di terzi per i fornitori di energie rinnovabili e calore e freddo di scarto alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  • nel settore dei trasporti:
    • un obiettivo vincolante del 14 % con un sotto-obiettivo specifico per i biocarburanti avanzati del 3,5 %; e
    • massimali sui biocarburanti convenzionali e la graduale eliminazione dei biocarburanti con un elevato rischio di non riduzione delle emissioni;
  • rafforzamento dei criteri di sostenibilità dell’Unione per la bioenergia, estendendo il loro ambito di applicazione a tutti i carburanti prodotti a partire dalla biomassa, indipendentemente dal loro uso finale di energia.

La direttiva:

  • assicura che l’obiettivo vincolante dell’Unione sia raggiunto in modo economicamente vantaggioso;
  • stabilisce un approccio europeo stabile e orientato al mercato nei riguardi dell’energia elettrica rinnovabile;
  • garantisce certezza a lungo termine per gli investitori e accelera le procedure per le licenze necessarie alla realizzazione di progetti;
  • consente ai consumatori di prendere parte alla transizione energetica con il diritto di produrre le proprie energie rinnovabili;
  • fa aumentare l’impiego delle energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e del raffrescamento, e quello dei trasporti;
  • rafforza i criteri di sostenibilità dell’Unione per la bioenergia.

Atti delegati e di esecuzione

Diversi atti delegati e di esecuzione sono stati adottati dalla Commissione europea. Tra questi, il regolamento delegato (UE) 2021/2003 istituisce la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili, il cui obiettivo è quello di sostenere gli Stati membri interessati ai meccanismi di cooperazione per le energie rinnovabili e, in particolare, ai trasferimenti statistici. Questi trasferimenti rappresentano uno dei tre tipi di meccanismi di cooperazione per le energie rinnovabili definiti nella direttiva 2009/28/CE e nella direttiva (UE) 2018/2001. Essi offrono agli Stati membri la flessibilità necessaria per aumentare la loro quota statistica di energia rinnovabile, che serve a raggiungere gli obiettivi in materia di energia rinnovabile per il 2020 e il contributo nazionale previsto per l’obiettivo dell’Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 30 giugno 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Energia da fonti rinnovabili. Energia da fonti rinnovabili non fossili, come quella eolica, solare (termica e fotovoltaica), aerotermica, geotermica, idrotermale, termica, mareomotrice, idroelettrica, da biomassa, da gas di discarica, e dai gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Le modifiche successive della direttiva (UE) 2018/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (GU L 407 del 17.11.2021, pag. 4).

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/CE sull’efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.04.2022

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