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Document 52011PC0918

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

/* COM/2011/0918 definitivo - 2011/0453 (COD) */

52011PC0918

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione /* COM/2011/0918 definitivo - 2011/0453 (COD) */


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) distinguono due tipi di atti della Commissione.

L’articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3).

A norma dell’articolo 291 del TFUE, gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Allorché sono necessarie condizioni uniformi per l’esecuzione di detti atti, questi conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti di esecuzione” (articolo 291, paragrafo 4).

La presente proposta è intesa ad allineare tre regolamenti del Consiglio concernenti le importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con dette disposizioni del TFUE.

Si propone di delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 del trattato, al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, che sono stabiliti dal legislatore, in particolare per quanto riguarda l’importo della riduzione dei dazi o nel caso sia concluso con la Turchia un nuovo accordo.

Il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare le misure necessarie per attuare le norme di applicazione del regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare adeguamenti di detto regolamento in caso di modifica delle modalità di applicazione previste dal pertinente accordo di associazione.

Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia[1], conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare misure di attuazione per l’applicazione del regime di importazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, originari della Turchia, ammessi all’importazione nell’Unione alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni[2], conferisce alla Commissione poteri che le consentono di abrogare le misure di cui all’articolo 2 di detto regolamento non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell’Unione verso la Turchia.

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare i poteri conferiti alla Commissione in virtù di tali regolamenti. Occorre procedere a una nuova classificazione dei poteri conferiti alla Commissione, come poteri delegati e competenze di esecuzione, e modificare i suindicati regolamenti.

RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Non è stato necessario consultare le parti interessate o eseguire una valutazione dell’impatto in quanto la proposta di allineare al TFUE i regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 del Consiglio è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi della proposta

Allineamento dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 con le nuove disposizioni previste agli articoli 290 e 291 del trattato, in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

- Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza per quanto concerne le spese e le entrate di bilancio.

ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

2011/0453 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia[3], conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare le misure necessarie al fine di attuare le norme per l’applicazione del regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare adeguamenti di detto regolamento in caso di modifica delle modalità di applicazione previste dal pertinente accordo di associazione.

2. Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia[4], conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare misure di attuazione per l’applicazione del regime di importazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il trattato), originari della Turchia e ammessi all’importazione nell’Unione alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

3. Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni[5], conferisce alla Commissione poteri che le consentono di abrogare le misure di cui all’articolo 2 di detto regolamento non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell’Unione verso la Turchia.

4. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato i poteri conferiti alla Commissione dai regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98.

5. Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato per l’adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di elaborazione e di redazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98, vanno conferite alla Commissione le opportune competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[6].

7. È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2008/97 è così modificato:

(1) Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l ’applicazione del regime speciale all’importazione di cui al presente regolamento. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [ regolamento OCM unica allineato ]*.

Articolo 8

Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell ’articolo 8 bis per l’adozione degli adeguamenti che devono essere apportati al presente regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo.

* GU L ... del ..., pag. .. ”

(2) È inserito il seguente articolo 8 bis :

“Articolo 8 bis

1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui all’articolo 8 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [ data di entrata in vigore del presente regolamento recante modifica ].

3. La delega di poteri di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

Articolo 2

L ’articolo 1 del regolamento (CE) n. 779/98 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l ’applicazione del regime d’importazione per i prodotti di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell’Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [ regolamento OCM unica allineato ]*.

* GU L ... del ..., pag. .. ”

Articolo 3

L ’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1506/98 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all ’articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell’Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [ regolamento OCM unica allineato ]*.

* GU L ... del ..., pag. .. ”

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il X giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

[2] GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1.

[3] GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17.

[4] GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

[5] GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1.

[6] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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